Rassegne di Giurisprudenza

Risarcimento danni, illecito trattamento dei dati e valutazione della gravità della lesione

a cura della Redazione Diritto

Risarcimento danni - Illecito trattamento dei dati - Lesione della riservatezza - Danno in re ipsa - Onere della prova
L'esclusione del principio del danno in re ipsa presuppone la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento; ciò vuol dire che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che concretamente offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 12 maggio 2023, n. 13073

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) trattamento illecito di dati personali - Danno non patrimoniale - Soglia di risarcibilità - Apprezzamento giudiziale - Modalità.
Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI, ordinanza del 20 agosto 2020, n. 17383

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Trattamento illecito di dati personali - Danno non patrimoniale - Soglia di risarcibilità - Apprezzamento giudiziale - Modalità - Fattispecie relativa al reperimento via "web" dei dati personali.
Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto non risarcibile il danno alla privacy consistente nella possibilità, per gli utenti del "web", di rinvenire agevolmente su internet - attraverso l'uso di un comune motore di ricerca - generalità, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva della parte attrice).
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza del 15 luglio 2014, n. 16133