Penale

Spazio ai riti alternativi e uno staff per il giudice

di Guido Camera

Rafforzamento dei riti alternativi, processi solo quando c’è una ragionevole previsione di condanna e udienza filtro nei giudizi a citazione diretta. Sono le misure messe in campo dalla riforma del processo penale (legge delega 134/2021) per ridurre i dibattimenti e recuperare efficienza.

Ma va sciolto anche il nodo fondamentale del divario fra numero di processi e magistrati. Al 30 giugno scorso i procedimenti pendenti in Procure e Tribunali erano 2.101.291 (in tutti i gradi di giudizio sono 2.540.674). Tantissimi, soprattutto se comparati al numero dei magistrati penali e civili: meno di diecimila, compresi i tirocinanti.

Su questo fronte la riforma prova a intervenire rafforzando l’ufficio del processo, una struttura di supporto all’attività del giudice, composta da laureati in giurisprudenza e personale amministrativo, tra cui esperti in materie tecniche che implementino la digitalizzazione. Grazie ai fondi del Pnrr, è prevista nei prossimi cinque anni l’assunzione di oltre 20mila unità; l’obiettivo è smaltire l’arretrato e velocizzare i procedimenti.

La delega interviene sulla fase transitoria che va dalla fine delle indagini preliminari all’inizio del giudizi con l’obiettivo di arginare il numero dei dibattimenti. La principale novità riguarda la regola di giudizio del pubblico ministero e del giudice dell’udienza preliminare; entrambi dovranno disporre il processo solo in caso di «ragionevole previsione di condanna». La stessa regola
dovrà essere adottata dal giudice della nuova udienza “filtro”
del rito monocratico a citazione diretta, contestualmente introdotta dalla legge 134 con un ampliamento del novero dei reati di sua competenza.

Per misurare in concreto il successo della novità, bisognerà però capire quale sarà l’impatto sull’organizzazione degli uffici giudiziari, soprattutto di piccola e media grandezza, visto che la delega prevede l’incompatibilità del giudice dell’udienza filtro, in caso di mancato proscioglimento, a celebrare il successivo giudizio.

Anche gli interventi su giustizia riparativa e riti alternativi mirano a deflazionare: i primi, in particolare, sono collegati all’ampliamento dei reati procedibili a querela e al rafforzamento degli istituti della messa alla prova e della non punibilità per lieve entità del fatto, che già incidono in modo rilevante nel numero dei proscioglimenti maturati nel primo grado di giudizio, soprattutto nel rito monocratico a citazione diretta.

Per quanto concerne i riti alternativi, la delega prevede che la sentenza di patteggiamento non abbia efficacia di giudicato in sede disciplinare e che, per le pene inferiori a due anni, l’accordo si estenda anche alle pene accessorie e alla confisca facoltativa, compreso il suo oggetto e l’ammontare. Il giudizio abbreviato, invece, verrà incentivato aumentando le possibilità dell’imputato di ottenere integrazioni probatorie, se il rito premiale produce comunque un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del dibattimento.

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