Penale

La legge applicabile alla responsabilità per danno ambientale ai sensi del regolamento Roma II. Il contesto normativo.

Nel diritto internazionale privato la responsabilità extracontrattuale per danno ambientale è disciplinata dal regolamento Roma II per quanto concerne l'ambito della legge applicabile. Tale responsabilità involge profili risarcitori non solo rispetto al danno all'ambiente strictu sensu inteso, bensì anche relativamente al danno alle persone, o alle cose, causalmente derivanti dal primo

di Federica Sartori *

La tutela dell'ambiente è un argomento attualmente molto discusso nell'ambito non solo accademico-giuridico, ma anche sociale ed economico. D'altra parte, i diversi eventi anche catastrofici che stanno accadendo nel mondo hanno allarmato, e tuttora allarmano, il mondo scientifico che da diversi anni sta segnalando la necessità di un'inversione di tendenza nel modo in cui quotidianamente gestiamo l'energia e, soprattutto, nell'individuazione e sfruttamento di nuove fonti energetiche che attingano a risorse rinnovabili e sostenibili per l'ambiente stesso.

Costituisce ormai un dato universalmente noto il fatto che i danni che arrechiamo all'ambiente si riflettano in maniera sempre più significativa sulla nostra qualità di vita, sulla nostra salute, nonché sul mondo animale, vegetale e sull'ecosistema in generale. Per quanto su tali principi non si possa che essere tutti d'accordo, in realtà l'inquinamento ambientale non subisce sosta, spesso poiché l'instaurazione e la gestione virtuosa della catena energetica implicano notevoli costi, al momento sproporzionati rispetto ai vantaggi generali di cui si potrebbe giovare solo nel medio-lungo termine.

Al fine di far fronte alle inevitabili conseguenze dannose per l'ambiente e per l'uomo, i legislatori dei diversi ordinamenti nazionali nonché sovranazionali hanno legiferato in materia di tutela ambientale, prevedendo non solo una disciplina sostanziale, con relativi profili risarcitori, ma altresì una disciplina internazionalprivatistica in relazione a quelle fattispecie che presentino un elemento di internazionalità e al contempo riguardino sia la tutela ambientale tout court (il cd. danno ecologico) sia la tutela di chi subisca danni alla propria sfera giuridica a causa di un danno ambientale.

Per quanto concerne il nostro ordinamento, la disciplina materiale è dettata dal d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), adottato in attuazione di diverse direttive europee e in particolare della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

La disciplina di diritto internazionale privato è, invece, statuita dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (cd. Bruxelles I bis) per quanto concerne la giurisdizione e il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, nonché dal regolamento (CE) n. 864/2007 (cd. Roma II) per l'ambito della legge applicabile.

L'illustrato contesto normativo assume rilevanza atteso che costituisce dato sovente il fatto che queste possano essere citate in giudizio per il risarcimento dei danni arrecati all'ambiente non solo in relazione alla riparazione in forma specifica o per equivalente del danno ambientale strictu sensu inteso, ma altresì per il risarcimento dei danni arrecati ai singoli in via indiretta, ossia a causa del danno ambientale alle stesse imputabile. Tuttavia, si evidenzia come parte della dottrina ritenga che la nozione di danno ambientale non debba ritenersi necessariamente circoscritta al danno cagionato nel contesto di un'attività professionale, ma vada intesa come nozione di più ampio ambito di applicazione, sicché la figura del "danneggiante" ben potrebbe essere extraprofessionale.

Sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, formatosi soprattutto successivamente all'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), ritiene che l'unico soggetto legittimato a richiedere il risarcimento dei danni ambientali di natura pubblica sia solo lo Stato, in quanto ente volto alla salvaguardia dell'interesse pubblico all'integrità e alla salubrità ambientale, mentre tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, possono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. "per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva." (Cass. pen., sez. I, sentenza n. 44528/2019; Cass. pen., sez. III, sentenza n. 6727/2019; Cass. pen., sez. III, sentenza n. 24677/2015; Cass. pen., sez. III, sentenza n. 41015/2010).

Pertanto, risulta ormai pacificamente risarcibile l'ulteriore danno, nella prassi generalmente di natura biologica, causalmente riconducibile al danno ambientale, che la dottrina e la giurisprudenza hanno definito come "danno latente" o "lungo latente" nel caso in cui si manifesti dopo un notevole lasso di tempo rispetto al concretizzarsi del danno ambientale (si pensi al danno da esposizione all'amianto).

Atteso che, come noto, il danno ambientale non conosce confini, è ben possibile che un danno all'ambiente occorso in uno Stato possa causare conseguenze lesive all'ambiente anche in un altro Stato, oltre a danni a beni giuridici diversi dall'ambiente facenti capo a soggetti anche appartenenti a quest'ultimo Stato, sicché questi soggetti ben possono agire in giudizio per chiedere il risarcimento del relativo danno. Tuttavia, non è detto che il giudice, avanti cui si instauri la causa, appartenga al medesimo ordinamento del quale questi si trovi a dover applicare la relativa disciplina materiale. D'altra parte, come noto, la coincidenza tra ius e forum non è una costante nell'applicazione del diritto laddove nella fattispecie sussistano elementi di transnazionalità.

Pertanto, tale peculiare ipotesi non può che essere disciplinata dalle norme di diritto internazionale privato in materia e, in particolare, al fine di individuare la legge applicabile alla responsabilità da danno ambientale occorrerà riferirsi al regolamento (CE) n. 864/2007, cd. Roma II, che disciplina il precipuo ambito del diritto internazionale privato concernente la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale.

Attesa l'utilità pratica della tematica in esame, soprattutto per quelle imprese che operano nella filiera di produzione e commercializzazione transnazionale di beni, si evidenzia la necessità, oltre che l'opportunità, che le stesse individuino in via preventiva le normative ambientali cui sono tenute a conformarsi non solo ai fini del rispetto di una compliance meramente interna, bensì anche con una particolare attenzione a quei profili di più ampio raggio che potrebbero divenire rilevanti solo in un secondo momento, allorché ad esempio un malfunzionamento, in un qualunque punto, di tale filiera comporti il sorgere di una responsabilità extracontrattuale da danno ambientale.

* a cura dell'Avv. Federica Sartori (Dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico, Giustizia Penale e Internazionale presso l'Università degli Studi di Pavia)

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