Lavoro

Informatore scientifico, il punto sulla giurisprudenza fra lavoro subordinato, contratto di agenzia e lavoro autonomo

La giurisprudenza più recente è intervenuta in due aree tematiche principali: le richieste di riqualificazione del rapporto da lavoratore autonomo o agente a lavoratore subordinato e la valutazione circa la legittimità dei recessi da parte dei datori di lavoro o dei preponenti

di Mariachiara Costabile e Antonio Aria

L'attività di informatore scientifico, ormai per giurisprudenza consolidata, può essere svolta nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo, all'interno di un rapporto di lavoro subordinato o di agenzia sulla base del D. Lgs. 24 aprile 2006 n. 219.

Infatti, ai sensi dell'articolo 122 del suddetto decreto, l'informazione scientifica può essere fornita sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un'unica impresa farmaceutica: se tale concetto è scontato per un rapporto di lavoro subordinato (si veda l'articolo 2105 c.c. sul dovere di fedeltà di un lavoratore), nel caso di rapporto di agenzia il legislatore ha scelto di limitare le possibilità dell'agente, vincolandolo alla c.d. monomandatarietà, a fronte di un regime generale dell'articolo 1743 c.c. che prevede la c.d. esclusiva (per la quale, a titolo esemplificativo, un agente può sottoscrivere più contratti di agenzia in contemporanea a patto che siano con preponenti non in concorrenza fra loro) come elemento naturale ma non essenziale del rapporto e che pertanto può ben essere escluso dall'accordo fra le parti.

Per poter svolgere la professione gli informatori scientifici devono peraltro essere in possesso di una laurea in specifiche materie (medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria) o di un diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco e, in ogni caso, devono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese per cui prestano attività cui dipendono, così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentati, con obbligo delle imprese farmaceutiche di assicurare il costante aggiornamento della formazione tecnica e scientifica degli informatori scientifici.

Anche in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'articolo 123 del decreto 219/2006 prevede limiti tipici quali il divieto di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista, mentre l'articolo 125 stabilisce una disciplina restrittiva in merito ai campioni omaggio:
•tali campioni possono essere consegnati ai medici autorizzati a prescriverlo, previa ricezione di quest'ultimo di una richiesta scritta recante data, timbro e firma del destinatario;
• gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio o forma;
• gli informatori scientifici possono inoltre consegnare al medico non più di quattro campioni a visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui, scelti nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di diciotto mesi;
• le società devono fornire ai propri informatori tutte le informazioni necessarie relative alla corretta conservazione e distribuzione dei medicinali e, soprattutto, conservare per diciotto mesi la documentazione idonea a comprovare che la consegna dei campioni è avvenuta secondo quanto sopra indicato.

Infine, sempre ai sensi dell'articolo 122, le società devono comunicare all'AIFA entro il mese di gennaio di ogni anno:
• il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, specificando il numero medio di visite effettuate;
• l'elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l'azienda farmaceutica.

Poste le premesse sopra esposte, la giurisprudenza più recente è intervenuta in due aree tematiche principali:
a) le richieste di riqualificazione del rapporto da lavoratore autonomo o agente a lavoratore subordinato;
b) la valutazione circa la legittimità dei recessi da parte dei datori di lavoro o dei preponenti, con spunti di riflessione che meritano di essere approfonditi.

Tribunale di Roma 30 maggio 2022 n. 5090
Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione di una società ad un verbale di accertamento di Enasarco secondo il quale due informatori scientifici inquadrati come lavoratori autonomi sarebbero stati in realtà due agenti, ribadendo e facendo proprio un principio già espresso dalla Corte di Cassazione nel 2018 (Sentenza 20453 del 2 agosto 2018) secondo cui l'attività di mera propaganda svolta dall'informatore farmaceutico, che si limita a promuovere indirettamente l'acquisto di prodotti che saranno eventualmente acquistati dai pazienti dei medici visitati, non può essere ricondotta al paradigma del contratto di agenzia, in quanto è solo con il convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente che viene attribuito all'agente un compenso.

Da tale principio sono stati inoltre fatti discendere i seguenti corollari:
a) la stabilità, continuità, la promozione dei prodotti e servizi della ditta preponente, gli obblighi informativi, la durata del rapporto stabile e continuativa per un ampio lasso di tempo, la remunerazione a provvigione collegata al fatturato e la specifica zona territoriale assegnata non sono indici sufficienti a superare la differenza ravvisabile tra il contenuto tipico del mandato di agenzia e quello degli informatori farmaceutici;
b) non costituisce indice di esistenza di un contratto di agenzia l'erogazione di compensi in parte variabili ed in parte fissi, corrisposti sulla base dei dati aggregati relativi alle vendite dei prodotti effettuate ai grossisti e da questi alle farmacie di una determinata area, senza alcuna correlazione, pertanto, né diretta, né indiretta, agli ordini ricevuti grazie alla pretesa attività di informazione medico scientifica degli informatori.

Corte d'Appello di Venezia 13 aprile 2022 n. 231
La Corte d'Appello di Venezia ha respinto l'impugnazione di una sentenza del Tribunale di Venezia di rigetto della domanda di illegittimità del recesso per giusta causa intimato ad un agente informatore scientifico sulla base delle seguenti circostanze:
a)non è censurabile il recesso intimato per accertata e sensibile discrepanza fra il numero di campioni che l'agente dichiara di detenere nel proprio deposito e l'effettivo (e minore) ammontare detenuto dal medesimo, alla luce degli obblighi previsti in capo alle Società ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs 219/2006.

Tribunale di Rovigo 26 novembre 2021 n. 213
Il Tribunale di Rovigo ha ribadito e fatto proprio un principio già espresso dalla Corte di Cassazione nel 2013 (Sentenza 19568 del 26 agosto 2013) secondo cui ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere del rapporto, rilevabile anche da elementi sussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di ferie.

Da tale principio sono stati inoltre fatti discendere i seguenti corollari:
a) non costituisce indice della natura subordinata del rapporto la condotta di un capo area che per addestrare un collega inesperto lo affianchi in casi particolari accompagnandolo da taluni clienti;
b) l'indicazione di rispettare una media di tredici visite giornaliere, anche ove comporti una comparazione pubblica fra singoli informatori non può essere valutata come indice di subordinazione se non è oggetto di sanzione in caso di mancato rispetto;
c) la preferenza della Società affinché l'informatore scientifico fruisca delle proprie ferie durante il mese di agosto non deve essere elevata ad indice di subordinazione, in quanto in tale mese è plausibile che le visite effettuate abbiano scarsa proficuità.

Tribunale di Milano 28 ottobre 2021 n. 2618
Il Tribunale di Milano ha stabilito che l'attività di informatore è compatibile sia con un contratto di lavoro subordinato che con un contratto di agenzia.
Tale principio è stato supportato dal fatto che è possibile e lecito che una società fornisca indicazioni ai propri informatori scientifici in merito ai medici da visitare ed alla necessità di dare conto alla società delle visite effettuate per poter ottemperare agli obblighi di informazione periodica nei confronti di AIFA.

Corte d'Appello di Genova – 27 luglio 2021 n. 206
La Corte d'Appello di Genova, nel ribadire il principio generale della compatibilità fra informazione scientifica e contratto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, ha altresì evidenziato che in applicazione dei principi di ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta sempre all'informatore provare la sussistenza dell'invocata subordinazione.

A corollario di quanto sopra la Corte d'Appello ha stabilito altresì che:
a) la previsione in contratto di svolgere un congruo numero di visite utilmente cadenzate (senza indicazione precisa del numero) è legittima in quanto risponde all'esigenza di impegnare l'informatore ad una prestazione effettiva in quanto, in caso contrario, questo potrebbe percepire i propri compensi senza nulla fare e senza in alcun modo favorire lo sviluppo del fatturato del preponente;
b) l'obbligo dell'informatore scientifico di visitare con regolarità la clientela non rappresenta circostanza probante il requisito della subordinazione, bensì la prassi di questo tipo di rapporti, ben potendo essere espressione dell'esigenza di un coordinamento con la società preponente (principio già fatto proprio dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1281 del 15 marzo 2017);
c) la previsione di un compenso proporzionato al fatturato della zona di riferimento è indice di autonomia del rapporto contrattuale e deve essere ritenuta congrua essendo caratterizzata dall'assunzione di un rischio in funzione del risultato conseguito dalla Società.

Corte d'Appello di Torino – 19 luglio 2021 n. 433
La Corte d'Appello di Torino ha riformato una sentenza di riqualificazione del Tribunale di Torino sulla base delle seguenti circostanze:
a) se la retribuzione di un informatore è parametrata alle vendite che vengono effettuate dalla preponente nella zona il medesimo non può essere classificato come lavoratore subordinato in quanto è a suo carico il rischio economico dell'attività;
b) è legittima la condotta della Società di indicare agli informatori il target medico da visitare più spesso (ad esempio se visitare meno i medici urologi e più i medici oncologi) in quanto si tratta di una attività di coordinamento finalizzato a favorire il raggiungimento degli obiettivi;
c) è legittima la c.d. "formazione sul campo" in cui il capo area affianca l'informatore scientifico in talune visite, dando successivamente suggerimenti al propagandista circa le modalità più appropriate di promozione del prodotto;
d) è rilevante la circostanza che il trattamento economico concordato fra le parti sia strutturato in modo differente rispetto a quello previsto per un lavoratore subordinato e di entità tale da essere sproporzionata e dissonante rispetto ad una attività qualificata come subordinata.

Tribunale di Milano 13 maggio 2021 n. 1305
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di riqualificazione da agente informatore scientifico a lavoratore subordinato sulla base delle seguenti circostanze:
a) è legittima l'indicazione (mai imposizione) della società ad un agente informatore scientifico di selezionare sul proprio territorio di riferimento non più di 200 medici generici, 25 ortopedici, 15 fisiatri reumatologi, 10 pneumologi, 20 vascolari, 10 otorini, in quanto numeri superiori non avrebbero consentito un'azione commerciale efficace, e ciò anche in relazione alla composizione del listino farmaci della mandante;
b) è legittimo richiedere all'agente informatore scientifico la comunicazione del numero dei sanitari visitati e la specificazione del numero medio di visite effettuate al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. n. 219/2006.

Corte di Cassazione 16 aprile 2021 n. 10158
La cassazione è intervenuta stabilendo che l'attività di informatore medico-scientifico può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato e consiste nel persuadere la potenziale clientela sull'opportunità dell'acquisto, informandola sul prodotto e sulle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti in quanto tale ultima attività costituisce l'elemento di distinzione fra informatore scientifico e agente, ove il secondo, avendo assunto un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, può si svolgere l'attività di informazione ma deve necessariamente anche promuovere la conclusione di contratti al fine di percepire un emolumento, essendo il compenso direttamente connesso a ciò.

Da tale principio sono stati inoltre fatti discendere i seguenti corollari:
a) quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è un propagandista scientifico ma non un agente;
b) l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione.

Corte d'Appello di Firenze 21 dicembre 2020 n. 786
La Corte d'Appello di Firenze ha respinto l'impugnazione di una sentenza del Tribunale di Firenze di rigetto della domanda di riqualificazione da agente informatore scientifico a lavoratore subordinato sulla base delle seguenti circostanze:
- è legittimo un contratto di agente informatore scientifico in cui:
i) l'attività di informatore scientifico viene prestata unitamente all'attività di raccolta ordini;
ii) la preponente ha la facoltà di raccogliere ordini direttamente nella zona dell'agente;
iii) siano previsti obblighi in capo all'agente di valutare la clientela al fine di promuovere contratti solo con soggetti di sicura solvibilità;
iv) il corrispettivo per la prestazione svolta sia di carattere provvigionale;
- è legittima la condotta della Società in cui:
i) l'agente è libero di stabilire numero, sequenza, ordine di priorità e frequenza delle visite a medici e farmacie;
ii) non richiede alcun giustificativo in caso di malattia o assenza;
iii) non richiede preventivamente di autorizzare le ferie dell'agente;
iv) chieda di predisporre resoconti delle visite effettuate al fine di rispettare gli obblighi informativi verso AIFA;
v) chieda agli agenti di partecipare a riunioni programmate per la presentazione da parte del capo area di nuovi prodotti e l'illustrazione delle caratteristiche tecnico scientifiche.

Corte di Cassazione del 23 gennaio 2020 n. 1555
La Suprema Corte è intervenuta affermando che l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da valutare caso per caso, ma sulla base di alcuni elementi fondamentali in quanto la distinzione teorica fra obbligazione di mezzi, nel lavoro subordinato, e di risultato, nel lavoro autonomo, è nella pratica applicativa troppo labile.

Gli elementi cui dare rilievo, sempre secondo la cassazione, sono quindi:
a) una retribuzione fissa mensile in relazione corrispettiva alla prestazione lavorativa;
b) un orario di lavoro fisso e continuativo;
c) una continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
d) un vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
e) un inserimento nell'organizzazione aziendale.

Corte d'Appello di Bari 24 gennaio 2019 n. 2257
La Corte d'Appello di Bari ha respinto l'impugnazione di una sentenza del Tribunale di Foggia di rigetto della domanda di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore informatore scientifico sulla base delle seguenti circostanze:
a) non è censurabile il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice informatrice scientifica che falsifichi i rapporti circa le visite presso i medici della sua zona inviati all'azienda in modo che risulti come effettuata una prestazione lavorativa in realtà inesistente: tale condotta denota una scarsa attitudine della dipendente a seguire le direttive aziendali in merito alla corretta tenuta delle relazioni giornaliere, strumento principale tramite il quale il datore di lavoro può controllare la concreta attività svolta dall'informatrice nella zona di sua competenza;
b) se in ogni rapporto di lavoro, il legame fiduciario che necessariamente deve connotare la relazione tra datore e lavoratore non può che essere basato su rispetto e verità, non vi è dubbio che tanto è ancora più determinante nelle situazioni, come quella in esame, in cui la prestazione è compiuta dal lavoratore in contesti spaziali che non ricadono sotto la diretta e immediata percezione del datore di lavoro. In questi casi, infatti, per poter essere efficace il controllo datoriale, deve servirsi di strumenti di vario tipo a seconda della tipologia di attività: il rapportino giornaliero serve proprio ed anche per consentire di lasciare traccia scritta di quanto posto in essere dall'informatrice in esecuzione del tipico compito spettantele di informare gli operatori sanitari delle caratteristiche dei prodotti farmaceutici da promuovere;
c) la falsificazione dei rapporti giornalieri non rientra fra le ipotesi previste dal CCNL Chimici (2009) articolo 51 lettera a) (utilizzo in modo improprio degli strumenti di lavoro aziendali per accesso a reti e sistemi di comunicazione, strumenti di duplicazione, ecc.) e j) (irregolare scritturazione o timbratura di cartellino/badge o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza) per le quali la sanzione più grave può essere la sospensione bensì nelle ipotesi dell'articolo 52 in tema di licenziamento per giusta causa in quanto integra l'ipotesi di chi "commette gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro" e che, fra le ipotesi esemplificative, indica "la trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente" come nel caso di specie.

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