Rassegne di Giurisprudenza

Il reato di somministrazione fraudolenta a tutela delle condizioni di lavoro e di occupazione

a cura della Redazione Diritto

Lavoro irregolare - Somministrazione fraudolenta - Ex art. 38 bis d.lgs. n. 81 del 2015 - Elusione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo - Configurabilità - Condanna di presidente del cda
Legittima la condanna del presidente del consiglio di amministrazione di una srl, ai sensi dell'art. 110 cp e art. 38 bis del dlgs. n. 81 del 2015, per aver stipulato un contratto di appalto di servizi (nella specie servizi di cucina e di sala) che in realtà simulava un accordo di somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge, al fine di eludere norme inderogabile di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. (Nel caso di specie i lavoratori avevano, con la società appaltatrice, rapporti limitati a meri adempimenti burocratici relativi al rapporto di lavoro mentre erano gestiti direttamente dai soci della società appaltante e che tale somministrazione aveva comportato concrete lesioni dei diritti dei lavoratori, quali sotto-inquadramento, denunce contributive riferite a imponibili inferiori a quelle esposti nel libro unico del lavoro e assenza totale dell'elaborazione delle buste paghe relative al tfr)
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 4 maggio 2023, n. 18530

Lavoro irregolare - Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Circostanze aggravanti - Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico - Rapporto con il reato di somministrazione fraudolenta di lavoro ex art. 38-bis d.lgs. n. 81 del 2015 - Finalità di elusione contributiva - Rilevanza ai soli fini della configurabilità del delitto di truffa aggravata - Sussistenza - Fattispecie.
Il reato di somministrazione fraudolenta di lavoro di cui all'art. 38-bis d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, introdotto con l'art. 2, comma 1-bis, legge n. 96 del 2018, ha come obiettivo esclusivamente quello di tutelare il lavoratore sul piano delle condizioni di lavoro e di occupazione, escludendo dal suo ambito di applicazione quei comportamenti finalizzati alla elusione della contribuzione, che restano soggetti alla disciplina di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro in relazione al reato di truffa aggravata, in quanto la finalità della condotta di fittizio distacco transnazionale di lavoratori - fatti figurare come abitualmente impiegati in Bulgaria e solo temporaneamente in Italia - era stata quella di realizzare l'ingiusto profitto, con corrispondente danno per gli enti previdenziali, consistente nel risparmio contributivo derivante dalle differenze di aliquote tra il sistema previdenziale italiano e quello bulgaro, e non, invece, quella di violare gli obblighi in materia di condizioni di lavoro e di occupazione).
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Penale, Sentenza 11 marzo 2020, n. 9758

Lavoro - Lavoro irregolare - Intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (divieto) - Amministratore di società estraneo alla gestione dell'azienda - Omesso controllo sull'attività gestoria svolta dall'amministratore di fatto - Responsabilità per il reato di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera - Configurabilità - Ragioni.
Risponde del reato contravvenzionale di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera posto in essere dall'amministratore di fatto di una società anche l'amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull'attività del primo, attesa la natura anche colposa della fattispecie. (In motivazione, la S.C. ha precisato che un parametro di valutazione circa l'effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall'amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231 del 2001, in tema di esclusione della responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 17 giugno 2015, n. 25313