Rassegne di Giurisprudenza

Nullità in materia di fideiussione prestata da un confidi minore

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti - Fallimento - Opposizione al passivo - Credito garantito da fideiussione "confidi minore" iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.u.b., applicabile ratione temporis - Fideiussione prestata in favore di un proprio associato - Nullità testuale o virtuale - Nullità per violazione di norma imperativa - Esclusione - Fondamento
La fideiussione prestata da un cd. «confidi minore», iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.u.b., applicabile ratione temporis, nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale. Inoltre, la nullità non è ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono «esclusivamente» la «attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali» per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né è preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 15 marzo 2022, n.8472

Contratti in genere - Invalidità – Nullità del contratto - In genere norma imperativa - Violazione - Conseguenze - Nullità del contratto - Condizioni - Limiti - Affitto d'azienda stipulato dal beneficiario di finanziamento pubblico (nella specie, in violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), del dm n. 527 del 1995 sulle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese) - Nullità del contratto per illiceità della causa - Esclusione - Fondamento
La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma, sicché, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali, la stipulazione di un contratto di affitto di azienda da parte del beneficiario di un finanziamento pubblico in violazione della normativa di settore - nella specie del DM n. 527 del 1995 di agevolazione delle attività produttive nelle aree depresse - non dà luogo a nullità per illiceità di causa.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 6 aprile 2018, n. 8499

Contratti in genere - Invalidità – Annullabilità del contratto - In genere contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - In genere - Art. 1442, u.c., c.c. - Applicabilità alla deliberazione assembleare - Esclusione - Fondamento.
Il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum", operante in materia contrattuale in forza dell'art. 1442, ultimo comma, c.c., presuppone che la parte che propone l'eccezione sia convenuta per l'esecuzione della prestazione posta a suo carico, rimasta inadempiuta, e solleva tale parte dell'onere di agire in giudizio per evitare la prescrizione dell'azione di annullamento: deve, pertanto, escludersi che il principio possa trovare applicazione in materia di deliberazioni assembleari, il cui annullamento può essere conseguito attraverso un'impugnazione soggetta ad un termine di decadenza e non di prescrizione.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 10 gennaio 2018, n. 384