Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 3 giugno 2022

di Giuseppe Cassano

Le Corti d'Appello, nel corso di questa settimana, affrontano i temi del risarcimento del danno non patrimoniale in ipotesi di decesso della vittima per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, della natura giuridica del modulo di constatazione amichevole in ipotesi di sinistro stradale, dell'accesso alla documentazione bancaria e, infine, delle aperture di vedute.
I Tribunali, da parte loro, trattano dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, della possibilità per il Garante per la protezione dei dati personali di irrogare sanzioni amministrative a carico di soggetti pubblici, della tutela giurisdizionale nel pubblico impiego contrattualizzato, del principio solidaristico nel condominio, del contratto di agenzia e, ancora, della malpractice medica.


RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO
Danno biologico – Decesso della vittima – Eredi (Cc, articolo 2059)
Secondo la Corte d'Appello di Milano, intervenuta in materia di risarcimento del danno biologico (articolo 2059 c.c.), ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante iure successionis agli eredi del defunto deve essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto; e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte.
Con la precisazione che, in ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, tale principio (secondo il quale, come detto, il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" deve essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile) assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicchè nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso.
In altre parole, per tenere debito conto della vita effettivamente vissuta dalla vittima, il Giudice di merito è tenuto ad adottare il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte (criterio non applicabile nel caso in cui al momento del sinistro la vittima abbia già superato l'età media secondo gli indici Istat).
Tribunale di Lecce, sezione I, sentenza 1 giugno 2022, n. 1628

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