Penale

È reato immettere nell’atmosfera fumi e gas maleodoranti dal camino

Per la Cassazione, la condotta è sanzionata come «getto pericoloso di cose»

ADOBESTOCK

di Marco Pauletti

Le emissioni dei camini maleodoranti che rendono difficoltosa la respirazione possono costituire reato. Secondo la sentenza 6756/2022 della Cassazione, infatti, il «sottile pulviscolo», costituito da «particelle nere», prodotto dal degrado del materiale bruciato in un’abitazione e depositatosi sia all’esterno sia all’interno degli immobili che si trovano nelle immediate adiacenze, deve essere equiparato al getto di cose e in quanto tale può integrare il reato di “getto pericoloso di cose”, previsto dall’articolo 674 del Codice penale. Per la Suprema Corte, in particolare, il pulviscolo costituito da particelle nere non integra la condotta di “emissione di gas, di vapori o di fumo”, richiamata dalla seconda parte dello stesso articolo 674 del Codice penale.

In base a questa norma, chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro.

Questi i fatti a base della decisione. Un uomo veniva condannato per violazione alla previsione contenuta nella seconda parte (emissione di gas, vapori o fumo) dell’articolo 674 del Codice penale, perché aveva provocato, mediante la combustione di materiali avvenuta all’interno del camino della propria abitazione, l’emissione in atmosfera di fumi e gas maleodoranti tali da rendere difficoltosa la respirazione per le persone residenti nelle adiacenze della sua abitazione.

Nel ricorso per cassazione si difendeva evidenziando, tra l’altro, che non vi era la possibilità di accertare se le immissioni in questione, lamentate dalla parte offesa, fossero effettivamente provenienti dalla propria abitazione, dato che entrambi vivevano in un contesto fittamente urbanizzato.

La Cassazione ha confermato la condanna rilevando anche che nella specie il pulviscolo costituito da particelle nere non integrava la condotta di “emissione di gas, di vapori o di fumo”, richiamata dalla seconda parte dell’articolo 674, ma il getto di cose, citato nella prima parte della norma.

Si ricorda che per “cose”, secondo consolidata giurisprudenza, vanno intese non soltanto i beni fisici e corporali, ma anche i beni privi di corporeità, come ad esempio le onde elettromagnetiche (cd. Elettrosmog), in quanto il significato del termine “gettare” non impedisce una interpretazione estensiva che ne conferisca il senso di “emettere”. Per questa ragione, il «sottile pulviscolo», talvolta impercettibile a occhio nudo, richiamato nella sentenza viene fatto rientrare nella condotta illecita dell’articolo 674 del Codice penale.

La decisione della Cassazione è importante perché ai fini dell’accertamento del reato e, segnatamente, del nesso di causalità nel caso di emissioni di gas è necessario il superamento dei limiti imposti dalle leggi in materia.

Al contrario, per il getto la condotta illecita si realizza ogni qualvolta si verifichi un versamento in luogo pubblico o privato, di comune o altrui uso, di “cose” finalizzate a offendere, imbrattare o molestare le persone.

Peraltro, la norma intende tutelare la pubblica incolumità e sicurezza, a fianco della salute dei cittadini. A tal fine, vengono ricompresi non solo i luoghi pubblici, ma anche quelli privati “ma di comune o di altrui uso”. Ciò potrebbe complicare l’attribuzione della provenienza dell’emissione di gas, vapori e fumi a una certa abitazione privata in un contesto urbanizzato quale, ad esempio, un quartiere di una grande città, come accaduto nella sentenza in commento.

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