Giustizia

Consulta, Amato: preoccupato per la tenuta degli ordinamenti costituzionali europei

"I valori Ue prevalgano sulle identità nazionali". Si è tenuta questa mattina la Relazione annuale sull'attività e sugli indirizzi giurisprudenziali della Corte nel 2021

di Francesco Machina Grifeo

La pandemia non ha bloccato l'attività della Corte costituzionale nel 2021 ma anzi "ha anzi fornito un decisivo impulso alla riforma del processo costituzionale", a regime dal 3 dicembre scorso, rendendo la Corte "un punto fermo nella vita delle istituzioni". Lo ha detto il Presidente Giuliano Amato, nel corso della Riunione straordinaria della Corte costituzionale alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nella quale ha letto la Relazione sull'attività e sugli indirizzi giurisprudenziali della Corte nel 2021.

E proprio nella Relazione non manca un allarme per la guerra in Ucraina "che comporta tante tragiche conseguenze e getta non poche preoccupazioni sull'avvenire, anche per la tenuta degli ordinamenti costituzionali europei". Amato ha poi affermato che l'uscita della Federazione russa dal Consiglio d'Europa "potrebbe portare conseguenze negative anche nella partecipazione della Corte costituzionale russa alle sedi rappresentative delle stesse Corti".

Su armi all'Ucraina risposta nella Carta e Trattati
Interrogato in conferenza stampa sulla legittimità dell'invio delle armi all'Ucraina, Amato ha risposto: "Gli articoli della Costituzione insieme agli articoli sulla solidarietà nella Nato e nell'Unione europea, ancorché questi riguardino solo agli Stati membri di due organizzazioni, dicono abbastanza su ciò che l'Italia è abilitata a fare in base alla Costituzione. Naturalmente sempre tenendo conto della priorità della pace e dei mezzi pacifici".

"Insomma – ha proseguito - vi ricordate quando fu invaso l'Iraq, e lì furono le democrazie, e venne chiesto in quell'occasione che cosa faceva l'Italia e ricordo che fu il presidente Ciampi, garante della Costituzione, ha indicare al Governo come unico modo, in quel caso, di intervento, intervenire portando un ospedale e portando forza militari sulla protezione dell'ospedale. Poi i nostri andarono a Nassirya e ci fu anche la tragedia di Nassirya". "Ma attenzione – ha aggiunto Amato - in quel caso si trattava di intervenire in un paese, tra l'altro al fianco di altri che avevano invaso il paese, noi non stavamo intervenendo a difesa degli dell'Iraq contro chi lo stava invadendo. Qui mi pare che ci sia una qualche differenza che dovrebbe essere valutata...una qualche differenza che dovrebbe essere valutata".

Su sequestri oligarchi Gdf potrebbe fare indagine
Rispondendo poi alla domanda se le misure adottate nei confronti degli oligarchi di origine russa, vicini al Presidente Putin, ma anche delle loro mogli, figli, amanti ecc. reggerebbero ad un processo secondo le regole dello Stato di diritto, Amato ha detto: "Quanto agli oligarchi ma insomma non ho la più pallida idea perché non essendoci la giurisdizione universale, almeno da parte italiana di sicuro non c'è, bisognerebbe partire da un'indagine della Guardia di finanza su quanto delle ricchezze di cui si parla sono dovute a cose accadute in Italia. Ho visto che ci sono ville italiane in Italia ho visto che ci sono yacht in Italia, insomma questa potrebbe essere un'indagine che la Guardia di finanza potrebbe fare, e vediamo che cosa succede".

Più sentenze meno ordinanze
La Relazione riporta la contrazione del numero delle ordinanze, che sono in genere di inammissibilità, e il progressivo aumento delle sentenze, pari al 78,3% del totale (oltre 1'80% nei giudizi di legittimità costituzionale), il dato più alto dal 2007. "Si tratta - ha commentato - di un dato estremamente significativo, che evidenzia come la Corte entri sempre più nel merito delle questioni".

Pandemia
Il Presidente ha poi fatto una carrellata sulle principali decisioni ricordando che proprio con riguardo alla pandemia c'è stato il primo caso di sospensione in via cautelare di una legge impugnata in via diretta (ordinanza n. 4). In particolare, si è trattato della legge reg. Valle d'Aosta n. Il del 2020. "La pandemia - ha proseguito – ha richiesto interventi uniformi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato, evitando il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico e ai diritti dei cittadini, nel caso di misure regionali derogatorie".

Sono stati invece dichiarati tutti inammissibili i giudizi promossi dai parlamentari che chiedevano alla Corte di essere sottratti all'applicazione delle norme relative al green pass perché "chiaramente volti a sollevare, impropriamente, questioni di legittimità costituzionale delle misure di contrasto alla pandemia (ordinanze nn. 255, 256, 66, 67)".

Mandato parlamentare
Amato ha poi ricordato la decisione sul divieto di mandato imperativo (sentenza n. 207), in cui la Corte ha chiarito che accordi, istruzioni o vincoli, di matrice privatistica, tra partiti, gruppi parlamentari e parlamentari non sono assistiti da alcuna garanzia giuridica, poiché il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito, ma è anche libero di sottrarsene e nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a suo carico per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito.

Diritti sociali
Tante le pronunce relative al godimento di diritti sociali. La Relazione chiarisce che "misure volte all'esclusivo fine di rispondere a situazioni di grave bisogno economico come l'assegno sociale e la pensione di invalidità non possono essere negate neppure a condannati per delitti di particolare allarme sociale (mafia e terrorismo), quando lo Stato li abbia ammessi a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Non si può ritenere un soggetto meritevole di accedere a tale regime e poi privarlo dei mezzi per vivere (non necessari per la detenzione in carcere) (sentenza n. 137).

Allo stesso modo, è illegittimo escludere da benefici abitativi e di sostegno economico i genitori, condannati in passato per reati contro la persona, quali gli atti persecutori, la violazione degli obblighi di assistenza familiare e i maltrattamenti in famiglia, che restano ciò non di meno titolari del diritto, e prima ancora del dovere, di continuare ad accudire i figli, magari non essendo assegnatari dell'abitazione un tempo comune (sentenza n. 118 sulla normativa abruzzese).

Maggiori limitazioni invece "sono possibili per taluni benefici economici che non hanno natura meramente assistenziale, ma sono finalizzati al reinserimento nel mondo lavorativo, attraverso un percorso che il soggetto percettore deve essere in grado di seguire. E il caso del reddito di cittadinanza, riguardo a cui risulta legittima la fissazione di peculiari requisiti morali di accesso, tra i quali la non soggezione a misure cautelari personali, requisiti il cui venir meno legittima la sospensione del beneficio stesso (sentenza n. 126)".

Così come (sentenza n. 128), "non sono tollerabili nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica graduatorie basate sull'anzianità di residenza, che nulla ha a che fare con lo stato di bisogno e penalizza in particolare, ma non solo, gli stranieri regolarmente soggiornanti (sentenza n. 9 sulla normativa abruzzese). Similmente, l'attribuzione di benefici economici di contrasto alla povertà non può avvenire sulla base della necessaria residenza per non meno di cinque anni nella Regione (sentenza n. 7 sulla legislazione friulana)". "Anche la previsione di particolari oneri documentali per i soli residenti extracomunitari può determinare discriminazioni irragionevoli" (sentenza n. 157).

Da ultimo, nell'ambito del diritto al lavoro, la sentenza n. 59 è nuovamente intervenuta in materia di licenziamento economico, dichiarando l'illegittimità del carattere meramente facoltativo della reintegrazione del lavoratore licenziato sulla base di un fatto manifestamente insussistente.

Diffamazione a mezzo stampa
In materia penale, Amato ha richiamato la sentenza n. 150 sui delitti a mezzo stampa, "riguardo ai quali la sanzione detentiva va limitata ai casi di eccezionale gravità. Risulta così illegittima la circostanza aggravante per il delitto di diffamazione a mezzo della stampa, che comporta sempre l'applicazione della pena detentiva; ciò, infatti, disincentiva la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull 'operato dei pubblici poteri. Diversamente, invece, per l'aggravante di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che stabilisce soltanto in via alternativa la pena detentiva, attribuendo al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione indicati nell'art. 133 cod. pen.

Ergastolo
In materia di ordinamento penitenziario, la Relazione ricorda l'ordinanza n. 97 relativa alle norme che escludono la liberazione condizionale del condannato all'ergastolo, per delitti di criminalità organizzata, che non abbia collaborato con la giustizia, affermando che "non è compatibile con la Costituzione prevedere quale unica possibile strada per accedere alla liberazione condizionale la collaborazione con la giustizia, perché è necessario che la sua eventuale mancanza possa comunque essere valutata dal tribunale di sorveglianza, sulla base dell'intero percorso carcerario del condannato all'ergastolo". Nondimeno, spiega la Relazione, un intervento meramente "demolitorio" potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina, per cui "si è deciso così di rinviare di un anno la trattazione delle questioni, fornendo al legislatore un periodo di tempo per definire le specifiche ragioni della mancata collaborazione e le prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione.

Detenuti ultrasettantenni
Sempre in materia di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, la Corte ha poi dichiarato illegittimo il divieto di concessione della detenzione domiciliare ai detenuti ultrasettantenni condannati con l'aggravante della recidiva. Si tratta, infatti, di un'irragionevole preclusione (sentenza n. 56).

Minori e famiglia
Con due sentenze, la n. 32 e la n. 33, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in tema di bambini nati da maternità surrogata e di riconoscimento di figli nati da fecondazione eterologa nell'ambito di coppie omosessuali. Ma in ambo i casi è stata ritenuta imprescindibile l'esigenza di tutelare l'interesse dei bambini. Il vuoto oggi esistente non può essere colmato da un intervento puntuale della Corte, che rischierebbe di generare disarmonie nel sistema complessivamente considerato. Esso richiede — si è detto — un intervento del legislatore, che disciplini in modo organico la condizione dei nati nelle diverse circostanze nelle quali quella tutela è più carente (sentenza n. 32).

Sempre in tema di famigilia, va segnalata l'ordinanza n. 18, con cui la Corte ha sollevato innanzi a sé le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui reca l'obbligo di attribuire ai figli, in mancanza di diverso accordo dei genitori, il cognome paterno; obbligo che appare incompatibile con la necessità, costituzionalmente imposta dagli articoli 2 e 3 Cost. (e dalle fonti europee e internazionali), di garantire l'effettiva parità dei genitori, la pienezza dell'identità personale del figlio e di salvaguardare l'unità della famiglia.

Corte costituzionale e Parlamento
Amato ricorda poi la costante crescita dei moniti al Legislatore: ben 29 nel 2021, contro i 25 del 2020, i 20 del 2019 e i 10 del 2018. E richiama la sentenza n. 120 sull'aggio nel servizio di riscossione, in cui la Corte sottolinea l'indifferibilità di una riforma della materia, che comporti la valutazione della perdurante ragion d'essere dell'aggio, posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria (monito recepito dal legislatore con la legge di bilancio 2022).

Mentre con la già ricordata sentenza n. 150 la dichiarazione d'illegittimità dell'aggravante di diffamazione a mezzo stampa si accompagna all'indicazione della necessità di una complessiva riforma della disciplina vigente, allo scopo di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica e assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività.

Moniti peculiari
Il presidente segnala, infine, alcune vicende in cui il "monito" ha assunto caratteristiche peculiari e rafforzate. Così, la già ricordata ordinanza n. 97 sull'ergastolo ostativo ha fatto ricorso al meccanismo già usato per il cosiddetto "caso Cappato" (ord. n. 207 del 2018), rinviando di circa un anno il giudizio per dare al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia.

Particolare anche quanto previsto dalla sentenza n. 41, che ha dichiarato illegittime le norme sulla stabile utilizzazione dei giudici ausiliari come componenti dei collegi di Corte d'appello. L'impatto complessivo della pronuncia sull'ordinamento giurisdizionale e sul funzionamento della giustizia, infatti, richiede che si lasci al legislatore un sufficiente lasso di tempo per assicurare la «necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale». Già il Dlgs n. 51 del 1998 stabiliva che le disposizioni sui magistrati onorari si sarebbero applicate «fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione». E di tale riordino lo stesso legislatore ha fissato al 31 ottobre 2025 la data per la sua piena entrata in vigore. La Corte, pertanto, fa valere proprio tale termine, quale dato normativo già presente nell'ordinamento, ai fini della decorrenza della declaratoria d' illegittimità costituzionale.

Rapporti con la Cedu
Nel 2021 si possono così segnalare talune dichiarazioni d'illegittimità costituzionale, adottate anche in riferimento a disposizioni della CEDU, sulla base dell'interpretazione della Corte di Strasburgo, spesso in correlazione a disposizioni della stessa Costituzione. E il caso delle già ricordate pronunce sull'illegittimo onere documentale, prescritto ai soli cittadini extracomunitari, concernente il mancato possesso di alloggi adeguati (sentenza n. 9); sull'illegittimità dell'indefettibile applicazione cumulativa di reclusione e multa nella diffamazione a mezzo della stampa (sentenza n. 150); sull'illegittimità della sanzione amministrativa pecuniaria fissa per l'inosservanza degli obblighi informativi sui rischi della ludopatia (sentenza n. 185); sull'illegittimità dell'obbligo di sanzione per il rifiuto di rispondere alle domande della Banca d'Italia e della CONSOB nell'esercizio del diritto al silenzio (sentenza n. 84); sull'illegittimità dell'obbligo di deposito di un'istanza di accelerazione per l'ammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dall'imputato o da altra parte del processo penale (sentenza n. 175).

Inoltre, pur senza comportare l'illegittimità delle disposizioni censurate, la CEDU, così come interpretata dalla Corte EDU, può entrare nelle decisioni della Corte costituzionale, anche ponendosi alla base dei moniti al legislatore. Così, per il ricordato tema dell'ergastolo ostativo sul quale la nostra Corte non ha potuto non ricordare il caso Viola contro Italia, nel quale la corte EDU aveva ritenuto contrario all'art. 3 della CEDU che solo la collaborazione con la giustizia consente di dimostrare la dissociazione dal mondo mafioso (ordinanza n. 97).

Si pensi ancora al più volte ricordato tema del rapporto di filiazione tramite ricorso alla cosiddetta maternità surrogata, in cui il punto di equilibrio raggiunto dalla Cotte EDU è corrispondente all'insieme dei principi costituzionali, i quali, per un verso non ostano alla non trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero di riconoscimento della doppia genitorialità ai componenti della coppia (eterosessuale od omosessuale) che abbia fatto ricorso all'estero alla maternità surrogata; per l'altro, impongono che, in tali casi, sia comunque assicurata tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del legame con coloro che esercitano di fatto la responsabilità genitoriale (sentenza n. 33).

Guerra in Ucraina
"Meno incoraggiante, invece, è la situazione generale intorno a noi, che comporta tante tragiche conseguenze e getta non poche preoccupazioni sull'avvenire, anche per la tenuta degli ordinamenti costituzionali europei. Le ripercussioni della guerra in Ucraina investono anche le sedi e le forme di collaborazione fra le Corti. Basti pensare all'uscita della Federazione russa dal Consiglio d'Europa, con tutte le conseguenze che potrebbero venirne anche nella partecipazione della Corte costituzionale russa alle sedi rappresentative delle stesse Corti".

"In una tale situazione – ha proseguito - è di particolare importanza che sia e rimanga salda la collaborazione reciproca delle Corti appartenenti all'Unione Europea. Voglio sottolineare a questo riguardo che la nostra Corte ha fatto sempre il possibile perché i potenziali conflitti con la Corte di giustizia europea venissero risolti non erigendo i cosiddetti controlimiti nazionali nei confronti del diritto europeo ma promuovendo noi stessi interpretazioni convergenti del diritto europeo. Ne ho ricordato la prova nella giurisprudenza delle Corti".

Amato ha poi affermato che "abbiamo tutti il dovere di salvaguardare le nostre identità nazionali, così come prevede, del resto, lo stesso articolo 4 del Trattato Europeo". "Ma l'articolo 4 viene dopo l'articolo 2, che enuncia i nostri principi e valori comuni: rispetto della dignità libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e delle minoranze (valori comuni a una «società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini»)". "Su questo articolo, in primo luogo – ha aggiunto -, dovremmo forgiare le soluzioni interpretative alle quali giungiamo per lo stesso art. 4. È sull'equilibrio fra i due, infatti, che si regge l'unità nelle diversità del nostro ordinamento e della stessa Unione".

Amato conclude poi ricordando che a questi valori è dedicato il concerto del Maestro Nicola Piovani, che si terrà a luglio nella piazza del Quirinale: "un'opera che collega la nostra Costituzione alla prima legge degli ateniesi che segnò la nascita del diritto, 2500 anni fa, e che Eschilo celebrò nelle Eumenidi". "Quell'opera ci rammenta le ragioni della giustizia e di un mondo non più affidati alla vendetta ma alla parola, al dialogo, al confronto. Valori che, oggi più che mai, hanno bisogno di essere riaffermati".

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