Lavoro

Avvocati monocommittenti, parte l'iter per 30mila - Movimento forense: ora regole chiare e garanzie

Secondo i dati della Cassa forense, un avvocato ogni otto ha un reddito proveniente da un cliente unico

di Francesco Machina Grifeo

Sono approdate oggi alla Commissione Giustizia della Camera, in sede referente, le due proposte di legge sulla "D isciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza" (C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso ). Una buona notizia per il Movimento forense che preme per l'introduzione di "un corpus normativo chiaro ed efficace, che preveda garanzie concrete per le colleghe e i colleghi che operano come collaboratori di altri avvocati".

Non si tratta di pochi casi isolati. Nella presentazione della proposta di legge si legge infatti che, considerate anche le grandi law firm e gli studi boutique, il numero di avvocati che hanno un reddito proveniente da un cliente unico e, in particolare, dal titolare dello studio è in forte crescita. I dati raccolti dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense stimano in circa 30.000 i legali in questa condizione. Professionisti «sospesi» tra la libera professione e lavoro dipendente.

"Tale realtà – afferma il Presidente Antonino La Lumia - si scontra con le disposizioni della legge n. 247 del 2012, che prevede rigide norme di incompatibilità: in quest'ottica, il Movimento Forense apprezza lo spirito della proposta di legge n. 2722 (a firma D'Orso e altri), che contempla una qualificazione dell'avvocato-collaboratore tesa a fornire una forma di riconoscimento contrattuale, stabilendo le regole per la disciplina dei rapporti attraverso una soluzione compatibile con le prerogative dell'autonomia e dell'indipendenza del professionista".

Ma cosa prevede nel dettaglio la Pdl sposata dal Movimento forense? Secondo l'articolo 1, la prestazione deveritenersi senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato. L'articolo 2, invece, disciplina la forma e il contenuto del contratto scritto che deve prevedere: a) la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione; b) il compenso e i criteri per la sua determinazione; c) la disciplina del rimborso spese; d) il periodo di prova; e) la pattuizione di un congruo periodo di preavviso.

L'articolo 3 riguarda il compenso che deve essere corrisposto, con cadenza preferibilmente mensile e deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita, secondo i criteri e i parametri minimi stabiliti con un decreto del ministro della Giustizia che dovrà essere emanato. L'articolo 4, rubricato «Rimborso delle spese», stabilisce che l'avvocato ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista. L'articolo 5 prescrive che l'avvocato si impegna a prestare l'opera in via continuativa ed esclusiva o quantomeno in via continuativa e prevalente secondo le modalità e le indicazioni strategiche concordate con il soggetto committente, e a non svolgere attività in concorrenza. Può tuttavia assumere incarichi professionali da soggetti diversi, con l'obbligo però di immediata comunicazione.

L'articolo 6, dispone che il committente si impegna a corrispondere il compenso e ad agevolare l'opera del legale, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali. L'articolo 7, stabilisce che l'avvocato è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico.

L'articolo 8 stabilisce che le parti possono siglare un patto di non concorrenza, che non superi i tre anni, per il periodo successivo alla cessazione del contratto, prevedendo l'erogazione di un corrispettivo ed avente come oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori. L'articolo 9 stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, dando un congruo preavviso nei termini e nei modi stabiliti dal contratto.

L'articolo 10 regola i casi di gravidanza, adozione, malattia e infortunio prevedendo che in caso di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e, durante tale periodo, l'avvocato può essere sostituito. L'articolo 11, è relativo agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi. Il committente opera come sostituto d'imposta. I compensi sono soggetti ai contributi previdenziali da versare alla Cassa e sono per un terzo a carico del committente e per due terzi a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete per intero al soggetto committente.

L'articolo 12 è dedicato alla libertà professionale, prevedendo che resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dall'articolo 348 del codice penale. L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le prestazioni valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

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