Penale

Delega di funzioni, delega gestoria e posizione di garanzia nella violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Nel proprio iter argomentativo, la Corte tratteggia in modo limpido il diverso perimetro dei due istituti, criticando espressamente quella <span id="U402927687551mWD" style="font-weight:normal;font-style:italic;">"confusione di piani"</span> che, anche nella giurisprudenza di legittimità, in passato si è spesso affacciata

di Lorenzo Crocini*

Nell'ambito degli assetti organizzativi aziendali, gli strumenti della delega di funzioni, prevista e disciplinata dall'art. 16 Dlgs. n. 81/2008, e della delega gestoria di cui all'art. 2381 c.c., incidono diversamente sul piano della distribuzione delle responsabilità, con diretti riflessi nel disegno delle posizioni di garanzia rilevanti nell'imputazione dei reati colposi aggravati dalla violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Se, da un lato, nel caso della delega di funzioni, viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica propri della figura del datore di lavoro, per come disciplinata nel Dlgs. n. 81/2008, dall'altro lato, nel caso della delega gestoria emergono criteri di ripartizione dei ruoli tra gli amministratori in contesti societari caratterizzati da strutture di maggiore o minore complessità.

Con la sentenza n. 8476/2023, la Corte di Cassazione - quarta sezione penale - ha pronunciato l'annullamento della decisione con cui la Corte di Appello di Firenze aveva confermato la condanna emessa a carico dell'amministratore delegato di una società di capitali, in veste di datore di lavoro, per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, ai danni di un dipendente.

La Corte Suprema, in forza di un diverso apprezzamento della delega conferita ad hoc dal Consiglio di amministrazione della società interessata in favore di altro consigliere d'amministrazione, ha ritenuto, infatti, che n on fosse predicabile, in capo all'amministratore delegato, la funzione di garanzia propria del datore di lavoro in senso prevenzionistico , ma che la presenza di una delega, ritenuta valida sul piano normativo e documentale, imponesse un nuovo esame da parte del giudice di secondo grado.

Nel proprio iter argomentativo, la Corte tratteggia in modo limpido il diverso perimetro dei due istituti, criticando espressamente quella "confusione di piani" che, anche nella giurisprudenza di legittimità, in passato si è spesso affacciata.

Con la delega di funzioni, il datore di lavoro trasferisce poteri e responsabilità, per legge connessi al proprio ruolo, ad altro soggetto, il quale assume la figura di garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri dello stesso delegante.

Ai fini della propria validità ed efficacia, la delega di funzioni deve risultare da atto scritto recante data certa, essere accettata per iscritto dal delegato, conferire a quest'ultimo tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo propri della funzione trasferita e attribuire una adeguata autonomia di spesa, elemento questo che, unitamente all'adeguata pubblicità, determina l'effettività dello strumento organizzativo.

Come noto, non possono essere oggetto di delega di funzioni la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento, nonché la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che permangono nella piena responsabilità datoriale, così come il dovere di selezionare, in veste di delegato, un soggetto dotato delle competenze necessarie e di vigilare sull'espletamento dell'incarico.

Stando alla giurisprudenza del Supremo Collegio, il trasferimento di funzioni può avere ad oggetto un ambito definito e non l'intera gestione aziendale, ma nel settore individuato l'attribuzione dei poteri dovrà essere piena e non meramente cartolare.

Per altro verso, la delega gestoria concerne la ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse ed è finalizzata a conseguire una specializzazione delle funzioni nell'ambito amministrativo.

L'art. 2381 c.c. individua le specificità di questo modello: la delega deve essere prevista dallo statuto o autorizzata dai soci; il consiglio di amministrazione, in questo caso, può delegare proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio delle delega; può impartire direttive e avocare atti compresi nella delega; gli organi delegati devono curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, riferendo, con la periodicità prevista dallo statuto, al consiglio e all'organo di controllo..

Il conferimento della delega di cui all'art. 2381 c.c. può a buon diritto determinare un trasferimento a titolo originario dell'intera funzione datoriale, con l'effetto di spostare dal consiglio nel proprio complesso al singolo consigliere delegato l'obbligo di adozione delle misure antinfortunistiche ma anche la valutazione dei rischi e gli obblighi connessi al documento relativo, restando all'organo delegante un residuo dovere di controllo sul generale andamento della gestione e di eventuale intervento sostitutivo (non avendo la delega carattere abdicativo).

Solo la delega gestoria, in altri termini, consente di concentrare le prerogative datoriali che fanno capo a una pluralità di soggetti (organo amministrativo collegiale) solo su alcuni di essi, i quali acquisiscono la posizione di datore di lavoro ai fini delle norme prevenzionistiche e, quindi, la posizione di garanzia connessa alla violazione delle norme penali applicabili in materia.

Erroneamente, la Corte territoriale, aveva fatto riferimento, nella propria decisione, alla mancata indicazione, nella delega esaminata, di un potere di spesa illimitato in favore del consigliere delegato , poiché tale requisito è tipizzato dal legislatore solo con riguardo al (diverso) caso della delega di funzioni e non possiede rilievo nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un componente dell'organo gestorio, determinandosi, in questa fattispecie, solo la concentrazione delle già esistenti attribuzioni in materia di sicurezza, nella persona di un unico soggetto.

Il giudice del merito ha quindi errato nel ritenere necessario, per l'efficacia esimente della delega, un elemento (i poteri di spesa) estraneo alla fattispecie.

La mancata valutazione della delega conferita, da parte della Corte di Appello, alla luce dei canoni dettati dal giudice di legittimità, ha reso inaffidabile l'imputazione del fatto all'imputato-ricorrente, e ciò rende necessario il rinvio per un nuovo giudizio che dovrà ricostruire ex novo la titolarità effettiva della posizione di garanzia.

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*A cura dell'Avv. Lorenzo Crocini, Partner 24 ORE Avvocati

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