Penale

Il conducente è colpevole anche in caso di malore se sa di essere a rischio

Secondo la Suprema corte occorre che il problema sia del tutto imprevedibile

di Marisa Marraffino

Risponde di omicidio stradale il conducente colto da attacco epilettico che gli abbia causato la perdita di coscienza, se il malore era conosciuto e si era già verificato in precedenza. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 28435 depositata lo scorso 25 maggio che fa il punto sulla nozione di infermità prevista dall'articolo 88 del Codice penale in grado di incidere sulla capacità intellettiva e volitiva dell'autore del reato escludendone la responsabilità.

Nel caso di specie il conducente soffriva di epilessia da oltre dieci anni ed era già stato colpito da crisi durante la guida, ma sempre in forma leggera che gli avevano consentito di fermarsi per tempo.

La patologia non gli aveva impedito il rinnovo della patente, nonostante il d.lgs 59/2011 consideri “le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza un pericolo grave per la sicurezza stradale”.

In questo caso evidentemente la valutazione della Commissione medica locale non ne aveva escluso la compatibilità con la guida.

Sul fronte della responsabilità penale, con ricadute anche su quella civile, le conseguenze sono invece nette.

Se il conducente è consapevole della sua malattia e delle possibili conseguenze alla guida sussiste l'elemento soggettivo della colpa cosciente nell'omicidio stradale causato, data la previsione dell'evento come possibile conseguenza dell'essersi posto nella situazione di rischio.

Del resto, la stessa Cassazione aveva ritenuto sussistente la responsabilità del conducente per l'incidente dovuto a un colpo di sonno, determinato dalla stanchezza (sentenza 24132 del 22 aprile 2016). A diverse conclusioni può invece portare il cosiddetto colpo di sonno patologico, causato da una malattia imprevedibile in atto.

Risponde per colpa cosciente, invece, il conducente colpito da crisi ipoglicemica, dovuta al diabete, verificatasi proprio nelle ore in cui era più alto il rischio del verificarsi delle crisi ipoglicemiche. La condotta di guida, velocità elevata, contribuisce a rafforzarne la responsabilità.

Al contrario, valgono a elidere la colpa tutti i malori imprevedibili, non conosciuti né conoscibili dal conducente.

In sostanza spetta al giudice verificare se nella fase antecedente all'incidente si siano verificati comportamenti anche omissivi da potersi porre in relazione con lo stato di incoscienza ovvero se quest'ultimo fosse in concreto prevedibile e prevenibile da parte del conducente. Malori e colpi di sonno per giurisprudenza maggioritaria incidono sull'elemento soggettivo del reato e non costituiscono caso fortuito pertanto l'onere della relativa prova ricade sull'accusa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©