Rassegne di Giurisprudenza

Il giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione di misure di prevenzione

a cura della Redazione Diritto

Misure di prevenzione - Soggetti destinatari - Abitualità nella condotta delittuosa - Configurabilità.
In tema di applicazione di misure di prevenzione, l’avverbio “abitualmente” di cui alla lett. b) dell’art. 1 del Codice Antimafia postula pregresse occasioni di accertamento in sede penale della ripetuta dedizione alle attività delittuose, dalle quali il soggetto tragga o abbia tratto, anche in parte, i proventi del suo sostentamento. Il profilo della abitualità delle condotte viene inteso nel senso di richiedere una realizzazione di attività delittuose non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita, in modo che si possa attribuire al soggetto una pluralità di condotte passate, talora richiedendosi che esse connotino in modo significativo il suo stile di vita, sì da potersi “caratterizzare” quale individuo che ha consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 15 marzo 2023,
n. 11093

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale - Pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 - Tipizzazione a seguito di Corte cost., sent. n. 24 del 2019 - Criteri - Individuazione.
In tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare il triplice requisito, da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione: per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 2, Sentenza del 19-06-2019, n. 27263

Confisca di prevenzione - Giudizio di pericolosità del soggetto - Necessità di indicare elementi concreti - Insufficienza del mero riferimento ad un unico precedente penale e del mero status di evasore fiscale - Verifica della circostanza per cui il soggetto vive abitualmente dei proventi di attività delittuose. Necessità.
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 1 e 4, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all'evasore fiscale, in sé e per sé considerato.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 22-03-2018, n. 13438

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Giudizio di pericolosità - Fatti accertati nel corso di un procedimento penale non definito con sentenza di condanna - Autonoma utilizzabilità per la verifica della pericolosità del proposto - Possibilità - Condizioni - Sentenza irrevocabile di assoluzione - Esclusione - Ragioni - Sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione - Possibilità - Condizioni.
In sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna a condizione che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità; ne consegue che detto potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 2, Sentenza del 15-03-2018, n. 11846