Penale

Deepfake: tra furto d'identità, danno d'immagine e rischio privacy

Le vittime delle manipolazioni di dati, immagini e informazioni, operate attraverso appositi software di intelligenza artificiale, subiscono innanzitutto un grave furto di identità, oltre che una perdita di controllo sulla loro immagine, non solo "fisica" ma anche morale-psicologia, in quanto vengono falsamente loro attribuite idee e pensieri

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di Elisa Chizzola

Il deepfake è una tecnologia "ingannevole", in quanto riesce a creare artificialmente foto, video e audio che apparentemente sembrano fedeli e reali ma che in realtà sono falsi.
Tale tecnica informatica produce "falsi digitali", che implicano una forma particolarmente grave di furto di identità.

Appositi software di intelligenza artificiale, partendo da contenuti reali (immagini e audio), sono programmati per modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e per imitare fedelmente una determinata voce, dando vita a "contenuti" falsi ed ingannevoli.

Il termine "deepfake" rappresenta un neologismo tra la parola "fake" (falso) e la tecnica del cd. "deep laerning" (apprendimento profondo), un campo di ricerca dell'apprendimento automatico (machine learning) e dell'intelligenza artificiale che si basano sullo sviluppo e sulla manipolazione di dati ed informazioni per raggiungere determinate finalità.

In concreto, il viso di una determinata persona può essere "innestato" sul corpo di un'altra persona, oppure la voce di uno specifico individuo può essere associata ad un terzo soggetto.
Anche i movimenti del corpo possono essere manipolati e artefatti, al fine di creare una falsa rappresentazione della realtà per un determinato fine.
Oppure, senza manipolare specificatamente il corpo o la voce di un soggetto, alcune persone potrebbero essere "posizionate" in luoghi e contesti non reali, estranei all'effettiva esperienza vissuta dai soggetti coinvolti.

Le persone vittime di tali rappresentazioni non veritiere subiscono innanzitutto un grave furto di identità, oltre che una perdita di controllo sulla loro immagine, non solo "fisica" ma anche morale-psicologia, in quanto vengono falsamente loro attribuite idee e pensieri.

Naturalmente il "travisamento" dell'identità, dell'immagine e del profilo psicologico-morale di una persona rappresenta una grave minaccia per la riservatezza e la dignità degli individui, ponendo conseguentemente a rischio i diritti e le libertà delle persone fisiche, valori e diritti tutelati anche dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Originariamente le tecnologie deepfake, molto costose, erano utilizzate esclusivamente in ambito cinematografico per creare effetti speciali.
Negli ultimi tempi, tuttavia, tali tecnologie hanno avuto un forte incremento nella loro diffusione grazie ad apposite app e software applicabili ad un comune smartphon.
L'incremento massiccio nell'utilizzo di tali tecniche implica, conseguentemente, un aumento considerevole dei rischi descritti.

Occorre, pertanto, mettere al corrente l'opinione pubblica di tale importante fenomeno in continua ascesa, che si mostra particolarmente pericoloso se si considerano gli obiettivi perseguiti dagli utilizzatori delle tecniche deepfake.

Tali tecnologie, infatti, sono spesso utilizzate per screditare, compromettere e ricattare determinate persone che, anche a loro insaputa, sono vittime di tali eventi.

Conseguentemente, tali manipolazioni della realtà possono implicare rilevanti danni psicologici, sociali e anche economici, in capo alle persone coinvolte nei fake.
Inoltre, la tecnica del deepfake può essere "associata" ad altri reati che in questi anni si sono sviluppati nel web.

Per esempio, immagini di deepnude (particolare tecnologia di deepfake, in cui persone ignare sono rappresentate "falsamente" nude, in pose discinte, situazioni compromettenti o addirittura in contesti pornografici) possono essere utilizzate per porre in essere il reato di revenge porn, reato previsto e punito dall' art. 612-ter, Codice penale (norma introdotta dalla Legge 69/2019, cd. Codice rosso), rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti".

Tale norma punisce chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.
Il Codice penale punisce anche chi, in seconda battuta, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde le stesse immagini e/o i video in questione, senza il consenso delle persone rappresentate, al fine di recare loro nocumento.

Nell'ambito del deepfake, l'integrazione del reato di revenge porn appare particolarmente grave dal momento che le immagini e i video utilizzati sono falsi, in quanto costruiti ad hoc ai fini della commissione della fattispecie delittuosa.

Inoltre, immagini e video creati con la tecnica del deepnude possono essere sfruttati anche per la pratica del sexting (lo scambio e la diffusione di immagini di nudo, che possono coinvolgere anche soggetti minori d'età), la pornografia illegale e reati molto gravi come la pedopornografia.

A prescindere dal deepnude, il deepfake può trovare terreno fertile anche nell'ambito del cyberbullismo e del cybercrime.

Infine, il deepfake non solo può "rafforzare" la commissione dei reati sopra descritti attraverso sue specifiche "declinazioni", complicandone poi l'accertamento dell'ipotesi delittuosa e la condanna dei soggetti penalmente responsabili, ma spesso aiuta anche il diffondersi di comportamenti e modus operandi che si sono sviluppati e ampliati nel mondo di internet, come il fenomeno delle fake news.

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