Penale

Nuovi reati presupposto nel catalogo 231: frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

di Maria Hilda Schettino*

Lo scorso 14 dicembre, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021, il legislatore è intervenuto nuovamente sul D. Lgs. 231/2001 , allargando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto. Per effetto della novella, è stato infatti aggiunto l'art. 25-octies. 1 in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con l a Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio , nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

L'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

1.indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), che punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. L'art. 493-ter c.p. punisce, altresì chiunque "possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi";

2.detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), introdotto dal D. Lgs. 184/2021, che punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;

3 .frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Come si ricorderà, tale delitto era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 quale reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati.

Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Quanto alle sanzioni comminabili all'ente in caso di realizzazione di questi nuovi reati presupposto, l'art. 25-octies.1 prevede una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter, nella predetta ipotesi aggravata.

Al secondo comma, poi, l'art. 25-octies.1 stabilisce che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, all'ente si applicherà la sanzione pecuniaria:

• fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;

• da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.In questo modo, pur adottando una tecnica legislativa che farà certamente discutere quanto al rispetto dei principi di legalità, tassatività e determinatezza, il legislatore apre le porte ad una serie potenzialmente molto ampia di reati relativi alla gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine, in aggiunta alla sanzioni pecuniarie sopra citate, nelle ipotesi di condanna per tali reati si applicheranno all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 che, a seconda dei casi, andranno dal divieto di pubblicizzare beni o servizi all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

A fronte dell'estensione del novero dei reati presupposto ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, le società già dotate di un modello organizzativo 231 dovranno necessariamente valutarne l'aggiornamento procedendo ad un specifico risk assessment nell'ottica di individuare nuovi strumenti di prevenzione idonei ad impedirne la commissione nel loro interesse o vantaggio. Invece, le società attualmente prive di un modello organizzativo dovranno seriamente valutare l'opportunità di una sua implementazione in quanto il rischio di commissione di illeciti attraverso strumenti di pagamento immateriali - come i bitcoin o le altre valute virtuali -, potrebbe potenzialmente riguardare qualsiasi realtà imprenditoriale.

Nello specifico, dovranno essere analizzati tutti i rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari tra i quali, ad esempio, la riscossione delle vendite mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come le vendite online o quelle effettuate tramite i punti vendita che utilizzano dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate.

Infatti, solo l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo costantemente aggiornato potrà esonerare l'ente dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

* Maria Hilda Schettino, Avvocato, Rödl & Partner

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