Penale

Contraffazione del nulla osta al lavoro subordinato di cittadini stranieri: è falso in autorizzazione amministrativa

La Cassazione esclude la configurabilità del più grave reato del falso in atto pubblico. E scatta la prescrizione

di Aldo Natalini

La contraffazione del nulla osta all’assunzione per il lavoro subordinato di cittadini stranieri integra un’ipotesi di falso materiale in autorizzazione amministrativa e non di falso in atto pubblico commesso dal privato.

Così la sentenza n. 31143/2022, depositata lo scorso 16 agosto, con cui la sezione Feriale penale della Cassazione, in accoglimento del ricorso della difesa dell’imputato che era stato condannato dalla Corte territoriale per il più grave delitto di cui agli articoli 482 e 476 Cp, ha annullato senza rinvio la sentenza, per essere il residuo reato previsto dagli articoli 482 e 477 del Cp – così riqualificata l’originaria imputazione – estinto per prescrizione.

 

Il nulla-osta per il lavoro subordinato: il quadro normativo

Muovendo da una vicenda di specie in cui si contestava all’imputato la contraffazione di quattro nulla osta per il lavoro subordinato stagionale, apparentemente rilasciati in favore di altrettanti cittadini stranieri extracomunitari, la Suprema corte ha preso le mosse dal quadro normativo in materia lavoristica delineato dal Testo unico delle leggi sull’immigrazione.

Ai sensi dell’ articolo 24 del Dlgs 286/1998 , «il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza».

Detto sportello unico, ai sensi dell’ articolo 22 dello stesso decreto , è istituito in ogni provincia presso la Prefettura-Utg, individuata ex lege come «responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato».

In base alla stessa norma, il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico della provincia nella quale si deve svolgere l’attività lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra e quelle del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, sentito il questore, il nulla-osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati annualmente con Dpcm (cosiddetto “decreto flussi”), e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica.

In base all’ articolo 24, comma 7, del Dlgs 286/1998 , «il nulla-osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi».

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla-osta per la firma del contratto di soggiorno di cui all’ articolo 5-bis del Dlgs n. 286/1998 .

A seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno, viene rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale ( articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 286/1998 ).

 

Il dictum: la natura giuridica di autorizzazione amministrativa

Così delineato il quadro normativo di riferimento per il nulla-osta al lavoro subordinato, per la Suprema corte è evidente come lo stesso non possegga i requisiti dell’atto pubblico ai sensi degli articoli 476 e 479 del Cp.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, l’atto pubblico è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica e, in via congiuntiva o anche alternativa, dalla documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale o di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (Cassazione, sezione V penale, n. 46310/2008, Ced 242590; Id., n .16496/2006, Ced 234462; Id., n. 8753/1988, Ced 179045; sezione VI penale, n. 10414/1989, dep. 1990, Ced 184921).

L’autorizzazione amministrativa – che secondo la nota definizione dottrinaria è quell’atto amministrativo discrezionale con cui un’autorità rimuove i limiti che, per motivi di pubblico interesse, sono posti in via generale ed astratta dalla legge all’esercizio di una preesistente situazione giuridica

soggettiva – rileva, ai fini penalistici, come atto che si risolve in un’attestazione di verità o di scienza fatta dal pubblico ufficiale (o dal pubblico impiegato) destinata a rimuovere, nei confronti di singoli soggetti, permanentemente o temporaneamente, i limiti posti dalla legge a determinate attività (Cassazione, sezione I penale, n. 1270/1969, dep. 1970, Ced 113962).

Nel caso di specie – bene argomenta la Cassazione nella decisione in esame – il nulla-osta al lavoro subordinato stagionale consiste nell’autorizzazione rilasciata al datore di lavoro ad occupare alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari, ricorrendone i presupposti specificamente enumerati dalla legge (riguardanti, come visto, le modalità di sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e le condizioni del rapporto di lavoro), onde contemperare la libertà dell’imprenditore di scegliere i lavoratori da impiegare nella propria azienda e gli interessi, di ordine pubblico, attinenti alla salvaguardia delle esigenze primarie del lavoratore straniero e alla tutela della sicurezza pubblica.  

Del resto conforta tale lettura – secondo i Supremi giudici – proprio la lettera del citato articolo 24, comma 7, del Dlgs 286/1998 , che si esprime testualmente nel senso che il nulla-osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale.

Ne consegue, quindi, la riqualificazione del fatto contestato ai sensi degli articoli 477 e 482 Cp, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ed il rilievo officioso, da parte dei Supremi giudici, della avvenuta estinzione del reato, per intervenuta prescrizione massima (pari a sette anni e mezzo).

 

Il precedente

La sentenza in commento si conforma, ad un precedente piuttosto risalente – enunciato in una materia affine a quella del nulla osta al lavoro stagionale – secondo il quale il nulla-osta per l’avviamento al lavoro ha natura di autorizzazione amministrativa, e pertanto risponde del delitto di cui all’articolo 480 Cp, e non di quello previsto dall’articolo 479 Cp, il funzionario dell’ufficio di collocamento che attribuisca, in detto atto, una falsa qualifica lavorativa all'aspirante lavoratore (Cassazione, sezione II penale, n. 5482/1990, dep. 1991, Ced 187158).

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