Civile

Niente diritto di privativa se nel messaggio pubblicitario si fa riferimento a marchi già registrati

Questo il principio enunciato dalla sezione I della Cassazione con la sentenza 14 marzo 2022 n. 8276.<br/>

di Mario Finocchiaro

In tema di diritto di autore, la rivendicazione, ai sensi dell'articolo 2 n. 4, della legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore), del diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan) postula che sia dimostrata l'originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa, sì che quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, faccia venir meno la parte creativa del claim ed escluda l'elemento innovativo .Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc dalla sezione I della Cassazione con la sentenza 14 marzo 2022 n. 8276.

Principio innovativo
Questione nuova sulla quale non risultano precedenti in termini.
In termini generali, in tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'articolo 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'articolo 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione, Cassazione, sentenze 28 novembre 2011, n. 25173 che ha ritenuto che l'originalità di un libro fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia andasse valutata nel modo in cui l'idea era stata sviluppata, cioè in base alla scelta dei brani letterari e delle foto utilizzate e 12 marzo 2004, n. 5089, che ha riconosciuto la protezione accordata dalla norma de qua alla fotografia di un dipinto sull'assunto che essa non ne costituiva una semplice riproduzione - in quanto tale esclusa testualmente, ex art. 87 legge 633 del 1941, dalla protezione del diritto d'autore - bensì una vera e propria elaborazione, come tale sufficiente a giustificare l'assunto che si trattasse, per l'appunto, di opera protetta.

L'atto creativo
Sempre nella stessa ottica e, in particolare, per l'affermazione che , affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma della legge n. 633 del 1941, è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola appartengono alla letteratura - a norma dell'articolo 1 legge citata - non solo se letterarie in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc.), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore, Cassazione, sentenza 9 dicembre 1993, n. 11953, in Giustizia civile, 1994, I, p. 339, che ha annullato la decisione di merito che, in relazione alla pubblicazione, da parte di un periodico d'informazione per gli insegnanti, di un'ordinanza ministeriale su nuove nomine di docenti, corredata da note di commento, da tabelle per punteggi e da schemi di eventuali ricorsi, e riprodotta con il sistema della stampa anastatica da altro periodico d'informazione sui concorsi, pur riconoscendo nell'opera della redazione del primo periodico il risultato di un'attività di acquisizione, elaborazione e commento del provvedimento amministrativo, ne aveva escluso la tutelabilità a norma della legge sul diritto d'autore, in considerazione della semplicità e del modesto valore intrinseco dell'opera medesima.
In dottrina in margine a Cassazione, sentenza 9 dicembre 1993, n. 11953, tra i numerosi contributi cfr:: Caruso M. A., Rielaborazioni di carattere creativo, opera dell'ingegno e disciplina della concorrenza sleale, in Riv. giur. scuola, 1995, II, p. 561; Fabiani M., Sul minimum di creatività richiesto per la protezione di testi normativi commentati, in Diritto di autore, 1994, p. 593; Mastrorilli A., Originalità nelle opere compilative e informazione, in Foro it., 1994, I, c. 2416;

Regia teatrale, design, servizi radiotelevisivi
Nel senso che l 'opera dell'ingegno consistente nella regia teatrale di opera lirica, è ricompresa nella nozione generale dell'articolo 1 legge n. 633 del 1941, in forza dell'ampia lettera della disposizione, la quale, al pari di quella dell'articolo 2575 Cc ed in piena coerenza con la ratio della disciplina, contempla il prodotto della creatività umana quale oggetto di tutela tutte le volte che si debba riconoscere un apporto personale e creativo della lettura dell'opera da parte del regista, non rilevando in direzione contraria la mancanza di esplicita menzione della regia nella legge sul diritto d'autore o nella Convenzione di Berna, entrata in vigore il 5 dicembre 1887, Cassazione, 18 giugno 2021, n. 17565, in Foro it., 2021, I, c. 3186, con nota di Casaburi G., Diritti d'autore e regia, una occasione perduta della Cassazione.
Ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, cfr., nel senso che il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista, Cassazione, sentenza 23 marzo 2017, n. 7477 (in Diritto industriale, 2017, p. 237, con nota di Muia P.P., Riproduzione seriale del prodotto di industrial design, non esclude il valore artistico dell'opera) che ha cassato la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto valore artistico alle creazioni di industrial design della ditta Thun.
Nel senso, infine, che i concessionari dei servizi radiotelevisivi sono tenuti al rispetto delle norme poste a tutela dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, in relazione ai messaggi pubblicitari, dal momento che tali diritti hanno natura assoluta e godono quindi di tutela nei confronti di chiunque partecipi alla loro violazione, Cassazione, sentenza 29 maggio 2003, n. 8597, in Diritto e formazione, 2003, p. 1190, con nota di Fittipaldi O., Parodia e creatività nel diritto d'autore.

La giurisprudenza di merito
Per i giudici di merito, nel senso che uno slogan può dirsi dotato di compiutezza espressiva se esso possegga una forma espressiva non elementare, che rappresenti con bastevole organicità idee e sentimenti e risulti capace di veicolare un messaggio facilmente riconoscibile e immediatamente comprensibile - e quindi, ancorché sintetico, idoneo a catturare l'attenzione del consumatore e a rafforzare o modificare le sue opinioni - senza che venga fatto alcun utilizzo del nome del prodotto pubblicizzato o del suo produttore, Tribunale di Torino 28 luglio 2010 (in Giur. it., 2011, p. 579, con nota di Millano L., Nota in tema di slogan e di sua tutelabilità quale opera dell'ingegno e in Riv. dir. ind., 2011, p. 264, con nota di Alvanini S., Sulla tutelabilità della tagline come opera dell'ingegno) che ha ritenuto tutelabile quale opera dell'ingegno o slogan You are, We car per pubblicizzare un'automobile.

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