Penale

Sanatoria edilizia: se l'abuso non è contemplato nel condono il giudice non può revocare l'ordine di demolizione

Gli uffici tecnici del Comune che rilasciano permessi di costruire in sanatoria devono essere accorti nel verificare la corrispondenza di quanto sanato allo stato reale degli interventi realizzati

di Paola Rossi

Il giudizio di condonabilità di un abuso edilizio non può fondarsi sul rilascio postumo del permesso di costruire se tale titolo non copre effettivamente lo staus quo del manufatto, cioè non basta a sanare l'illecito il rilascio di un titolo che non corrisponda alle opere realmente realizzate.

Nel caso risolto dalla Cassazione penale - con la sentenza n. 5750/2023 - in effetti vi era stata la domanda in sanatoria per aver realizzato un balcone senza alcun permesso, ma il titolo sanante poi rilasciato non diceva nulla sull'avvenuta realizzazione di due terrazzini e di una tettoia colpiti dall'ordine di demolizione.

Il ricorso del Procuratore contro la decisa rimozione dell'ordine di demolizione fa notare in primis che gli uffici tecnici del Comune che rilasciano permessi di costruire in sanatoria devono essere accorti nel verificare la corrispondenza di quanto sanato allo stato reale degli interventi realizzati. Altrimenti la sanatoria non è valida. Ma a prescindere da tale mancata corrispondenza il ricorso accolto dalla Cassazione fa rilevare che il manufatto ampliato insisteva in zona paesaggisticamente vincolata e che quindi non vi sarebbe stata comunque alcuna possibilità di sanatoria in quanto le modifiche non rientravano in quegli abusi di "modesta entità" che sono gli unici autorizzabili in via successiva in zona vincolata.

Infatti, presupposto per la condonabilità dell'abuso edilizio in zona vincolata è la possibilità di ottenere l'autorizzazione dall'autorità che ha apposto il vincolo. Autorizzazione che di norma ovviamente deve precedere gli interventi che si intenda realizzare, ma che può essere rilasciata postuma se rientrano nelle tre categorie individuate dalla legge:
- manutenzione non autorizzata ordinaria o straordinaria dell'immobile;
- utilizzo di materiali difformi da quelli contemplati nell'autorizzazione;
- assenza di nuove superfici utili o volumi o anche aumenti superiori a quelli già legittimamente realizzati.

Quindi, come conclude la sentenza, il giudice non poteva fare una progonosi positiva di condonabilità dei terrazini e della tettoia, che non erano stati oggetto dell'originaria domanda in sanatoria, in quanto si tratta indiscutibilmente di aumenti di volume in alcun modo consentiti in area vincolata paesaggisticamente e non autorizzabili.

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