Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione senza giustificato motivo ed irrogazione di sanzione pecuniaria; (ii) mediazione obbligatoria e regime della l'interruzione della decadenza e della prescrizione; (iii) mediazione obbligatoria, controversie condominiali e azione di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia; (iv) clausola istitutiva di arbitrato irrituale, natura ed efficacia; (v) mediazione obbligatoria, revoca decreto ingiuntivo ed istanza di rimessione in termini del creditore opposto fondata sull'"overruling" giurisprudenziale; (vi) negoziazione assistita, omessa adesione e incidenza sul governo delle spese di lite; (vii) mediazione obbligatoria e consulenza tecnica espletata nel procedimento.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 4 gennaio 2022, n. 11
La sentenza afferma che la sanzione prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, la quale commina una pena pecuniaria a carico della parte costituita che, senza giustificato motivo, omette di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria, non può essere applicata ove la parte chiamata, pur non comparendo, abbia comunque comunicato a mezzo PEC la volontà di non aderire.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, sentenza 19 gennaio 2022, n. 30
La pronuncia, interpretando il disposto di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, riafferma che l'interruzione della decadenza e della prescrizione si verifica per effetto non già della mera presentazione dell'istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 24 gennaio 2022, n. 138
La decisione riafferma che la lite insorta a seguito di un'azione promossa da un condomino nei confronti di un Condominio per far valere la responsabilità di quest'ultimo a titolo di danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., non essendo ascrivibile ad una controversia insorta "in materia di condominio", non soggiace alla condizione di procedibilità imposta per le controversie assoggettate a mediazione obbligatoria.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Bolzano, Sezione II civile, sentenza 10 febbraio 2022, n. 145
La sentenza riafferma che la clausola istituiva di arbitrato irrituale, non essendo riconducibile al novero delle clausole vessatorie, non impone ai contraenti, ai sensi l'art. 1341, comma 2, c.c., la necessità della doppia sottoscrizione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Frosinone, Sezione civile, sentenza 11 febbraio 2022, n. 149
La sentenza, resa in tema di mediazione obbligatoria, rimarca che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell'improcedibilità della domanda, con revoca del provvedimento monitorio, per mancato esperimento del procedimento da parte dell'opposto, dev'essere disattesa l'istanza di rimessione in termini fondata da quest'ultimo sul richiamo ai principi dettati dal Supremo Collegio in tema di "prospective overruling".

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Roma, Sezione XIII civile, sentenza 17 febbraio 2022, n. 2576
La pronuncia afferma che la regola generale "victus victori" dettata per regolare, in ragione del principio della soccombenza, le spese di lite tra le parti ben può essere derogata ove, pur a fronte del rigetto della domanda attorea, la mancata partecipazione della convenuta alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria abbia svilito lo spirito deflattivo cui essa mira.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Torino, Sezione II civile, sentenza 18 febbraio 2022, n. 705
La sentenza afferma che la perizia redatta nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria risulta pienamente utilizzabile nell'ambito del successivo giudizio, in quanto svolta su incarico di un soggetto terzo ed imparziale, quale è il mediatore, nonché in virtù dell'espresso accordo delle parti sul punto.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parte costituita – Mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo – Irrogazione sanzione pecuniaria – Comunicazione a mezzo PEC della volontà di non aderire – Applicabilità sanzione – Esclusione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la sanzione prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, la quale commina una pena pecuniaria a carico della parte costituita che, senza giustificato motivo, omette di partecipare al procedimento, non può essere applicata ove la parte chiamata, pur non comparendo, abbia comunicato a mezzo PEC la volontà di non aderire (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha ulteriormente rilevato che nella circostanza, essendosi tenuto il primo ed unico incontro nella stessa giornata in cui era stata presentata l'istanza di mediazione, non era equo imputare alla banca invitata la responsabilità per la mancata partecipazione fisica di un delegato, in ragione delle presumibili difficoltà organizzative dovute alla mancanza di preavviso).
Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 4 gennaio 2022, n. 11 – Giudice Grossi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Interruzione della decadenza e della prescrizione – Presentazione istanza – Idoneità – Esclusione – Comunicazione istanza – Necessità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di responsabilità medico-sanitaria. (Cc, articoli 1174, 1218, 1375, 2935 e 2946; Legge, n. 24/2017, articolo 1; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010 si verifica per effetto non già della mera presentazione dell'istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010, lo stesso istante (Nel caso di specie, relativo ad una controversia sottratta all'applicazione della c.d. Legge "Gelli Bianco" non avendo le norme sostanziali ivi contenute portata retroattiva tali da potersi pertanto applicare ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore, gli attori, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui loro figli minori, avevano agito in giudizio per ottenere la condanna del medico e della struttura sanitaria pubblica al risarcimento dei danni sofferti a causa della omessa diagnosi per le patologie riportate alla nascita della propria sorella; il giudice adito, tuttavia, rilevato il difetto di prova documentale circa l'atto interruttivo costituito dall'istanza di mediazione, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione decennale il diritto azionato dagli attori).
Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, sentenza 19 gennaio 2022, n. 30 – Giudice Radice

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito applicativo – Controversie in materia di condominio – Azione intentata dal condomino nei confronti del Condominio a titolo di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia – Natura di controversia condominiale – Insussistenza – Conseguenze – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (Cc, articolo 2051; Disp, att. c.c., articolo 71-quater; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la lite insorta in conseguenza della domanda proposta da un condomino nei confronti del Condominio per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalle cose che lo stesso ha in custodia ex art. 2051 cod. civ., non costituisce una controversia "in materia di condominio", sicché la stessa non rientra tra le ipotesi per le quali l'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs n. 28/2010 prevede la procedura di media-conciliazione come condizione di procedibilità della domanda (Nel caso di specie, in cui l'attrice aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza in un caduta procurata da una lastra di marmo, resa scivolosa dall'acqua piovana, sita alla fine corridoio condominiale esterno che dal portone conduce presso la via pubblica, il giudice adito, pur rigettando la domanda risarcitoria, ha respinto l'eccezione sollevata dal Condominio convenuto d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria).
Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 24 gennaio 2022, n. 138 – Giudice Ferreri

Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Clausola istituiva – Efficacia – Specifica approvazione per iscritto – Necessità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in tema di compravendita mobiliare. (Cc, articoli 1341, 1490 e 1494; Cpc, articolo 808-ter)
In tema di arbitrato, mentre la clausola devolutiva di una controversia ad un arbitrato rituale, attribuendo la decisione ad un soggetto terzo che deciderà adottando una pronuncia uguale, negli effetti, ad una sentenza dell'autorità giudiziaria, implica una deroga alla competenza dell'autorità giurisdizionale, sicché rientra nel novero delle clausole considerate vessatorie dall'art. 1341, comma 2, cod. civ. per cui è richiesta la c.d. "doppia sottoscrizione", tale conclusione non è estensibile anche alla clausola istitutiva di arbitrato irrituale. Infatti, con detta clausola le parti non hanno deciso di derogare alla competenza dell'autorità giudiziaria, bensì di affidare la soluzione della controversia ad uno o più arbitri, i quali sono sostanzialmente incaricati di addivenire ad una sua composizione amichevole ovvero di stipulare un negozio di accertamento, espressione della loro volontà, motivo per cui è da escludere la riconducibilità della relativa clausola al novero delle clausole vessatorie per le quali il citato art. 1341, comma 2, cod. civ. prevede la necessità di tale doppia sottoscrizione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in sede di esecuzione di un contratto di vendita di olio vegetale di soia/colza contenente una quantità di fosforo che, secondo la prospettazione attorea, lo rendevano inidoneo all'uso e non conforme a quanto pattuito, il giudice adito, accogliendo l'eccezione di arbitrato irrituale tempestivamente eccepita da parte convenuta, ha dichiarato improponibile la domanda proposta da parte attrice che aveva al contrario sostenuto la tesi dell'inefficacia della clausola arbitrale a motivo della mancata doppia sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, cod. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 novembre 2004, n. 21139; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 giugno 2000, n. 8788; Cassazione, sezione civile I, sentenza 5 settembre 1992, n. 10240).
Tribunale di Bolzano, Sezione II civile, sentenza 10 febbraio 2022, n. 145 – Giudice Rossi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte opposta – Mancato esperimento del procedimento – Improcedibilità del giudizio e revoca del decreto ingiuntivo opposto – Istanza di rimessione in termini avanzata dall'opposta e fondata sul richiamo ai principi espressi dalla in materia di c.d. "overruling" – Infondatezza – Fondamento. (Cpc, articoli 153, 294, 633 e 645; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell'improcedibilità della domanda, con revoca del provvedimento monitorio, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ad opera di parte opposta, dev'essere disattesa l'istanza di rimessione in termini fondata da quest'ultima sul richiamo dei principi giurisprudenziali espressi in tema di "prospective overruling". In tale ipotesi, infatti, i presupposti per la suddetta rimessione in termini non sussistono in quanto: a) sulla questione degli effetti del mancato esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo non si è mai formato alcun consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità tale da indurre parte opposta ad un ragionevole affidamento su di esso, atteso che la tesi incline a far gravare sulla parte opponente l'onere della mediazione è stato espresso nella giurisprudenza di legittimità in due sole pronunce; b) l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite non può considerarsi imprevedibile o inatteso, né tantomeno privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi. Infatti, può parlarsi di "prospective overruling" solo a condizione che ricorrano, cumulativamente, i seguenti presupposti: a) si verta in materia di mutamento della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo e non anche su disposizioni di natura sostanziale; b) tale mutamento sia stato imprevedibile o quantomeno inatteso e privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale cioè da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso, ipotesi non ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di Cassazione in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso; c) l'"overruling", infine, sia causa diretta ed esclusiva di un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, ponendosi esso quale causa di sopravvenuta inammissibilità, improcedibilità, decadenze o preclusioni, in ragione della diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa azionata in giudizio. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 novembre 2019, n. 23003; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Frosinone, Sezione civile, sentenza 11 febbraio 2022, n. 149 – Giudice Pellegrini

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Mancata partecipazione della convenuta alla procedura obbligatoria – Successivo giudizio – Spese di lite – Incidenza sul principio della soccombenza – Ammissibilità – Fattispecie relativa a controversia insorta nell'ambito della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. (Cc, articolo 2051; Cpc, articolo 91 e 92; Dl, n. 132/2014, articolo 4)
In tema di negoziazione assistita, la regola generale "victus victori" dettata per regolare in ragione del principio della soccombenza le spese di lite tra le parti ben può essere derogata ove, pur a fronte del rigetto della domanda attorea, la mancata partecipazione della convenuta alla procedura conciliativa abbia svilito lo spirito deflattivo cui la stessa mira (Nel caso di specie, in cui l'attore aveva agito in giudizio nei confronti del gestore autostradale per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro asseritamente provocato dal fondo stradale ghiacciato, il giudice adito, pur respingendone la domanda, ha comunque disposto la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., avuto riguardo anche alla circostanza che la prospettazione iniziale attorea non poteva dirsi "prima facie" infondata o pretestuosa anche in relazione al mancato riscontro, da parte della società convenuta, alla missiva inviata prima dell'instaurazione del giudizio).
Tribunale di Roma, Sezione XIII civile, sentenza 17 febbraio 2022, n. 2576 – Giudice Iannaccone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Esperti – Nomina – Consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento – Utilizzo nel successivo giudizio civile – Ammissibilità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di successione ereditaria. (Cc, articolo 606; Cpc, articoli 61 e 116; D.lgs. n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la perizia redatta nel corso del procedimento risulta pienamente utilizzabile nell'ambito del successivo giudizio, in quanto svolta su incarico di un soggetto terzo ed imparziale, quale è il mediatore, nonché in virtù dell'espresso accordo delle parti sul punto (Nel caso di specie, in cui gli attori avevano agito in giudizio per sentir dichiarare la nullità del testamento, l'apertura della successione legittima e la conseguente condanna del convenuto a restituire i beni indicati nella denuncia di successione, il giudice adito, rilevato che lo stesso convenuto non si era opposto all'utilizzo della CTU grafologica espletata durante il procedimento, la quale aveva concluso per la falsità del testamento, né sollevato eccezioni e contestazioni di sorta relativamente ai contenuti tecnici della medesima, ha concluso per il pieno utilizzo dell'elaborato peritale prodotto e costituito in mediazione, avuto riguardo anche alla circostanza che, già in tale sede, le parti medesime avevano concordemente chiesto la nomina di un perito calligrafo per accertare l'autenticità e genuinità della scheda testamentaria, acconsentendo preventivamente anche all'eventuale produzione della perizia medesima nel giudizio di futura incardinazione).
Tribunale di Torino, Sezione II civile, sentenza 18 febbraio 2022, n. 705 – Presidente La Marca – Estensore Gambacorta

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