Lavoro

Lavoratore socialmente utile, insussistenza del requisito di subordinazione

Nota a sentenza, Cassazione Civile Sezione L. n. 27125/22. "Deve ritenersi insussistente il requisito della subordinazione nel rapporto di lavoro istauratosi per finalità sociali e di recupero disciplinato dalla normativa in tema di impiego in lavori socialmente utili".

di Andrea Pagnotta e Marco Proietti*

Rif. Normativi: art. 2094 c.c.; d.lgs 81/2000;

IL CASO PORTATO AL GIUDICE DI LEGITTIMITA'

Nel caso in oggetto, il lavoratore di un'azienda adiva la Suprema Corte a seguito del rigetto della domanda rivolta al Giudice di prime cure prima, e della Corte d'Appello territorialmente competente, poi, volta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato precedentemente con un'azienda speciale di igiene urbana di cui lo stesso era impiegato a titolo di lavoratore socialmente utile secondo la disciplina vigente al momento.

DISCIPLINA DELL'ART. 2094 c.c. TRA REQUISITO DI SU

Secondo quanto stabilito dall'art. 2094 c.c. in tema di prestazione di lavoro subordinato, "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore ".

Ciò posto, rileva ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione che :

i. Il lavoratore sia assoggettato al potere direttivo ed organizzativo del datore;

ii. Il lavoratore renda prestazione fungibile ricevendo come corrispettivo una retribuzione proporzionata alla stessa;

iii. Nell'esercizio delle sue mansioni il lavoratore si avvalga dei mezzi di produzione messi a disposizione dall'impresa;

Ciò premesso, la costituzione di un rapporto di lavoro prescinde ad ogni buon conto dalla effettiva volontà delle parti atteso il medesimo rapporto soggiace alla normativa di portata generale delle obbligazioni e dei contratti disciplinata dal nostro codice civile.In questo contesto, particolare rilievo, a parere di chi vi scrive, assume la disciplina di cui all'art. 1325 c.c. ( in tema di requisiti del contratto) e quella di cui all'art. 1362 c.c.( interpretazione del contratto).

Orbene, il punctum dolens si rappresenta giust'appunto nella esatta individuazione (peraltro ben articolata dal Giudice di legittimità nei motivi del provvedimento emanato) della causa ( quale funzione economico sociale del contratto) e, soprattutto, della interpretazione del contratto, intesa quale reale volontà delle parti desumibile sia dalle loro condotte, sia dal tenore letterale del contratto stesso.

In riferimento al primo requisito è da ritenersi pienamente legittimo il rinvio a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 81/2000 , secondo cui" L'utilizzo nelle attività' di cui all'articolo 3 ( e di cui l'attività del ricorrente fa parte) non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro". Ciò in quanto la finalità dell'impiego di personale in lavori socialmente utili non è (come anche ampiamente specificato nelle motivazioni del provvedimento de quo) quella della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma quella di formare, riqualificare e fornire nuove competenze a soggetti secondo un più chiaro principio assistenziale della norma di riferimento. Tale inquadramento è pienamente aderente ai principi della Giurisprudenza consolidatasi nel tempo, secondo cui " la causa, come funzione economico-sociale del negozio, va intesa, nei contratti tipici, come funzione concreta obiettiva, che corrisponde ad una delle funzioni tipiche ed astratte determinate dalla legge (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n 63. 11 gennaio 1973)".

Ancor più rilevante appare il richiamo alla norma civilistica in tema di interpretazione del contratto e della effettiva volontà delle parti. E' evidente l'intenzione del legislatore con l'adozione del d.lgs. 81/2000 di non dare vita a nuovi rapporti di lavoro subordinato, relegando le effettive intenzioni al contenuto della normativa licenziata. Sul punto la giurisprudenza è stata sempre ben chiara, potendo affermare che "in tema di interpretazione del contratto, in base ai criteri legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., avuto riguardo in primo luogo allo scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto, le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto ( Cass.Civ. Sez. III 30 agosto 2019, n. 21840 )".

Peraltro, e più precisamente in aderenza al caso di specie ivi prospettato, si ricorda che la Corte di cassazione ha già avuto modo di indicare il principio di diritto secondo cui "fra la pubblica amministrazione e i lavori socialmente utili si instaura un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti, che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38 Cost., che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato, e dei suoi consequenziali diritti" precisando che" il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva ( Cass. Civile SS.UU. n. 3508 del 22.02.2005)

* a cura degli avv.ti Andrea Pagnotta e Marco Proietti


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