Lavoro

ENPALS, insorgenza dell'obbligo contributivo nei confronti dei lavoratori autonomi

Il quadro degli adempimenti nella fattispecie del lavoro nello spettacolo

di Arturo Visconti e Amedeo Mastromarino Horn*

Una fattispecie particolarmente rilevante, e al contempo ostica, sia per le aziende che per gli addetti ai lavori riguarda la gestione dei lavoratori autonomi dello spettacolo, spesso aggravata da molteplici dubbi interpretativi circa il corretto assoggettamento previdenziale dei compensi erogati e la conseguente sussistenza dell'obbligo contributivo verso la gestione Ex-ENPALS.

Al fine di far chiarezza su tale tipologia di rapporto e sull'obbligo contributivo che ne deriva a carico delle aziende, è doveroso in primo luogo marcare i limiti entro i quali un lavoratore possa essere definito lavoratore dello spettacolo; sono infatti considerati come tali, tutti i soggetti appartenenti alle categorie professionali dei musicisti, ballerini, cantanti, disc-jockey, etc., elencate in via esaustiva all' art. 3, c.1 del D.Lgs. C.p.S. n. 708/1947 , da ultimo integrato dal D.M. 15 marzo 2005.

In secondo luogo, è necessario operare una distinzione tra:

1. Lavoratori autonomi dello spettacolo aventi P.IVA ed esercenti l'attività in modo abituale ancorché non esclusivo (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972);

2. Lavoratori autonomi occasionali dello spettacolo non aventi P.IVA ed esercenti l'attività in modo occasionale.


Di fatto, gli adempimenti ai fini previdenziali a cui è soggetto il committente differiscono in base alla tipologia di lavoratore autonomo che rende la prestazione.

Nel caso in cui l'azienda si avvalga di prestazioni rese da lavoratori autonomi dello spettacolo aventi P.IVA, i committenti riceveranno debita fattura da parte del lavoratore già contenente l'indicazione della ritenuta previdenziale a carico di quest'ultimo pari al 9,19%, il cui importo corrispondente dovrà essere versato dall'azienda – tramite mod. F-24 entro il 16 del mese successivo l'acquisizione della prestazione – unitamente alla quota del 23,81% a carico della stessa, alla gestione Ex-ENPALS.

Si precisa che il committente, oltre che al pagamento del 23,81% a titolo di IVS, dovrà versare anche un importo aggiuntivo pari al 3,28% a titolo di contributi minori, tra cui il finanziamento della malattia, il cui massimale contributivo è stato recentemente innalzato da € 100,00 a € 120,00 giornalieri ( INPS, mess. n. 3473/2022 ).

In aggiunta a quanto precede e considerato che l'ENPALS è confluito tra le forme previdenziali sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), il committente è inoltre tenuto all'elaborazione di un prospetto paga per il solo valore contributivo, finalizzato alla trasmissione della denuncia UniEMens contenente l'importo versato a titolo di contribuzione Ex-ENPALS, nonché alla predisposizione della relativa Certificazione Unica per i redditi erogati ( INPS, circ. n. 154/2014 ).

Tale onere non si presenta nei confronti dei soli lavoratori autonomi esercenti attività musicali, in quanto essi provvedono autonomamente all'assolvimento dell'obbligo contributivo ed al relativo versamento del quantum dovuto alla gestione Ex-ENPALS (art.1, c.15-bis del D.Lgs. n. 182/1997).

L'obbligo di versamento dei contributi alla gestione Ex-ENPALS è infatti strettamente legato all'attività svolta durante la prestazione resa dal lavoratore autonomo. In tal senso, anche se il lavoratore autonomo fosse già iscritto ad un'ulteriore gestione previdenziale (ad esempio la gestione separata INPS), l'azienda committente è comunque obbligata a versare la contribuzione alla gestione Ex-ENPALS se l'attività svolta rientra nel novero delle attività elencate dal citato art. 3 del D.Lgs. C.p.S. n. 708/1947.

Diversamente accade per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi occasionali dello spettacolo senza P.IVA. In tal caso, il committente che si avvale di dette prestazioni – a fronte dell'emissione di una ricevuta con ritenuta fiscale a titolo d'acconto del 20% da parte del lavoratore occasionale – è sempre tenuto al versamento dell'ordinaria aliquota contributiva pari al 33% del compenso (9,19% a carico del lavoratore ed il 23,81% a carico del committente, in aggiunta al 3,28% a titolo di contributi minori) nonché all'elaborazione del prospetto paga, alla trasmissione della denuncia UniEMens ed al rilascio della Certificazione Unica.

L'unica fattispecie per cui l'obbligo contributivo possa venir meno, si perfeziona con la contemporanea sussistenza di due requisiti:
- il lavoratore non ha percepito compensi per un importo maggiore di 5.000 € nell'arco di un anno solare;
- le attività svolte devono consistere in esibizioni musicali dal vivo ovvero in spettacoli, celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche, eseguite da: i) giovani fino ai diciotto anni di età, ii) studenti fino a venticinque anni, iii) pensionati di età superiore a sessantacinque anni, iv) coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale gli stessi soggetti siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, c. 188 della Legge n. 296/2006; ENPALS, circ. n. 3/2008).

Pertanto, il compenso percepito dai lavoratori autonomi occasionali non rientranti in una delle quattro categorie ed in una delle attività sopra menzionate, anche se nel rispetto del limite massimo di compensi percepiti pari a 5.000 € nell'arco di un anno solare, verrà interamente assoggettato a contribuzione Ex-ENPALS con le aliquote menzionate in precedenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i soli lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, i quali superano la predetta soglia d'esenzione di 5.000 € di cui all' art. 1, c. 188 Legge 27 n. 296/2006, è inoltre esteso l'obbligo di assicurazione INAIL ed è considerata come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale (INAIL circ. n. 11/2022; D.M. 22 gennaio 2022).

Infine, per completare il quadro degli adempimenti legati alla fattispecie del lavoro dello spettacolo, si precisa che tutte le aziende committenti appartenenti a qualsiasi settore, che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo in genere ed occasionale rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, c.1 del D.Lgs. C.p.S. n. 708/1947 (attori, disc-jockey, ballerini etc.), sono obbligate a richiedere all'INPS il cd. "certificato di agibilità" ossia l'autorizzazione da parte dell'Istituto a far agire nei locali di proprietà dell'azienda (o di cui la stessa abbia un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo (art. 6 del D.Lgs. C.p.S. n. 708/1947; INPS, mess. n. 2874/2022; art. 3-quinquies, c.1, lett. a del D.L. n. 135/2018).

La sanzione amministrativa applicabile alla violazione dell'obbligo del possesso ovvero della richiesta del certificato di agibilità è pari a € 129,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro prestata senza il possesso del suddetto certificato.

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* A cura di Arturo Visconti e Amedeo Mastromarino Horn di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

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