Penale

Carcere: tortura anche per un unico atto lesivo "inumano"

La Cassazione, sentenza n. 8973 del 2022, ricostruisce i fatti di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile 2020 e conferma la misura cautelare per il comandante

di Francesco Machina Grifeo

Resta ai domiciliari, in via cautelare, il Comandante della Polizia Penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere, accusato di lesioni aggravate e tortura, nonché di calunnia, falso e di depistaggio ai danni dei detenuti. Lo ha deciso la Corte di cassazione con una articolata decisone, la n. 8973 del 2022, che ricostruisce nel dettaglio i fatti avvenuti il 6 aprile 2020 dopo che, il giorno precedente, i reclusi si erano barricati all'interno nel reparto Nilo chiedendo garanzie per la propria salute a fronte della pandemia.

Ma la decisione si segnala anche per alcuni rilevanti passaggi giuridici. Secondo la Quinta Sezione penale, infatti, il ricorso del comandante è da bocciare anche laddove contesta la qualificazione dei fatti, in quanto l'evento sarebbe stato comunque circoscritto ad un evento singolo ed eccezionale, privo del requisito della abitualità. Ebbene per la Cassazione il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato "eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".

I fatti
Secondo quanto accertato sulla base delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza del carcere, nonché dalle chat tra gli agenti e dalle dichiarazioni dei detenuti, si legge nella decisione, il pomeriggio del 6 aprile 2020, tra le 15.30 e le 19.30, all'interno del reparto Nilo del carcere circa 200 agenti - giunti anche dalle carceri di Secondigliano e di Avellino – "hanno esercitato una violenza cieca ai danni di detenuti che, in piccoli gruppi o singolarmente, si muovevano in esecuzione degli ordini di spostarsi, di inginocchiarsi, di mettersi con la faccia al muro". I detenuti erano costretti ad attraversare il cosiddetto 'corridoio umano' (la fila di agenti che impone ai detenuti il passaggio e nel contempo li picchia), venendo "colpiti violentemente con i manganelli, o con calci, schiaffi e pugni; violenza che veniva esercitata addirittura su uomini immobilizzati, o affetti da patologie ed aiutati negli spostamenti da altri detenuti, e addirittura non deambulanti, e perciò costretti su una sedia a rotelle". Oltre alle violenze, prosegue la sentenza, venivano imposte umiliazioni degradanti - far bere l'acqua prelevata dal water, sputi, ecc. -, che inducevano nei detenuti "reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto, il tremore, lo svenimento, l'incontinenza urinaria". Dopo le quattro ore di 'mattanza', le sofferenze fisiche e psicologiche venivano perpetrate anche nei giorni immediatamente successivi, in particolare nei confronti dei quattordici detenuti trasferiti dal reparto Nilo al reparto Danubio - perché ritenuti ispiratori della protesta del 5 aprile -, costretti senza cibo, e, per 5 giorni, "senza biancheria da letto e da bagno, senza ricambio di biancheria personale, senza possibilità di fare colloqui con i familiari; tant'è che alcuni detenuti indossavano ancora la maglietta sporca di sangue, e, per il freddo patito di notte, per la mancanza di coperte e di indumenti, erano stati costretti a dormire abbracciati".

Il ricorso
Il ricorrente sostiene che egli aveva sì presenziato alla riunione organizzativa che aveva deciso la legittima "perquisizione straordinaria" ma che poi non vi aveva partecipato in prima persona essendo dunque non responsabile dei metodi illegali con in quali era stata condotta. Inoltre, un ordine di servizio superiore avrebbe "interrotto la catena di comando", attribuendo ad altri la direzione delle operazioni.

La motivazione
Una ricostruzione che è stata tuttavia bocciata dalla Suprema corte secondo cui, come accertato dai giudici del merito cautelare, una serie di significativi elementi confermano "la piena e consapevole partecipazione" del comandante alle operazioni "sfociate in vere e proprie torture, alle successive vessazioni riservate, anche nei giorni successivi, in particolare ai detenuti trasferiti nel reparto Danubio, ed alle operazioni di falsificazione di atti pubblici, calunnia e depistaggio".
Elementi, continua la Corte, qualificati dal Tribunale in termini di "concorso omissivo, ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen., sul rilievo che il Comandante della Polizia penitenziaria del carcere di SMCV avesse il dovere di garantire il rispetto della legalità, e l'obbligo giuridico di impedire gli eventi poi verificatisi". Ma la Cassazione fa un passo in più ed afferma che tale ricostruzione è "parziale", in quanto il concorso materiale "non può essere limitato - come sembrerebbe dedursi dalla qualificazione del Tribunale - al solo autore, cioè a colui che compie gli atti esecutivi del reato (nella fattispecie, gli atti di vessazione fisica e psicologica), ma è, evidentemente, esteso anche al c.d. ausiliatore (o complice), cioè colui che si limita ad apportare un qualsiasi aiuto materiale nella preparazione o nella esecuzione del reato; ulteriore rilievo assume, peraltro, il determinatore - che fa sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente -, e l'istigatore - che si limita a rafforzare o eccitare in altri un proposito criminoso già esistente - che integrano la fattispecie del concorso morale".

Tanto premesso, prosegue la Corte, "va evidenziato che la mera assenza del comandante dal reparto Nilo, e la sua mancata partecipazione agli atti esecutivi di tortura, non priva di rilevanza, sotto il profilo materiale, ma anche morale (di istigazione), il contributo fornito prima (e anche dopo, per occultare il reato) dell'inizio delle operazioni di pestaggio, allorquando: ha chiesto l'intervento del Gruppo di supporto comandato dal …; ha autorizzato l'ingresso nel carcere di oltre 200 agenti provenienti da altri istituti penitenziari armati di scudi e manganelli; ha comunicato l'uso di scudi e manganelli al … (provveditore ndr); ha partecipato e diretto la riunione preliminare organizzativa che ha preceduto l'inizio della 'perquisizione straordinaria', impartendo indicazioni ai propri subordinati, rassicurandoli che gli 'uomini' di … "sanno cosa fare", lasciando il comando dei 'suoi uomini' (gli agenti del carcere di SMCV) all'ispettrice …, e consentendo al personale del gruppo di supporto guidato dal … di operare senza freni". Non solo, già nel corso della riunione preliminare, egli aveva individuato i 14 detenuti da trasferire nel reparto Danubio.

Il reato di tortura
Tornando infine al delitto di tortura (articolo 613-bis, comma 1, cp), per la Cassazione la locuzione "mediante più condotte" va riferita "non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico". Peraltro, le condotte di tortura "risultano proseguite, con ulteriori vessazioni, anche nei giorni successivi".

Quanto al dolo, premesso che, in tema di tortura, anche quando il reato assuma forma abituale, per l'integrazione dell'elemento soggettivo non è richiesto un dolo unitario, "consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma è sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte, gli elementi già evidenziati sono esaustivi della piena consapevolezza, …, della finalità e dei metodi dell'operazione di pestaggio e vessazione che era stata programmata, ed eseguita mentre lui si tratteneva nel proprio ufficio".

Esigenze cautelari
Infine, sul pericolo di recidiva, alla base della misura cautelare, la Suprema corte ricorda che "il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della s tessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione". Fatta questa premessa, l'ordinanza impugnata ha, ha desunto l'attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie dall'esistenza di un vero e proprio 'sistema' (denominato 'sistema Poggioreale'), che priva i fatti del carattere di episodicità ed eccezionalità. Ma anche dall'organizzazione, non improvvisata, ma ben rodata, ed attestata dalle chat di gruppo degli agenti, della 'chiamata alle armi' di tutti gli agenti di Polizia Penitenziaria, provenienti anche da altre carceri, convocati per 'abbattere i vitelli', dare "tante di quelle mazzate"; dalla perpetrazione di violenti pestaggi e degradanti umiliazioni nei confronti di circa 350 detenuti, "passati e ripassati" con 'divertimento' dagli agenti di Polizia penitenziaria, e con cinica soddisfazione per il lavoro "di altissimo livello" fatto, proprio nei confronti di persone che sono affidate alla custodia degli autori. Ed anche dalla personalità del ricorrente, evidenziata anche dall'indifferenza verso la formulazione delle accuse calunniose a carico dei 14 detenuti trasferiti nel reparto Danubio.

In ultimo, non gioca a favore del ricorrente neppure la sospensione disciplinare dal proprio ruolo. Essa, infatti, conclude la sentenza, "non può ritenersi idonea ad elidere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, innanzitutto per l'interinalità del provvedimento amministrativo, ma altresì per la diversa finalità che ne sottende l'adozione, che, nel caso della sospensione disciplinare da parte dell'autorità amministrativa, è diretta alla salvaguardia di interessi pubblici concernenti il rapporto di servizio con l'amministrazione, mentre nel caso della misura cautelare processuale oggetto di impugnazione concerne la tutela della collettività, con finalità di prevenzione generale.

Del resto, l'inidoneità della sospensione cautelare disciplinare ad elidere l'attualità del pericolo di recidiva è legata alla già evidenziata "erroneità dell'impostazione che confonde il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, poichè dal tenore dell'art. 274, lett. c), c.p.p., emerge in maniera evidente che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, non del concreto fatto-reato oggetto di contestazione, che, talvolta, non potrebbe neppure essere naturalisticamente reiterato (come nell'ipotesi di più grave aggressione al bene vita dell'omicidio)".

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