Responsabilità

Vettore aereo responsabile per i ritardi se non dimostra l'imprevedibilità dell'evento

Il vettore non è responsabile se prova che egli e i suoi preposti hanno preso tutte le misure necessarie per evitare il danno

di Giampaolo Piagnerelli

«Il vettore (ndr. aereo) è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci», e inoltre, «il vettore non è responsabile se prova che egli e i suoi preposti hanno preso tutte le misure necessarie per evitare il danno o che era loro impossibile di prenderle»: sono questi i principi espressi dalla Cassazione con l' ordinanza n. 10178/23 depositata oggi.

La vicenda all'esame della Suprema corte
Nel caso in questione i viaggiatori lamentavano che - giunti allo scalo intermedio dell'aeroporto di Sheremetyevo (Mosca) intorno alle ore 17 del 4 gennaio 2018 - erano rimasti bloccati per tutto il pomeriggio, per essere poi collocati a spese del vettore aereo presso un albergo, rimanendovi fino alla mattina successiva, con obbligo di permanenza all'interno delle camere e divieto di usufruire dei servizi dell'hotel. In tale contesto, il vettore aveva fornito esclusivamente un cestino di alimenti e bevande per la colazione del 5 gennaio 2018 e aveva provveduto a imbarcarli per Bologna solo nel pomeriggio di tale data. Di conseguenza, i due passeggeri hanno convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Bologna una compagnia aerea chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo di oltre ventiquattro ore del volo Mosca/Bologna, quale seconda tratta del viaggio di ritorno dalle Maldive.

Le motivazioni dei giudici di legittimità
La Suprema corte nel suo iter argomentativo ha richiamato la Convenzione di Varsavia del 1929 che ha introdotto una presunzione di responsabilità del vettore aereo, superabile solamente offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno. In sostanza, l'esenzione del vettore aereo gioca sul piano del caso fortuito o della forza maggiore, circostanza questa che non è stata ravvisata nel caso sottoposto all'attenzione degli Ermellini. Alla luce di queste mancanze la Cassazione ha chiarito che costituisce, oramai vero e proprio ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

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