Penale

Confisca di prevenzione revocabile solo per prove integralmente nuove

Le condizioni da rispettare per arrivare alla cancellazione

di Giovanni Negri

Solo una prova con tutti i crismi della novità conduce alla revoca della confisca di prevenzione. Non quella che sarebbe stato possibile dedurre senza cause di forza maggiore. Lo chiariscono le Sezioni unite penali, con la sentenza 43668 depositata ieri. La pronuncia fissa infatti un principio di diritto, in base al quale la prova nuova, rilevante per la revoca della misura cautelare, «è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».

Per le Sezioni unite, infatti, l’interpretazione estensiva del concetto di novità della prova in materia di revisione della condanna, modello storicamente di riferimento, non può essere comunque automaticamente trasferito nell’area della prevenzione patrimoniale. La sentenza ricorda come la posizione del soggetto direttamente interessato oppure del terzo coinvolto che siano stati erroneamente colpiti dalla misura patrimoniale è considerata, anche dalla giurisprudenza della Cassazione, più vicina a quella del soggetto danneggiato da una decisione infondata assunta al termine di una controversia civile, piuttosto che a quella del soggetto che ha subìto una condanna penale.

Per la revoca della confisca non si può prescindere dalla necessaria condizione che gli elementi di prova non siano già stati acquisiti nel corso del procedimento. Dalla ricostruzione del quadro normativo va tratta la conclusione per cui l’istituto della revocazione non può costituire lo strumento per riaprire fuori tempo massimo una sequenza procedimentale ormai conclusa; le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario devono essere individuate in quelle che non è stato possibile dedurre perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli incolpevolmente sconosciuti al momento del giudizio».

Pesa nella decisione della Cassazione anche il termine di sei mesi dalla scoperta del fatto per chiedere la revoca che è strutturalmente incompatibile con il caso di una prova introdotta nel procedimento, ma, per ipotesi, neppure valutata implicitamente (sarebbe infatti impossibile in questa eventualità il calcolo del dies ad quem). Del resto, la scelta del legislatore è stata quella di una tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone il più possibile gli effetti.

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