Comunitario e Internazionale

La Procura europea al primo vaglio della Corte di giustizia Ue

Sul tavolo le misure investigative disposte da un procuratore europeo delegato di uno Stato membro

di Enrico Traversa

La Corte d’appello di Vienna (Austria) ha posto alla Corte di giustizia Ue la prima questione pregiudiziale (causa C-281/22) riguardante l’interpretazione del regolamento Ue 2017/1939 avente ad oggetto l’istituzione della Procura europea (acronimo in inglese: Eppo). Si tratta di una questione importantissima, relativa agli articoli 31 e 32 del regolamento, disciplinanti le misure investigative disposte da un procuratore europeo delegato (Ped) di uno Stato membro (Sm) “incaricato del caso”, vale a dire il Ped titolare dell’indagine penale, ma che devono essere eseguite in un altro Sm da un altro Ped “incaricato di prestare assistenza”. I Ped sono i pubblici ministeri nazionali, che ogni Stato membro è tenuto a distaccare presso la Procura europea. La possibilità di effettuare “indagini transfrontaliere” mediante la rete dei Ped operanti su tutto il territorio dell’Ue rappresenta il principale valore aggiunto della nuova autorità inquirente europea, che ha iniziato ad esercitare i suoi poteri investigativi dal 1° giugno 2021.

La questione pregiudiziale sottoposta al giudizio della Corte Ue ha tratto origine da un’indagine condotta da un Ped di Monaco di Baviera, riguardante delle importazioni di biodiesel dalla Bosnia-Erzegovina in Germania e in Austria. La società importatrice avrebbe eluso, mediante false dichiarazioni in dogana, il pagamento dei dazi doganali sui biocarburanti per un importo di 1.295.000 euro. Il Ped tedesco ha ordinato una perquisizione, con connesso sequestro di documenti contabili, nei locali della società austriaca destinataria del biodiesel e del suo amministratore.

Questo ordine di perquisizione e sequestro era stato convalidato - così come previsto dal codice di procedura penale tedesco - dal giudice delle indagini preliminari (Gip) di Monaco, sulla base degli indizi di reato presentati dal Ped “incaricato del caso”. Il Ped austriaco “incaricato di prestare assistenza” ha disposto la perquisizione dei locali della società imputata e del suo amministratore e ne ha chiesto la convalida - sulla base del Cpp austriaco - al Gip competente, che l’ha accordata. Gli imputati hanno contestato la decisione di convalida delle perquisizioni dinanzi alla Corte d’appello di Vienna, sostenendo la mancanza di sufficienti indizi di reato a loro carico nonché la mancanza dei requisiti di proporzionalità e di necessità delle misure investigative.

La Corte d’appello austriaca ha, però, posto alla Corte di giustizia questo quesito interpretativo: qualora la legislazione dello Stato membro del Ped “incaricato di prestare assistenza” imponga l’autorizzazione del giudice per una misura investigativa richiesta dal Ped di un altro Sm titolare dell’indagine penale, questo giudice è tenuto - per l’emanazione della sua decisione di convalida - ad esaminare tutti i requisiti sostanziali inerenti alla misura investigativa richiesta quali gli indizi di reato, il grado di responsabilità degli imputati e la proporzionalità e necessità della misura investigativa? Il problema si prospetta tanto più complesso nel caso in cui, come nella causa in questione, l’ammissibilità dell’ordine di perquisizione aveva già formato oggetto di un controllo giurisdizionale nello Sm del Ped titolare dell’indagine. In tal caso, ha chiesto ancora la Corte d’appello di Vienna, quale dovrebbe essere il contenuto dell’esame del giudice dello Sm in cui la misura investigativa deve essere eseguita?

Le disposizioni del regolamento Eppo si presentano ambigue. L’articolo 32, par. 2 prevede che la giustificazione e l’adozione delle misure investigative sono disciplinate dal diritto dello Sm del Ped “incaricato del caso”. Ma il successivo par. 3 prevede che, se per una data misura investigativa è richiesta l’autorizzazione del giudice dello Stato membro del Ped “incaricato di prestare assistenza”, «quest’ultimo ottiene l’autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro». L’articolo 32 dispone poi che le misure investigative sono eseguite conformemente al diritto dello Sm del Ped che presta assistenza, il quale deve osservare «le formalità e le procedure espressamente indicate» dal Ped titolare dell’indagine, che opera per definizione in un altro Sm. Un principio di risposta si può rinvenire nell’ordinanza di rinvio, laddove i giudici austriaci rilevano che se il giudice dello Sm di esecuzione della misura investigativa dovesse esaminare l’ammissibilità della stessa sulla base di tutti requisiti sostanziali (indizi di reato, ecc.) del medesimo Sm di esecuzione, questo rappresenterebbe «un enorme passo indietro» rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2014/41/Ue sull’ordine europeo di indagine penale (Oei).

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