Giustizia

Una nuova azione collettiva a tutela dei consumatori

È quella cristallizzata nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri e ora all’esame delle commissioni parlamentari per i rituali pareri

di Giovanni Negri

Una nuova forma di azione a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. È quella cristallizzata nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri e ora all’esame delle commissioni parlamentari per i rituali pareri. Il provvedimento recepisce nel nostro ordinamento giuridico la direttiva 2020/1828/CE e introduce nel Codice del consumo l’istituto dell’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in specifiche materie disciplinate dal diritto dell’Unione europea o dalle norme di diritto italiane.

L’azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati (associazioni di consumatori e utenti iscritte in un elenco pubblico, enti pubblici ai quali la legittimazione è espressamente conferita dagli Stati membri).

L’istituto si differenzia dall’azione di classe, prevista dal Codice di procedura civile, sotto una pluralità di profili:

- l’ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori;

- la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati;

- la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, attiva, anche indirettamente, nel settore commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Due i provvedimenti che, a partire dal 25 giugno, potranno essere richiesti, attraverso ricorso, da parte degli enti legittimati senza necessità di ottenere mandato dai consumatori interessati: quelli di natura inibitoria e quelli compensativi. Con i primi, l’ente può chiedere la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori, la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica.

Si prevede l’obbligo di notifica del ricorso al pubblico ministero e l’applicazione di una larga parte della disciplina procedurale della class action, contenuta nei commi dal quarto al quattordicesimo dell’articolo 840-quinquies del Codice di procedura civile.

L’ente legittimato non ha l’onere di provare la colpa o il dolo dell’impresa e neppure le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori. Gli enti legittimati possono richiedere l’adozione di provvedimenti provvisori , applicando le norme del Codice sui procedimenti cautelari. Il giudice, sia nel caso di provvedimenti inibitori sia nel caso di provvedimenti provvisori, dotta misure di coercizione indiretta consistenti nella fissazione di un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti con la previsione del pagamento di una somma di denaro nel caso di inadempimento (da 1.000 a 5.000 per ogni inadempimento oppure giorno di ritardo).

I provvedimenti compensativi sono invece indirizzati a rimediare al pregiudizio subito anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la risoluzione del contratto, la riduzione o il rimborso del prezzo.

A fondare l’azione potranno essere violazioni in materie espressamente considerate dal diritto comunitario, tra le quali, danni da prodotti difettosi; clausole abusive; pratiche commerciali sleali; garanzia dei beni di consumo; indicazione del prezzo; pubblicità ingannevole; trasporti; energia elettrica e gas; telefonia mobile; turismo; commercio elettronico e servizi digitali; protezione dei dati personali; sicurezza dei prodotti; sicurezza alimentare; assicurazioni; commercializzazione a distanza di servizi finanziari; prodotti d’investimento al dettaglio; fondi di investimento; credito ai consumatori; blocchi geografici ingiustificati e discriminazione basata sulla nazionalità.

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