Consolidato fiscale: cambia ancora la prassi sulle modalità per sanare omissioni ed errori formali
Il mancato esercizio dell'opzione per il regime del consolidato fiscale è sanabile mediante remissione in bonis, indicando tale opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in cui già si intende ricorrere alla tassazione consolidata, nonché versando la relativa sanzione fissa. Così la Risposta ad interpello n. 426 pubblicata il 22 giungo dall'Agenzia delle Entrate.
Il mancato esercizio dell'opzione per il regime del consolidato fiscale è sanabile mediante remissione in bonis, indicando tale opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in cui già si intende ricorrere alla tassazione consolidata, nonché versando la relativa sanzione fissa. Così la Risposta ad interpello n. 426 pubblicata il 22 giungo dall'Agenzia delle Entrate.
Nel caso in esame, la società controllante di un gruppo di imprese intendeva avvalersi dell'istituto del consolidato fiscale in relazione agli esercizi 2020-2021-2022, tuttavia, per un mero disguido, ometteva di compilare il relativo Quadro OP nel mod. Redditi 2020. La capogruppo si rivolgeva, quindi, all'Amministrazione Finanziaria, al fine di individuare le modalità per ovviare a tale dimenticanza.
Nella Risposta ad interpello in esame, si chiarisce che tale omissione può trovare rimedio nella remissione in bonis che, ai sensi dell'art. 2, 1 c. del Dl 16/2012, consente di sanare il ricorso a regimi opzionali, subordinati ad adempimenti formali (quale è quello del consolidato, che richiede la compilazione del citato Quadro OP), in presenza dei seguenti elementi:
(i) sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per l'appartenenza ad un dato regime opzionale,
(ii) pagamento della sanzione fissa e
(iii) compimento dell'adempimento omesso o errato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Questa posizione dell'Agenzia appare di particolare interesse per due ordini di motivi. In primis, viene confermato il ricorso alla remissione in bonis quale strumento per sanare errori o carenze formali nei regimi opzionali. Tale conferma, tuttavia, si inserisce in un quadro di prassi tutt'altro che uniforme: con la Risposta ad interpello 82/2019, infatti, si affermava categoricamente che l'errore nell'opzione per il consolidato dovesse esser necessariamente ovviato attraverso la remissione e mai per mezzo di dichiarazioni integrative, tuttavia, nella successiva risposta ad interpello 488/2019 le Entrate ammettevano il ricorso all'integrativa (sebbene in quel caso presentata entro 90 giorni).
Con la Risposta del 22 giugno si torna nuovamente a "guardare" con preferenza alla remissione in bonis (sebbene in termini meno rigidi di quelli che caratterizzavano la risposta n. 82). In seconda battuta, la Risposta n. 426 appare significativa perché chiarisce per la prima volta, a livello pratico, come debba esser effettuato l'adempimento formale omesso: nel Quadro OP del mod. Redditi 2021 (ossia quello relativo all'esercizio successivo a quello prescelto per la decorrenza del consolidato) occorrerà indicare nella colonna 4 "esercizio sociale" il codice "2 secondo periodo", esplicitando così che si tratta del secondo anno di operatività di tale regime.
* Enrico Moia, BGR tax and legal