Comunitario e Internazionale

La Dichiarazione non Finanziaria si applicherà alle PMI quotate

Gli obblighi di trasparenza dei Regolamenti SFDR e Tassonomia porta la Commissione europea ad applicare la DNF a tutte le società quotate «sui mercati regolamentati» a prescindere dalle caratteristiche dimensionali; l'entrata in vigore per le PMI è stabilita per il 2026

di Milena Prisco*

La Commissione Europea con la proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive del 21 aprile scorso estende alle PMI quotate l'applicazione della dichiarazione non finanziaria (DNF), introdotta dalla Direttiva NFRD n. 95/2014 (recepita con il D. Lgs. n. 254/2016), che annualmente impone il reporting ESG alle società quotate, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio di esercizio abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di Euro; totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di Euro.

La DNF ha ad oggetto i temi ambientali, sociali, quelli attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, è indirizzata ai mercati e agli stakeholders con la finalità di fornire loro gli elementi rilevanti per una visione integrata e realistica che misuri l'impatto dell'attività dei soggetti obbligati a redigerla negli ambiti ritenuti cruciali in termini di sostenibilità.

L'esigenza sempre più crescente di un efficace reporting ESG, spinta dagli obblighi di trasparenza dei Regolamenti SFDR e Tassonomia, porta la Commissione ad applicare la DNF a tutte le società quotate «sui mercati regolamentati» a prescindere da determinate caratteristiche dimensionali; le non quotate e le quotate su mercati non regolamentati (es. AIM) possono in ogni caso rendere la DNF su base volontaria.

Includere le PMI quotate fra i soggetti tenuti alla DNF, e di conseguenza al rispetto degli standard ambientali previsti dal Regolamento Tassonomia, rappresenta senz'altro per le stesse un costo ma anche una opportunità dal momento che la trasparenza sui fattori ESG, secondo standard comuni, può renderle più appetibili al mercato finanziario ed accrescerne la bancabilità.

La pandemia ha imposto la trasparenza delle informazioni non finanziarie non più limitatamente alla individuazione e alla gestione dei rischi ESG, ma -come indicato nella proposta- anche in relazione alla strategia aziendale e alla resilienza dei modelli di business rispetto gli stessi, nonché ai piani che possono provare la loro compatibilità con la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutrale; le informazioni in tal senso sono richieste anche alle case madri in relazione alle politiche di gruppo.

Il tema cruciale, sottolineato dalla Commissione, sta anche nel fatto che quando le informazioni ESG vengono riportate, spesso non sono sufficientemente affidabili, né sufficientemente comparabili tra le aziende proprio per la non armonizzazione del reporting.

Infatti, la Direttiva NFRD non impone alle imprese di utilizzare uno standard di riferimento comune, e non impedisce alle imprese di scegliere di non utilizzare alcuno standard, le linee guida pubblicate nel 2017 e nel 2019 non hanno evitato una disomogeneità delle DNF e quindi delle informazioni ESG rese, da qui la necessità di standard di reporting comuni e obbligatori e improntati alla proporzionalità per quanto riguarda le PMI, che verranno emanati con atti delegati.

Sempre nell'ottica della più trasparente comparabilità delle informazioni, la Commissione introduce il requisito che tutte le informazioni siano pubblicate come parte delle relazioni sulla gestione e divulgate in un formato digitale leggibile (a digital, machine-readable format) e questo alla luce delle iniziative avviate sul fronte dell'European single access point, volto a rendere le informazioni non finanziarie accessibili alla generalità degli stakeholder.

Si richiede inoltre un maggior dettaglio sulle informazioni da rendere ad esempio e fra le altre cose con riferimento a diversity, parità di genere e lavoratori.

Sono, inoltre, indicate le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della nuova direttiva, che sono:

a) una dichiarazione pubblica che indichi la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di cessare il comportamento che costituisce la violazione e di astenersi dal ripeterlo, oltre

c) a sanzioni amministrative pecuniarie.

La Commissione propone, infine, emendamenti al Regolamento n. 537/2014 (in materia di revisione legale degli EIP), alla Direttiva n. 43/2006 (in tema di revisione legale), alla Direttiva Trasparency n. 109/2004 e alla Direttiva n. 34/2013 (in materia di bilanci di esercizio).

L'entrata in vigore degli emendamenti alla DNF, per le PMI stabilita per il 2026, prevede con una serie di atti delegati previsti per ottobre 2022 ed ottobre 2023 in relazione agli standard di reporting.

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*A cura di Milena Prisco, Counsel Studio CBA

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