Penale

La malversazione di finanziamenti per progetti Ue non scatta per la sola distrazione accertata ante scadenza

L'obiettivo sotteso all'erogazione deve però risultare ancora realizzabile, ai fini dell'esclusione del reato

di Paola Rossi

Il beneficiario di un'erogazione Ue finalizzata alla realizzazione di un progetto specifico commette il reato di malversazione di erogazioni pubbliche se utilizza quanto ricevuto per un fine diverso da quello contrattualmente stabilito. E la Cassazione - con la sentenza n. 19851/2022 - precisa alcuni punti per l'individuazione del momento in cui si consuma il reato previsto dal Codice penale all'articolo 316 bis. In particolare la decisione esclude che il reato si realizzi per l'accertata distrazione delle erogazioni prima che il contratto sia venuto a scadenza e il progetto sia ancora realizzabile in modo compiuto.
Quindi, nel caso in esame, a giudizio della Cassazione non era sufficiente a far sorgere la responsabilità penale del beneficiario la circostanza che questi avesse di primo acchitto versato i soldi della prima tranche ricevuta su un conto personale o relativo a società a lui riconducibili. In effetti, la Commissione europea aveva stigmatizzato a carico del ricorrente la mancata tenuta di una regolare contabilità dei soldi ricevuti. Rilievo a cui il ricorrente rispondeva affermando di essersi determinato ad anticipare le spese per l'organizzazione primaria del servizio di formazione dedicato ai giovani di alcuni Paesi africani, prima dell'erogazione delle risorse europee a ciò destinate e che era avvenuta con ritardo rispetto ai termini contrattuali fissati. Per cui, almeno in parte, sostiene il ricorrente, le somme erano legittimamente destinate a rimborsargli l'esborso personale anticipato.

Inoltre, la Cassazione accoglie l'argomento favorevole al ricorrente con cui si fa presente che nel contratto di finanziamento non era stabilito l'obbligo di aprire un conto bancario espressamente dedicato alla gestione delle risorse ricevute. Dice la Cassazione che tale circostanza non consente di equiparare il rilievo negativo della Commissione europea sulla mancata contabilizzazione della prima fase del progetto all'affermata responsabilità penale per il reato di malversazione del denaro pubblico europeo.

La Cassazione, annullando la condanna con rinvio, afferma che il giudice dovrà verificare se la condotta del beneficiario, tenuta in pendenza del termine di scadenza del progetto, abbia reso impossibile la realizzazione dello stesso e se le somme si possano considerare definitivamente distratte dall'obiettivo cui erano inscindibilmente destinate in base al contratto. Infatti, in alcuni casi, le violazioni del contratto possono essere solo un ritardo nella prestazione contrattuale, ma ciò non determina la responsabilità penale per malversazione, bensì un inadempimento dell'accordo.

La Cassazione puntualizza gli aspetti per l'individuazione del momento di consumazione del reato. E nel farlo esclude dalla propria posizione l'orientamento giurisprudenziale che fa coincidere la consumazione della malversazione con lo scadere del termine senza che il progetto sia stato compiutamente realizzato.

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