Responsabilità

Atac non risarcisce per la caduta dalle scale mobili

Così ha deciso il tribunale di Roma, sezione XIII civile, con la sentenza 15 ottobre 2021 n. 16094

di Andrea Alberto Moramarco

Chi cade immediatamente dopo essere sceso dalle scale mobili, scivolando su una chiazza di liquido, non può pretendere di essere risarcito dalla società che gestisce la rete metropolitana. La presenza del liquido, infatti, che assume efficacia determinante dell'evento dannoso, è riconducibile al caso fortuito, in quanto trattasi di una alterazione repentina dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo, non può essere rimossa a causa del flusso continuo di utenti del servizio metropolitano. Questo è quanto si desume dalla sentenza n. 16094/2021 del Tribunale di Roma.

Il caso
L'incidente avviene un pomeriggio di settembre nella metro "Termini" di Roma e vede come sfortunato protagonista un uomo, non residente nella Capitale, il quale, sceso dalle scale mobili che conducono alla banchina direzione "Tiburtina", rovinava a terra a causa della «presenza di liquame, non visibile, né prevedibile». Tornato nella sua città, l'uomo si recava in ospedale dove gli veniva diagnosticato un trauma alla spalla con prognosi di 10 giorni. Di qui la richiesta di risarcimento danni all'Atac, società che gestisce il trasporto pubblico romano, ritenuta responsabilità per omessa custodia. Dal canto suo, la società riteneva che non avrebbe potuto repentinamente asciugare la chiazza che si era venuta a creare, per via dell'afflusso del gran numero di persone che solitamente utilizzano il servizio, nonché che la stessa era ben visibile e che l'uomo avrebbe dovuto agevolmente accorgersene ed evitare di scivolare.

La decisione
Per il Tribunale adito il caso è riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 2051 cod. civ., che «postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno», mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia.
Ebbene, nel caso di specie può senz'altro affermarsi la sussistenza del caso fortuito, «in quanto si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere». D'altronde, puntualizza il giudice, la chiazza di acqua era ampia e, quindi, verosimilmente avvistabile dall'attore, che con più attenzione avrebbe potuto evitarla.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©