Rassegne di Giurisprudenza

Visita domiciliare e limiti alla discrezionalità del rifiuto della guardia medica

a cura della Redazione Diritto

Sanità pubblica - Guardia medica - Richiesta di intervento domiciliare - Discrezionalità - Limiti - Rifiuto - Condanna per omissione di atti di ufficio - Configurabilità - Fattispecie
La visita domiciliare del paziente rappresenta solo una delle opzioni attraverso le quali il medico di continuità assistenziale può adempiere al suo dovere, ben potendo, laddove non la ritenga necessaria, limitarsi ad un consulto telefonico, ex art. 13 dell'accordo collettivo nazionale (DPR n. 41 del 1991). Tale valutazione, tuttavia, non può prescindere dal quadro clinico del paziente che il medico deve acquisire chiedendo informazioni precise sull'entità della patologia dichiarata. (Nel caso di specie il medico di guardia è stato condannato per omissione di atto d'ufficio per essersi rifiutato di andare al domicilio di una persona anziana, impossibilitata a muoversi e affetta da insufficienza respiratoria, a cui il medico non aveva formulato alcuna richiesta di indicazione sull'entità della patologia, a nulla rilevando la valutazione di codice bianco effettuata dal 118, confermata da altro collega)
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 25 novembre 2022, n. 45057

Servizio sanitario nazionale - Guardia medica - Richiesta di intervento domiciliare - Rifiuto - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Motivi addotti - Sindacato da parte del giudice di merito - Ammissibilità.
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione "a priori" della falsità o enfatizzazione dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l'esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell'assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 31 maggio 2013, n. 23817

Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Medico di guardia medica - Richiesta telefonica di intervento domiciliare - Comunicazione di sintomatologia aspecifica - Mancato intervento domiciliare - Sussistenza del reato - Fattispecie.
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l'iniziale diagnosi sia stata confermata all'esito del successivo controllo ospedaliero del paziente, dovendosi ritenere sindacabile dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri doveri. (Fattispecie in cui la sintomatologia riferita dalla madre di un minore in tenera età - conati di vomito continuo per oltre mezz'ora - è stata ritenuta di per sè inidonea, dato il suo carattere aspecifico, a consentire la formulazione di una corretta diagnosi).
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 19 marzo 2009, n. 12143

Guardia medica - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Intervento del sanitario di guardia medica - Visita domiciliare - Presupposto - Situazione di urgenza - Valutazione da parte del medico - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice di merito - Necessità di acquisire indicazioni sul quadro clinico del paziente.
In tema di rifiuto di atti di ufficio, la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare, sulla base di quanto prevede l'art. 13 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, è rimessa alla valutazione discrezionale dal sanitario di guardia, sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria, soggetta al sindacato del giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame, non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita dal medico attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 8 agosto 2003, n. 34047