Penale

Prescrizione, raddoppiato il periodo di interruzione

La commissione Lattanzi propone di aumentare da un quarto alla metà il periodo di legittima interruzione dei termini

di Giovanni Negri

Almeno 6 anni per prescrivere le contravvenzioni e 9 per i delitti. La proposta della commissione Lattanzi interviene ad ampio raggio sulla prescrizione. E lo fa non mettendo in campo le 2 proposte alternative che, con diverso tasso di innovazione, smontano il meccanismo della Bonafede oggi in vigore. Tra le proposte di emendamenti al disegno di legge delega in discussione alla commissione Giustizia della Camera, calendarizzato in Aula per il prossimo 28 giugno e sul quale è ora aperto il confronto politico manche in attesa della formalizzazione degli emendamenti da parte della ministra Marta Cartabia , trova infatti posto anche un drastico aumento dei termini di sospensione della prescrizione.

La ex Cirielli

Per capirne la rilevanza è necessario fare un passo indietro, al 2005, quando la legge ex Cirielli (la n. 251), nell’ambito di un assai contestato (per gli effetti che produsse su alcuni dei processi in corso dell’allora premier Silvio Berlusconi) intervento di riforma complessiva della prescrizione, intervenne anche sulla durata massima della sospensione. Lo fece collocando il limite a un quarto del tempo necessario a prescrivere che, di regola, veniva a coincidere con il massimo di pena prevista. Al di là della disciplina da applicare ai singoli reati, la norma di chiusura sui termini minimi applicabili ha l’effetto di condurre le contravvenzioni a una prescrizione di 5 anni (4 anni più 1 per effetto di atti interruttivi) e per i delitti a 7 e mezzo (6 più 1 e mezzo, in caso di interruzioni).

L’aumento

Ora, i tecnici del ministero della Giustizia, mettono nero su bianco che «l’attuale aumento di solo un quarto è infatti ritenuto eccessivamente ridotto, specie in rapporto ai termini minimi di prescrizione per le contravvenzioni e per i delitti. Considerata la durata media del processo penale, e considerato altresì che il termine di prescrizione è di norma decorso, in misura significativa, già prima dell’avvio del processo, l’aumento di solo un quarto del termine è destinato a lasciar prescrivere un rilevante numero di reati. La prospettiva concreta della prescrizione, per un rilevante numero di reati, rappresenta un disincentivo alla definizione anticipata del procedimento con riti alternativi, oltre che un incentivo alle impugnazioni».

I dati

L’intervento di prolungamento della sospensione per atti interruttivi si innesta in particolare sulla prima delle 2 indicazioni di riforma della Bonafede e in un contesto in cui, secondo i dati del Ministero della Giustizia, relativi al 2019 (gli ultimi non influenzati dai rallentamenti dovuti all’emergenza pandemica), i procedimenti definiti con la prescrizione del reato rappresentano il 9% di quelli avviati a livello nazionale. L’incidenza della prescrizione è di circa il 38% durante le indagini, del 32% nel giudizio di primo grado, del 26% nel giudizio d'appello; mentre è insignificante nel giudizio di legittimità (0,8%).

Le proposte

La prima proposta prevede in particolare che, dopo la sentenza di primo grado di condanna e dopo la sentenza di appello di conferma della condanna, la prescrizione rimanga sospesa, per 2 anni, nel primo caso, e per 1 anno, nel secondo. Se nel periodo di sospensione non interviene la decisione sull’impugnazione cessano gli effetti della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è conteggiato per la determinazione del tempo necessario a prescrivere.

La seconda, più radicale, blocca la prescrizione con l'inizio del processo, ma se questo non si conclude entro 4 anni (più 6 mesi in caso di udienza preliminare) in primo grado, 3 in appello e 2 in Cassazione, allora scatta l’improcedibilità dell’azione penale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©