Società

La lista presentata dal Cda uscente: il parere della Consob

Con tale intervento si è sottolineata con vigore la necessità di garantire trasparenza e documentabilità nel processo di formazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione uscente.

di Carlo Scaglioni e Abram Farina*

La possibilità, emersa originariamente nei paesi di matrice anglosassone, di presentare una lista da parte del consiglio di amministrazione, in vista del rinnovo dell'organo stesso, è consuetudine accettata – ormai da tempo – anche nell'ordinamento interno.

Come noto, infatti, sebbene non disciplinato espressamente dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (c.d. "TUF"), norma in tema di elezione e composizione del consiglio di amministrazione di società quotate, e nonostante il silenzio "assordante" della giurisprudenza, gli Statuti di numerose società quotate italiane hanno previsto tale facoltà, a condizione - aggiunge la dottrina - che non vengano alterate le potenziali nomine di componenti espressi dai soci di minoranza.

Tale previsione statutaria, oltre ad apparire coerente con i processi di autovalutazione del Consiglio dettati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, permette di supplire ai limiti delle c.d. public companies (i.e. società con azionariato diffuso), ovverosia la scarsa rappresentatività della lista presentata dai soci e l'assenza di un socio di maggioranza che possa indirizzare le scelte dell'Assemblea.

Ciò premesso, il dibattito afferente le condizioni di legittimità di tale previsione statutaria è diventato, soprattutto negli ultimi mesi, piuttosto vivace ed interessante. Su tale tema, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") si è pronunciata il 21 gennaio 2022, pubblicando il richiamo di attenzione n. 1/22.

Con tale intervento si è sottolineata con vigore la necessità di garantire trasparenza e documentabilità nel processo di formazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione uscente.

In particolare, tra gli aspetti maggiormente significativi "toccati" dalla Consob si evidenziano:

i) la necessità di una adeguata verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione che hanno portato alla presentazione delle lista;

ii) il coinvolgimento dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine nonché, ove possibile, il presidente del Consiglio di Amministrazione;

iii)la centralità della trasparenza nella fase di interlocuzione con gli azionisti;

iv) l'obbligo di trasparenza ex art. 2391 c.c., gravante sugli amministratori disponibili ad essere ricandidati e finalizzato a scongiurare potenziali conflitti d'interesse;

v) l'esigenza di una tempestiva pubblicazione e di una "corretta e completa informazione sulla lista presentata dal CdA e sulle modalità di formazione";

vi) la necessità di una dichiarazione dei soci che presentano una lista circa l'assenza di rapporti di collegamento con la lista proposta dal Consiglio di Amministrazione;

vii) la non preclusione alla qualificazione come "parte correlata" di un azionista, nell'eventualità in cui i membri del board siano eletti sulla base di una lista di candidati presentata dal consiglio uscente.

A tale intervento dell'Autorità è susseguito - pochi giorni dopo - anche un prezioso parere, rilasciato dal Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori ("COMI"), il quale ha ritenuto pienamente condivisibile la necessità di prevedere meccanismi che salvaguardino la trasparenza nel processo di selezione dei candidati della lista.

Il COMI, inoltre, ha effettuato una valutazione complessiva del Richiamo, affermando la bontà della forma prescelta ma aprendo, altresì, alla possibilità di "raccomandazioni [..] sui punti più sicuri", così da offrire maggiore certezza al mercato.

In definitiva, tanto il COMI quanto la Consob, hanno condiviso la legittimità della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e hanno inteso rafforzare le best practices sull'applicazione di tale previsione statutaria, in attesa di un intervento normativo che chiarisca definitivamente gli aspetti ancora controversi.

*a cura degli avv.ti Carlo Scaglioni e Abram Farina, Studio legale Greenberg Traurig Santa Maria

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

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