L’accertamento della personalità del minore non è presupposto del giudizio immediato
L’accertamento preventivo su imputabilità e responsabilità è previsto per l’istanza del Pm di giudizio direttissimo e non per quello immediato che impone solo di valutare il pregiudizio grave delle esigenze educative del minore
In via generale, il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.
Ma la richiesta di giudizio immediato non prescrive il preventivo adempimento degli accertamenti sulla personalità del minore in applicazione dell’articolo 9 del Dpr 448 sul processo minorile che impone a Pm e giudice di acquisire elementi su condizioni e risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto. L’adempimento è, invece, imposto in caso si intenda procedere al giudizio direttissimo.
Per tali motivi - coma afferma la Cassazione penale con la sentenza n. 25577/2025 - non è errata la decisione con cui il Gip non accolga l’istanza del Pm di giudizio immediato per l’assenza della specifica valutazione di “eventuale pregiudizio delle esigenze educative del minore”, nel rispetto dell’esplicita formulazione del comma 2 ter inserito nell’articolo 25 del processo minorile che cita entrambi i riti speciali.
Il diniego del Gip al rito immediato richiesto dal Pm non è affetto dalla lamentata abnormità. Né strutturale in quanto il vaglio del Gip sull’istanza proposta rientra nelle sue facoltà né funzionale in quanto non si determina il caso in cui venga imposta l’adozione di un atto nullo o la stasi del processo.
Infatti, seppure il pubblico ministero non era onerato, come erroneamente affermato dal Gip, dall’adempimento espressamente imposto per il caso di giudizio direttissimo lo stesso Pm può comunque tenerne conto (e procedere al relativo accertamento previsto dall’articolo 9) nell’ottica di massima attenzione al minore, ma soprattutto potrà ben rinnovare l’istanza nel rispetto di quanto prescritto dal comma 2-ter dell’articolo 25 del processo minorile che è invece rilevante per la domanda di rito immediato.