Amministrativo

I membri "laici" del Cgars designati dal Governatore siciliano sono compatibili per le cause in cui è parte la Regione

Lo precisa il massimo organo della giustizia amministrativa siciliana con l'ordinanza n. 38/2022

di Pietro Alessio Palumbo

Secondo il massimo organo della Giustizia Amministrativa operante in Sicilia (Ordinanza n.38/2022) la circostanza che un proprio componente in qualità di Consigliere "laico" sia stato nominato, in anni risalenti a prima della nomina a magistrato, Assessore Regionale non determina di per sé sola un obbligo di astensione sulle cause di cui sia parte detto Assessorato. E ciò in particolare in difetto di impugnazione di atti di tale Assessorato a cui il Consigliere coinvolto abbia concorso in veste di Assessore. Anzi una eventuale istanza di ricusazione basata non su fatti specifici ma finalizzata a mettere in discussione la formazione istituzionale del Collegio nel rispetto delle norme vigenti costituisce violazione dei doveri di lealtà processuale e di economia dei mezzi e risorse processuali. E comportando per questo un indebito quanto evitabile "intralcio alla giustizia" merita la sanzione pecuniaria nel massimo di legge in favore dell'Erario.

Le funzioni attribuite al Cgars
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana ai sensi dello Statuto speciale dell'isola mediterranea. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato. Il Cgars è presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Al Consiglio sono destinati altri due presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, di cui uno con funzioni di presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa preposto alla Sezione consultiva, e l'altro assegnato alla Sezione giurisdizionale. Il presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa sostituisce il presidente nello svolgimento dei compiti organizzativi e di gestione dell'ufficio a lui spettanti in caso di sua assenza, impedimento o delega. Al Consiglio di giustizia amministrativa sono altresì assegnati sei magistrati appartenenti al Consiglio di Stato. Il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, all'inizio di ciascun anno, assegna quattro consiglieri di Stato alla Sezione giurisdizionale e due alla Sezione consultiva.

La Sezione consultiva
La Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa è composta dal presidente preposto alla Sezione consultiva, che la presiede; da due consiglieri di Stato; da un prefetto della Repubblica; da cinque componenti nominati secondo il paradigma costituzionale per la nomina dei membri "laici" all'ufficio di Consiglieri di Cassazione ovvero con le qualifiche e competenze per la nomina di altrettanti "laici" a Consiglieri di Stato secondo l'Ordinamento della giurisdizione amministrativa. Per la validità delle deliberazioni della Sezione consultiva occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, tra cui almeno un magistrato del Consiglio di Stato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto espresso dal presidente. Il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sua composizione consultiva, è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.

La Sezione giurisdizionale
La Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa è composta dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, che la presiede, dal presidente assegnato alla Sezione giurisdizionale, da quattro consiglieri di Stato, da quattro componenti nominati secondo il paradigma costituzionale per la nomina dei membri "laici" all'ufficio di Consiglieri di Cassazione ovvero con le qualifiche e competenze per la nomina di altrettanti "laici" a Consiglieri di Stato secondo l'Ordinamento della giurisdizione amministrativa. In sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Il collegio giudicante è composto da uno dei due presidenti della Sezione, da due consiglieri di Stato e da due dei membri "laici".

Designazione e nomina dei membri laici dotati di "meriti insigni"
Ai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione e al prefetto, durante il periodo di durata in carica si applicano le norme concernenti lo stato giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del Consiglio di Stato. Ad essi è corrisposto, all'inizio del sessennio, il trattamento economico corrispondente al trattamento iniziale spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, ove più favorevole del loro trattamento economico originario. Il massimo Giudice amministrativo siciliano ha evidenziato in particolare che i giudici "laici" del Cgars non sono nominati dalla Regione (ovvero dal Presidente della Regione siciliana) che si limita a designarli, ma a ben vedere dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente delle Regione ai sensi dello Statuto.
Consiglieri "laici" e cause in cui è parte la Regione
La designazione dei Consiglieri "laici" da parte della Regione non determina alcun dovere, in astratto e di per sé sola, di astensione dalle cause in cui è parte la Regione stessa. A ben vedere seguendo il ragionamento opposto, nessun giudice ordinario potrebbe trattare le cause in cui è parte il Ministero della giustizia, che concorre al procedimento di nomina; ovvero nessun giudice "laico" del Consiglio di Stato potrebbe trattare le cause della Presidenza del Consiglio dei ministri che concorre nel procedimento di designazione; o ancora nessun giudice "laico" designato dalle province autonome di Trento e di Bolzano potrebbe mai trattare le cause in cui è parte la relativa Provincia. Per altro verso va evidenziato che presso il Cgars il collegio giudicante, necessariamente, deve essere composto con la partecipazione di giudici "laici" ed essendo i giudici in questione designati dalla Regione, a seguire un ragionamento negativo sarebbe impossibile formare i collegi giudicanti in tutte le cause in cui è parte la Regione. E analogamente, nei collegi del Tar di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, a partecipazione necessaria dei laici designati dalle rispettive Province autonome, sarebbe impossibile formare i collegi giudicanti se i relativi giudici "laici" dovessero astenersi dal trattare le cause in cui è parte la Provincia. Neppure può rilevare la distinzione tra mero componente del collegio e giudice relatore, perché le cause di ricusazione e astensione si applicano a tutti i componenti del collegio e non solo ai giudici relatori.

Indipendenza e imparzialità dei giudici "laici"
La garanzia di indipendenza e imparzialità dei giudici "laici" è invero garantita dai rigorosi requisiti prescritti da legge e dal complesso procedimento di nomina in cui da un lato interviene un parere vincolante dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa che oltre a verificare il possesso dei requisiti formali accerta anche la piena attitudine allo svolgimento imparziale delle funzioni; e dall'altro lato la nomina avviene con apposito decreto del Presidente della Repubblica. In altre parole la personalità (di alto profilo e dai meriti insigni) "designata" dalla Regione dopo la nomina a magistrato non ha alcun legame con la Regione sussumibile sotto la disciplina processuale dell'astensione e della ricusazione del giudice, per il solo fatto della suddetta designazione; mentre eventuali e diversi "legami" riconducibili alla richiamata disciplina devono essere specificamente comprovati da chi li eccepisce. Nemmeno rileva il rapporto di credito-debito inerente al pagamento dello stipendio del giudice "laico" che comunque non è a totale carico della Regione, ma solo nella misura del 50%. Ragionando differentemente, paradossalmente, nessun giudice della Repubblica italiana potrebbe decidere le cause in cui sono parti il ministero della Giustizia, o il ministero dell'Economia e delle finanze, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quali soggetti erogatori della retribuzione dei magistrati o comunque partecipanti alla loro determinazione. La dipendenza del giudice dallo Stato non gli inibisce la trattazione di controversie in cui sia parte quest'ultimo, o altro ente pubblico cui egli sia collegato per ragioni di residenza (il comune) o di utenza (ente erogatore di servizi pubblici); non essendo credibile e neppure ragionevole in queste casistiche che il giudice sia portato ad avvantaggiare o danneggiare, a seconda dei casi, il proprio debitore o creditore. Non è dunque questo il rapporto di credito-debito cui si riferisce la disciplina dell'astensione e della ricusazione del giudice disciplinata dalla importantissima normativa del codice di procedure civile.

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