Penale

Penalisti in sciopero il 27 e 28 giugno: no a cedimenti sui diritti

L'Unione delle Camere Penali Italiane denunzia la compromissione del diritto dell'imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento: una prassi ormai "abituale"

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha indetto due giorni di astensione - il 27 e 28 giugno prossimi - degli avvocati penalisti per chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi cardine del giusto processo. In particolare, i legali denunciano la compromissione del diritto dell'imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento. Una prassi ormai "abituale" denunciano i penalisti in quanto a seguito del mutamento del giudice non viene disposta la rinnovazione della prova. (Sono esclusi dall'astensione i circondari di Benevento e Napoli Nord interessati da astensioni indette dalla Camera Penale di Benevento per il 15 giugno e dalla Camera Penale di Napoli Nord per il 6 luglio 2022).

Con la legge delega n. 134/2021, si legge nella nota delle Camere penali, firmata dal Segretario, Eriberto Rosso, e dal Presidente Gian Domenico Caiazza, il Parlamento ha stabilito il principio per il quale il giudice che procede può valutare di non rinnovare la prova nella ipotesi in cui le dichiarazioni rese in dibattimento siano state videoregistrate e sia dunque possibile procedere alla loro visione e al loro ascolto, al fine di percepirne il contesto e anche tutti gli elementi che compongono la comunicazione non verbale. In buona sostanza, spiega l'Unione, la "delega Cartabia" ha inteso recepire le indicazioni che provengono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132/2019. Dove, la Corte delle leggi, tramite un obiter dictum, ha prospettato al Legislatore la possibilità di una limitazione dell'operatività dei principi di immediatezza e oralità a fronte di particolari condizioni quando vi sia quantomeno la possibilità per il nuovo giudice di esaminare la videoregistrazione della testimonianza.

Nonostante il principio di diritto vigente nel nostro ordinamento in quanto oggetto della legge delega, prosegue il comunicato dei penalisti, ogni giorno continua a verificarsi nelle nostre aule di giustizia il fenomeno determinato dalla regola stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza Bajrami (Sez. Un. 41736/2019). Secondo tale pronuncia è possibile per il nuovo giudice non procedere alla rinnovazione dell'acquisizione della prova, limitando tali ipotesi al solo caso che la parte abbia indicato il teste nella sua lista o intenda indicarlo in una nuova lista testi, a condizione che siano diverse le circostanze rispetto a quelle oggetto della prima testimonianza. "Conseguenza di tale pronuncia sono le devastanti prassi in atto per le quali con inquietante frequenza mutano le composizioni dei collegi e dei tribunali monocratici, di fatto così bilanciando principi costituzionali con esigenze organizzative, trasferimenti a richiesta dei singoli magistrati, esigenze private degli stessi giudici".

È già stata richiesta – proseguono - la previsione di una disciplina transitoria che releghi la necessità della videoregistrazione quale precondizione per la rinuncia alla rinnovazione della prova ai casi futuri mentre, nell'attesa che gli Uffici si dotino degli adeguati strumenti tecnici, sarebbe sufficiente la sola trascrizione della registrazione dell'udienza. Ma i penalisti italiani "intendono reagire a questo stato di cose e, proprio nell'imminenza della chiusura dei decreti delegati, richiedono che siano previste quantomeno misure che diano certezza che il giudice della decisione abbia nel suo bagaglio di conoscenza la concreta visione delle videoregistrazioni". I provvedimenti attuativi debbono dunque prevedere l'obbligo, sanzionato da nullità, della visione pubblica, in una udienza dedicata, di quelle videoregistrazioni.

Inoltre, l'Unione delle Camere Penali chiede un "immediato intervento nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario volto a prevedere l'obbligo per il giudice richiedente il trasferimento di previamente esaurire il proprio ruolo portando a termine i processi già iniziati". "Tale onere, in realtà, è già contemplato in una precisa direttiva del CSM, semplicemente rimasta inattuata. Laddove il previo esaurimento del ruolo assumesse la forma di un preciso obbligo avente forza di legge troverebbero immediata soluzione almeno le più gravi storture determinate dalla infausta decisione delle Sezioni Unite".

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