Civile

Analisi e linee guida del CSM in tema di procedure concorsuali

Le linee guida si strutturano in due parti, l'una focalizzata su tutte le buone prassi per i Tribunali e l'altra sulle buone prassi per le Procure della Repubblica

di Mirko Martini*

Il Consiglio superiore della magistratura, al fine di individuare le buone prassi e linee guida che consentano una estrapolazione più chiara del codice della crisi entrato in vigore in data 15 luglio 2022, ha creato, con delibera del 24 settembre 2020, un gruppo di lavoro nella materia del fallimento e delle procedure concorsuali.

I membri di questo gruppo hanno evidenziato, come l'introduzione del nuovo codice della crisi, cambierà nettamente la regolamentazione delle procedure di crisi e insolvenza delle imprese attribuendo un ruolo fondamentale al pubblico ministero.

Il risultato di questo confronto è stata l'elaborazione delle linee guida che hanno come obiettivo quello di creare delle modalità operative che consentano il miglior governo possibile sotto il profilo organizzativo delle nuove sfide che l'entrata in vigore del Codice della Crisi inevitabilmente porrà agli uffici.

L'obiettivo di questa efficienza nella gestione delle procedure concorsuali passa necessariamente dai protagonisti delle procedure ed in particolare dai magistrati giudicanti e requirenti addetti ai vari settori.

Dall'altro lato, questa specializzazione va richiesta anche ai professionisti che sono partecipi nella gestione della procedura, nei cui confronti deve essere fatta un'attenta selezione in ragione della loro imparzialità e diligenza nel loro operato.

Le linee guida si strutturano in due parti, l'una focalizzata su tutte le buone prassi per i Tribunali e l'altra sulle buone prassi per le Procure della Repubblica.

In primo luogo, analizzando la parte dedicata ai Tribunali, si comprende subito che si focalizza preliminarmente su tutte le misure volte a favorire la celerità dei procedimenti concorsuali, attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici o cercando di evitare allungamenti a causa delle richieste di rinvio della trattazione del procedimento prefallimentare formulate al fine di coltivare una soluzione alternativa della crisi d'impresa.

Pertanto, il CSM ritiene che ogniqualvolta il debitore chieda un rinvio al fine di proporre una soluzione negoziale diversa dal concordato preventivo, ma non abbia ancora avviato alcun concreto percorso di soluzione della crisi, vada invece configurata la scelta di assegnare un rinvio contenuto, solo in presenza del deposito della documentazione contabile e di una chiara indicazione del percorso che si intenda perseguire.

Inoltre, nel momento in cui è stata presentata un'istanza di fallimento o di liquidazione giudiziale è richiesto la verifica dell'insolvenza del resistente e in tale prospettiva il legislatore ha stabilito all'art. 15, co. 6 l.fall./41, co.6 CCI l'acquisizione d'ufficio delle informazioni sul debitore, di regola non accessibili al creditore.

Questa novità permetterà che le informative assunte possano essere volte a verificare la sussistenza dei paramenti dimensionali di cui all'art. 1 l.fall/121 e 2 co. 1 lett.a CCI, ad arricchire gli elementi sintomatici dell'insolvenza messi a disposizione dal creditore o a verificare il superamento della soglia di indebitamento scaduto di cui all'art. 15 u.c. l.fall/49 co.5 CCI.

Merita di essere messo in luce per questa prima parte il rapporto tra il programma di liquidazione e le relazioni ex art. 33, co. 1 e 5, l.fall/art. 130 CC.

Infatti, per poter predisporre un programma di liquidazione dettagliato e accurato, secondo il CSM, è buona prassi depositare preventivamene, e comunque contestualmente allo stesso, la relazione ex art. 33, co. 1 l.fall/130, co. 4 e 5 CCI, potendo il curatore avere informazioni raccolte sulla responsabilità dell'imprenditore insolvente e di tutti gli organi e soci dell'imprese per analizzare eventuali azioni risarcitorie da indicare nel programma.Infine, rispettando l'obiettivo di celerità dei procedimenti concorsuali è stato previsto una semplificazione del controllo delle procedure da parte del giudice delegato.

Questo è stato possibile prevedendo che l'atto del procedimento sia redatto come documento informatico e che l'utilizzo dello specifico file strutturato, elaborato per ciascuno degli adempienti richiesti dalla legge al curatore, venga tracciato sia dai sistemi informatici di gestionali privati che i curatori utilizzano per l'invio degli atti nel registro SIECIC, sia dal registro SIECIC oltre che dalla consolle del magistrato.

Infine, in queste linee guida troviamo la seconda parte, più snella, che si sofferma sul ruolo del P.M. nella emersione tempestiva dell'insolvenza.

In primo luogo, il pubblico ministero è stato legittimato a presentare la richiesta di fallimento o apertura della liquidazione giudiziale ed ha assunto un ruolo centrale per la tempestività dell'insolvenza dell'impresa.

Questo potere d'iniziativa del pubblico ministero è stata confermato dal CCI e questo potrà favorire l'emergere di una grande valorizzazione della previsione normativa con la presentazione di un numero elevato di richieste di fallimento sulla base di segnalazioni proveniente dai giudici civili o per effetto dall'indicazioni di indici d'insolvenza delle imprese nell'ambito di procedenti penali.

Pertanto, si rafforza notevolmente con il nuovo codice della crisi la figura del PM e Infatti, al terzo comma dell'art. 38 CCI, il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedenti diretti all'apertura di una procedura di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza.

Alla luce di quanto sopra, sicuramente il codice della crisi ha segnato il debutto del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e tantissime sono state le novità introdotte dal CCI e grazie alle linee guida così delineate, la CSM ha cercato di dare un'indicazione della strada da intraprendere, e ha evidenziato come sempre di più gli strumenti informatici saranno utilizzati per rendere più celeri tutti i procedimenti giuridici.

a cura del Dott. Mirko Martini, collaboratore Mflaw

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Rizzardo del Giudice*

Norme & Tributi Plus Diritto

Luca Ponti*

Norme & Tributi Plus Diritto

Paolo Comuzzi

Norme & Tributi Plus Diritto