Giustizia

Concorso magistratura/2: regole speciali per l'ultima e la prossima selezione

Il legislatore va dettando discipline eccezionali nelle modalità di svolgimento delle selezioni

di Giuseppe Finocchiaro

Dopo aver ricordato l’evoluzione della disciplina del concorso in magistratura, in questa seconda parte si intende sottolineare l’importanza della composizione della commissione esaminatrice e la rilevanza e l’attenzione riservate alla sua nomina da parte del legislatore anche nella speciale disciplina stabilita dall’articolo 26-bis del Dl 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni in legge 21 ottobre 2021, n. 147, con cui è stato autorizzato il bando per il prossimo Concorso per cinquecento posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 10 dicembre 2022.

 

La disciplina in tema di composizione e nomina della commissione di concorso

Le considerazioni compiute inizialmente sull’importanza fondamentale dell’elemento umano nello svolgimento di qualsiasi attività, ovviamente valgono anche in questo specifico contesto.

Di conseguenza non stupiscono, ma anzi rappresentano una conferma delle convinzioni da cui il presente lavoro ha preso le mosse, le circostanze che:

- nella versione originale della legge sull’ordinamento giudiziario la parte preponderante dell’articolo 125, «Svolgimento del concorso», fosse dedicata ai requisiti che dovevano avere i componenti della commissione esaminatrice;

- il Dlgs 17 novembre 1997, n. 398 , «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell' articolo 17, commi 113 e 114, della l. 15 maggio 1997, n. 127», nel riordinare la disciplina in esame ha introdotto nel Rd n. 12 del 1941 l’articolo 125-ter interamente dedicato alla «Commissione esaminatrice»;

- questa impostazione è stata poi ribadita dal Dlgs n. 160 del 2006, il cui articolo 5, ricalcando in larga misura la precedente disposizione, disciplina esclusivamente la «Commissione di concorso» per Mot, nonché, infine, dalla legge n. 111 del 2007.

- la principale e più rilevante novità introdotta da quest’ultimo intervento legislativo, cioè la c.d. «Controriforma Mastella», è la previsione che la commissione sia composta non soltanto – come tradizionalmente previsto – da magistrati ordinari e da professori universitari, ma anche da avvocati.

L’articolo 5 nella versione attualmente vigente dunque recita come segue:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.

«8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

 

La speciale disciplina per il concorso per Mot per il 2022

Le osservazioni fin qui svolte circa l’importanza dell’elemento umano, paiono ulteriormente confermate dall’ultimo intervento legislativo in ordine temporale in tema, cioè dall’articolo 26-bis del Dl 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni in legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante, giusta la sua rubrica, «Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari»: la disposizione, infatti, come ora si avrà modo di esaminare più nel dettaglio, nel dettare una disciplina ad hoc applicabile una tantum per il concorso dal medesimo previsto, dedica ampio spazio alla composizione della commissione esaminatrice.

In particolare, l’articolo 26-bis citato recita: « Il Ministero della giustizia è autorizzato a indire un concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura.

« 2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1- bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

«3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione esaminatrice tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura.

« 4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

«5. Per il concorso di cui al comma 1, nonché per quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 91 del 19 novembre 2019, per l'espletamento della prova orale il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presente alla seduta, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, primo e terzo comma, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

«6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

«7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, il terzo comma è sostituito dal seguente: "E' loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalità operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente".

«8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è inviata telematicamente, secondo modalità da determinare nel bando di concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1.

3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalità telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma".

«9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e in particolare per far fronte ai maggiori oneri connessi alla gestione delle previste procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 5.962.281 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Focalizzando l’attenzione sugli aspetti maggiormente di interesse in questa sede, cioè la composizione della commissione esaminatrice, non si può non plaudire alla scelta di ampliarne il numero dei componenti, specie a ragione dell’elevato numero di posti messi a concorso. Vale, poi, osservare che la commissione sarà investita di un compito ancora più delicato del solito a ragione dell’introduzione ex lege del nuovo criterio della «capacità di sintesi», che sarà assai difficile da coniugare con i requisiti della completezza e della chiarezza degli elaborati (il medesimo criterio di valutazione era già stato imposto dall’articolo 11, comma 5, del Dl 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n. 76, per il concorso per magistrato ordinario indetto con Dm 29 ottobre 2019 e che è al momento in via di svolgimento: assai opportunamente per il concorso che dovrà essere bandito, il legislatore dell’agosto del 2021 ha concesso, diversamente da quello dell’aprile 2021, non quattro, bensì cinque ore: entrambe le disposizioni, comunque, concedono un termine inferiore a quello ordinario di otto ore, stabilito dal comma 6 dell’articolo 6 del Rd 15 ottobre 1925, n. 1860, così purtroppo dimostrando di non tenere in conto il celebre insegnamento di Blaise Pascal, che scriveva: «Scusami se ti ho scritto una lettera lunga . Non ho avuto il tempo per scriverla più corta ».

VIAGGIO NEL CONCORSO IN MAGISTRATURA

di Giuseppe Finocchiaro

NELLE PROSSIME PUNTATE

TERZA PUNTATA - Concorso magistratura/3: saltano i criteri tradizionali di nomina dalla commissione esaminatrice

Il Csm ha rinunciato a valutare le specifiche competenze e preparazione degli aspiranti commissari. Nell'ambito della discrezionalità tecnica rimessagli dalla legge per la nomina dei componenti la commissione di concorso, il Csm per l'ultimo con-corso in magistratura ha rinunciato a seguire il consueto e rodato iter che prevedeva sì un sorteggio, ma soltanto a valle di una preselezione fondata su criteri rigorosi e prestabiliti

QUARTA PUNTATA - Concorso magistratura/4: nella nomina dei commissari mortificante il criterio del solo sorteggio

Nell'ultima procedura concorsuale, ancora in corso, il Csm, rinnegando la propria consolidata esperienza, si è affidato completamente alla sorte. Oltre a presentare molteplici profili di illegittimità, l'improvviso mutamento di orientamento del Csm nelle modalità di nomina della commissione esaminatrice pare lesivo delle legittime aspettative degli aspiranti commissari: non si può, pertanto, che auspicare per il futuro un pronto e convinto ritorno al passato

NELLE PRECEDENTI PUNTATE

Concorso magistratura/1: quell'allargamento dei requisiti senza un disegno preciso di Giuseppe Finocchiaro

Negli ultimi anni la disciplina del concorso è stata modificata più volte: dopo averlo trasformato in concorso di secondo livello, per il quale non è più sufficiente la sola laurea in giurisprudenza, ma è necessario un titolo di accesso ulteriore, il legislatore con i recenti interventi sta moltiplicando i titoli che legittimano la partecipazione alla selezione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©