Civile

Accesso al credito bancario per gli ex malati oncologici, un disegno di legge per il diritto all'oblio

Pur essendo risolta la patologia, l'ex malato oncologico incontra difficoltà nell'accedere ad un mutuo, ad un prestito, ad una cessione del quinto o a prodotti assicurativi, poiché per loro il credit scoring riconosce un punteggio di rischio troppo elevato in capo all'intermediario

di Andrea Del Forno*

Ogni anno, circa un milione di persone ha difficoltà ad ottenere un mutuo, ad accendere un prestito personale, a ricorrere ad altre forme di credito al consumo, oltre che a fornirsi di servizi assicurativi, a causa di una malattia quale il tumore che, pur essendo risolta, li marchia di uno stigma capace di renderli soggetti difficilmente finanziabili. Un disegno di legge mira a realizzare il superamento di tale questione.

Secondo i dati, aggiornati al 2021, della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, nel nostro Paese ci sono 3,6 milioni di persone che hanno avuto una diagnosi di cancro.
Di questi, il 27% – circa 1 milione – può essere considerato guarito ma, nonostante il superamento di tale malattia, la maggior parte di loro ha subito o subirà delle discriminazioni legate alla condizione di ex malato oncologico in relazione alla loro possibilità di poter accedere a servizi assicurativi e bancari.

In altre parole, tali soggetti difficilmente riescono ad accedere ad un mutuo, ad un prestito, ad una cessione del quinto o a prodotti assicurativi, poiché per loro il credit scoring riconosce un punteggio di rischio troppo elevato in capo all'intermediario nel concedere tale servizio, proprio in ragione della passata malattia.

Il credit scoring è, per chi non lo sapesse, un sistema automatizzato al quale ricorrono gli intermediari finanziari che, sfruttando dei modelli statistici, valuta il rischio creditizio e redige una sorta di "profilo" di rischio, affidabilità e puntualità nei pagamenti relativo al soggetto che richiede l'accesso al credito.

Attraverso il ricorso all'intelligenza artificiale, viene elaborato un punteggio sulla base di un'analisi concernente una vasta quantità di dati: nello specifico, infatti, vengono esaminate una moltitudine di informazioni diverse tra loro, le quali hanno a che fare sia con la vita privata del cliente sia le caratteristiche del prodotto bancario o assicurativo richiesto.

Tali dati sono ritenuti necessari per valutare, in via istruttoria, se accogliere o respingere la richiesta di finanziamento presentata e, tra quelli analizzati, vi sono anche quelli concernenti lo stato di salute del soggetto richiedente; pertanto, ne consegue che gli ex malati oncologici si vedono negato il servizio bancario o assicurativo poiché ottengono un punteggio tale da non consentire agli intermediari di concedere loro credito.

Da tempo associazioni internazionali combattono per addivenire ad una soluzione capace di garantire l'accesso al credito per questi soggetti e le loro campagne hanno spinto, negli ultimi due anni, paesi europei quali Francia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo a superare questa situazione discriminatoria attraverso l'adozione di misure specifiche capaci di impedire agli intermediari bancari ed assicurativi di far valutare la storia clinica del consumatore ex malato oncologico, guarito ormai da un certo periodo di tempo per l'assegnazione del credit scoring.

Il Parlamento Europeo, fattosi portavoce a livello comunitario della questione, ha emanato la "Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro", attraverso la quale ha chiesto espressamente a tutti gli Stati Membri di dotarsi del diritto all'oblio per i malati oncologici entro il 2025, ovvero di garantire che tutti i pazienti europei vedano dimenticare la loro situazione dopo dieci anni dalla fine del trattamento, oppure fino a cinque anni dopo la fine del trattamento qualora la loro diagnosi sia stata formulata prima dei diciotto anni d'età.

Con l'espressione "diritto all'oblio" si intende il diritto di ogni persona alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata; pertanto, può essere inteso come una forma di espressione del diritto all'identità personale e come corollario del diritto costituzionale alla riservatezza, o privacy.

Parlare di diritto all'oblio oncologico significa prevedere la possibilità di eliminare i dati personali del malato e relativo proprio alla sua situazione di salute.

Difatti, il paragrafo 125 della Risoluzione il Parlamento Europeo afferma che "le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro; chiede che la legislazione nazionale garantisca che i sopravvissuti al cancro non siano discriminati rispetto ad altri consumatori; prende atto dell'intenzione della Commissione di collaborare con le imprese per elaborare un codice di condotta che assicuri che i progressi compiuti in relazione ai trattamenti oncologici e la loro maggiore efficacia siano rispecchiati nelle pratiche aziendali dei fornitori di servizi finanziari", oltre che a richiedere "l'introduzione di norme comuni per il diritto all'oblio nel quadro delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei consumatori del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di superare la frammentazione delle pratiche nazionali nel campo della valutazione del merito di credito e garantire la parità di accesso al credito per i sopravvissuti al cancro; chiede che il diritto all'oblio per i sopravvissuti al cancro sia incluso nella pertinente legislazione UE al fine di prevenire la discriminazione e migliorare l'accesso dei sopravvissuti al cancro ai servizi finanziari".

Dal punto di vista nazionale, è stato presentato in Parlamento un disegno di legge sul diritto all'oblio oncologico, volto a recepire sia le indicazioni della Risoluzione Europea sia le istanze delle associazioni nazionali, le quali a loro volta si erano fatte promotrici delle situazioni di disagio vissute dai consumatori ex malati nel nostro paese.

Più specificamente, gli obiettivi in ambito bancario ed assicurativo vengono sanciti dall'art. 2 di tale proposta di legge: infatti, il Legislatore pone il divieto di richiedere informazioni concernenti le pregresse patologie oncologiche in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, qualora siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo della malattia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia si sia sviluppata prima del ventunesimo anno di età del consumatore.

Inoltre, lo stesso articolo stabilisce espressamente il divieto di imporre eventuali limiti, costi e oneri aggiuntivi al soggetto ex malato rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per la generalità della clientela.

In conclusione, con l'approvazione di questa proposta di legge si riuscirà a superare questa situazione che, nell'esclusione dall'accesso al credito da parte degli ex malati oncologici, danneggia non solo questi soggetti ma anche l'intera collettività, che non vede attuato il principio costituzionale di parità di trattamento e non discriminazione.

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*A cura dell'Avv. Andrea Del Forno

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