Penale

Procedibilità d’ufficio con aggravante mafiosa

Approvate alla Camera le prime modifiche alla riforma del processo penale. Ieri pomeriggio il disegno di legge, che ora passa al Senato, ha ricevuto 156 voti a favore, nessuno contrario e 156 astensioni (tutta l’opposizione)

di Giovanni Negri

Approvate alla Camera le prime modifiche alla riforma del processo penale. Ieri pomeriggio il disegno di legge, che ora passa al Senato, ha ricevuto 156 voti a favore, nessuno contrario e 156 astensioni (tutta l’opposizione). Con l’intervento il Governo ha preso atto delle criticità segnalate da più uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della riforma, in vigore dal 30 dicembre. In particolare, al centro delle contestazioni era finito il nuovo regime di procedibilità che per alcuni reati, con l’obiettivo di evitare lo svolgimento di processi considerati inutili dalle stesse vittime, ha reso necessario la presentazione della querela, cancellando la precedente procedibilità d’ufficio.

Tra i reati interessati, le lesioni personali stradali gravi e gravissime, non aggravate, le lesioni personali , il sequestro di persona non a scopo di estorsione, la violenza privata, la minaccia. A essere messi in evidenza nei primi giorni di applicazione delle novità è stata la sottovalutazione, anche per i tempi ristretti di approvazione di una riforma comunque di ampio respiro e determinante per il raggiungimento degli obiettivi concordati con l’Europa in sede di Pnrr, delle nuove condizioni di procedibilità in contesti caratterizzati dalla forte presenza di organizzazioni criminali. Presentare la querela in territori ad alta densità mafiosa può cioè risultare almeno problematico.

Per questo, il disegno di legge rende procedibili d’ufficio tutti i reati procedibili a querela quando è contestata l’aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico o, soprattutto, l’aggravante derivante dall’aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso oppure per agevolare l’attività delle associazioni mafiose.

Inoltre, il testo approvato ieri in prima lettura, permette, anche in questo caso “rimediando” a una delle principali difficoltà segnalate nella prima fase applicativa, l’arresto in flagranza obbligatorio anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non è subito reperibile. In questi casi la querela deve comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall’arresto.

La disposizione prevede ancora che, in tutti i casi di arresto in flagranza (sia obbligatorio che facoltativo) nelle ipotesi in cui la querela è presentata in forma semplificata le autorità che procedono all’arresto sono tenute a rendere alla persona offesa tutte le informazioni previste dal Codice e utili per una decisione consapevole. A venire sospeso poi, in attesa della possibile querela, è anche il giudizio direttissimo.

L’arrestato è quindi immediatamente liberato:

- se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto;

- se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche in forma semplificata con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©