Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 23 ed il 27 gennaio 2023

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) spese processuali, terzo chiamato in garanzia dal convenuto ed incidenza sull'attore o sul convenuto; (ii) consulenza tecnica d'ufficio, dottore commercialista e criterio di liquidazione dell'onorario; (iii) competenza, vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali e ricorso alla trattazione congiunta; (iv) giudizio di appello e inottemperanza alla richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale innanzi al collegio; (v) sentenza, motivazione e nullità per mancanza di pagine; (vi) espropriazione forzata immobiliare e sospensione per prezzo notevolmente inferiore a quello giusto; (vii) interruzione del processo e dichiarazione resa dal procuratore; (viii) competenza per territorio, foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione ed azione di nullità contrattuale; (ix) codice del consumo e clausola convenzionale di deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria in favore di quella arbitrale.

***

PROCEDURA CIVILE -  I PRINCIPI IN SINTESI

SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 1909/2023

L’ordinanza riafferma che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

 

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO - Cassazione n. 1976/2023

Cassando con rinvio l’ordinanza impugnata, la decisione rimarca che, ai fini della liquidazione dell’onorario spettante a un dottore commercialista, quale consulente tecnico in materia contabile, il relativo compenso si calcola avuto riguardo al valore della lite, il quale, a sua volta, è dato dal valore della domanda.

 

COMPETENZA - Cassazione n. 1990/2023

La pronuncia riafferma che il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali, ex articolo  31 Cpc, tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ex articolo  40, comma 3, Cpc ricorre in tutti i casi in cui la domanda, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all’altra, fondandosi sui medesimi fatti costitutivi della causa principale.

 

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 2067/2023

In applicazione dei principi espressi dalle sezioni Unite (sentenza n. 36596/2021), l’ordinanza, enunciando espressamente il principio di diritto, afferma che l’articolo  352, commi 2 e 3, Cpc, va interpretato nel senso che la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede di precisazione delle conclusioni ed alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, comporta di per sé la nullità della sentenza emessa senza tale fissazione.

 

SENTENZA - Cassazione n. 2068/2023

La decisione rimarca la nullità della sentenza priva di alcune pagine configurando tale incompletezza documentale un’ipotesi di assenza grafica della motivazione.

 

ESECUZIONE FORZATA - Cassazione n. 2224/2023

La pronuncia ribadisce che non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall’articolo  586 Cpc, quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l’andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO - Cassazione n. 2308/2023

Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la decisione, enunciando il principio di diritto, afferma che la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell’articolo  300 Cpc, comportano l’interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto e non è fungibile con la dichiarazione di un evento interruttivo volta a far dichiarare non l’interruzione del processo, bensì l’estinzione del medesimo per effetto della mancata riassunzione dello stesso nel termine decorrente dalla data in cui tale evento si è verificato.

COMPETENZA - Cassazione n. 2419/2023

Accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, l’ordinanza riafferma che, in tema di competenza per territorio, il criterio determinativo previsto dall’articolo  20 Cpc si applica anche quando l’oggetto dell’azione non sia l’adempimento dell’obbligazione, ma l’accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte.

ARBITRATO - Cassazione n. 2558/2023

Cassando con rinvio la decisione gravata, la pronuncia riafferma che nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista l’efficacia della deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri ex articolo  33, comma 2, lettera t), del Dlgs n. 206/2005,  resta subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’articolo  1341 del Cc, ma allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista.

***

PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

________

Procedimento civile - Spese processuali - Terzo chiamato in garanzia dal convenuto - Incidenza sull’attore o sul convenuto chiamante - Condizioni rispettive - Individuazione. (Cpc, articoli 91, 106 e 269)
In tema di spese processuali, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’articolo  91 cod. proc. civ. il rimborso di quelle sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito in entrambi i gradi di merito con una pronuncia di riduzione dell’entità della somma ingiunta, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte d’appello ritenuto corretta l’attribuzione da parte del tribunale delle spese processuali sostenute dall’assicuratore, chiamato in garanzia dal creditore opposto, in capo al debitore opponente, da ritenersi totalmente soccombente, in applicazione del principio di causalità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° luglio 2021, n. 18710; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889).

Cassazione, sezione II civile, ordinanza 23 gennaio 2023, n. 1909 - Presidente Di Virgilio - Relatore Mocci

_____

Procedimento civile - Consulenza tecnica d’ufficio - Dottore commercialista - Onorario - Determinazione - Criteri - Valore della lite - Rilevanza. (Cpc, articolo 10; Dpr., n. 645/1994, articolo 31; Dm, 30/05/2022, articolo 1)
Ai fini della liquidazione dell’onorario spettante a un dottore commercialista, quale consulente tecnico in materia contabile, il relativo compenso si calcola avuto riguardo al valore della lite, il quale a sua volta è dato dal valore della domanda (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema corte ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale aveva respinto l’opposizione proposta dal ricorrente al decreto emesso dal giudice istruttore per la liquidazione dell’onorario spettantegli quale consulente contabile per la prestazione espletata nel corso di un giudizio civile promosso da una società di capitali nei confronti di una banca ed avente ad oggetto la determinazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti e la ricostruzione dello stesso, utilizzando quale saldo iniziale quello risultante dal più recente estratto-conto seguito da una serie continua di estratti-conto, con esame anche di quelli anteriori a tale serie continua, avendo la predetta società agito anche per la ripetizione dell’indebito e per l’accertamento dei tassi ultralegali ed usurari ed anatocismo; nella circostanza, infatti, il giudice del merito aveva parametrato il compenso spettante al ricorrente al valore dell’importo accertato in corso di causa, e non già al valore indicato nella domanda). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 novembre 2009, n. 23342).

Cassazione, sezione I civile, ordinanza 23 gennaio 2023, n. 1976 - Presidente De Chiara - Relatore Caiazzo

____

Procedimento civile - Competenza - Modificazioni per ragioni di connessione - Vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali - Cumulo e trattazione congiunta con applicazione del rito ordinario - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione avente a oggetto determinazione regionale di revoca di contributi comunitari agricoli. (Cpc, articoli 19, 20, 31 e 40; Dlgs, n. 150/2011, articolo 6)
Il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali, ex articolo  31 del codice di procedura civile, tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell’articolo  40, comma 3, codice di procedura civile - il quale dispone che nel caso di cause cumulativamente proposte, soggetta l’una al rito ordinario e l’altra a quello speciale, si applichi il rito ordinario se tra esse vi è connessione ai sensi degli articoli precedenti  - sussiste in tutti i casi in cui la domanda, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all’altra, fondandosi sui medesimi fatti costitutivi della causa principale (Nel caso di specie, in cui il ricorrente aveva impugnato, con ricorso ex articolo  6 del Dlgs n. 150 del 2011, la determinazione dirigenziale regionale che, nel disporre la revoca di contributi comunitari, gli aveva intimato la restituzione di quanto percepito, oltre gli interessi al tasso legale vigente maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa in caso di ritardato pagamento, disponendo altresì la sua esclusione per il periodo di dieci giorni da ogni agevolazione in materia di agricoltura, la Suprema corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza sollevata dall’Amministrazione regionale, aveva dichiarato che, non avendo la domanda proposta dall’attore a oggetto un provvedimento sanzionatorio, la competenza andava definita sulla base non della regola del luogo in cui era stata commessa la violazione contestata di cui al citato articolo  6 del citato Dlgs n. 150 del 2011, bensì secondo le regole ordinarie, ai sensi degli artt. 19 e 20 del codice di procedura civile, designando, di conseguenza, quale giudice competente il tribunale del luogo della sede legale della convenuta ed in cui l’obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere adempiuta; nella circostanza, infatti, osserva la decisione in esame, sussiste l’ipotesi di connessione tra cause ai sensi dell’articolo  31 codice di procedura civile, in ragione del vincolo di accessorietà che lega le domande concernenti l’applicazione delle sanzioni con quella di accertamento della illegittimità della revoca, da considerarsi principale, atteso che le misure sanzionatorie appaiono dipendenti giuridicamente e logicamente dalla revoca del contributo e dalla domanda della sua restituzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22700; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 ottobre 2011, n. 21261).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 gennaio 2023, n. 1990 - Presidente Orilia - Relatore Bertuzzi

_____

Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Decisione - Precisazione conclusioni e memorie di replica - Richiesta di parte di fissazione dell’udienza di discussione orale innanzi alla corte di appello - Inottemperanza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Fondamento. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cpc, articolo 352)
L’articolo  352, secondo e terzo comma, codice di procedura civile, anche alla luce dei principi espressi da Cassazione, sezioni Unite n. 36596 del 25 novembre 2021, va interpretato nel senso che la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede di precisazione delle conclusioni ed alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, comporta di per sé la nullità della sentenza emessa senza tale fissazione; l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le proprie difese finali all’esito dell’esame delle memorie di replica, anche in forma orale, costituisce, infatti, ex se un “vulnus” al principio del contraddittorio ed una violazione del diritto di difesa, senza necessità che siano precisati gli argomenti che sarebbero stati svolti nelle difese orali (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso in applicazione dell’enunciato principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata; nella circostanza, infatti,  nonostante la richiesta da parte della società ricorrente di fissazione dell’udienza di discussione orale innanzi alla corte di appello, dopo lo scambio degli scritti conclusionali, richiesta avanzata in sede di precisazione di conclusionali e reiterata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, come previsto dall’articolo  352, comma 2, cod. proc. civ. - il Presidente corte di appello non aveva fissato la prevista udienza, e la causa era stata trattenuta in decisione e poi definita con la sentenza gravata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 novembre 2021, n. 36596).

Cassazione, sezione I civile, ordinanza 24 gennaio 2023, n. 2067 - Presidente Valitutti - Relatore Amatore

___

Procedimento civile - Sentenza - Contenuto - Motivazione - Sentenza priva di alcune pagine - Nullità - Fondamento. (Cost., articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360)
La sentenza priva di alcune pagine è nulla in quanto tale incompletezza documentale configura un’ipotesi di assenza grafica della motivazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, incompleta di alcune pagine, come evincibile dalla palese discontinuità tra il passo conclusivo di una pagina e l’inizio di quella successiva, non rendeva comprensibile né lo svolgimento della vicenda processuale né tanto meno la risposta argomentativa della corte territoriale ai motivi di gravame già proposti dal ricorrente alla pronuncia resa dal giudice di prime cure, integrando in tal modo la fattispecie di motivazione omessa ovvero meramente apparente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29721; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13977; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 920; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Cassazione, sezione I civile, ordinanza 24 gennaio 2023, n. 2068 - Presidente Valitutti - Relatore Amatore

__

Procedimento civile - Processo esecutivo - Espropriazione forzata - Vendita - Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Condizioni - Limiti - Andamento o crisi del mercato immobiliare - Irrilevanza. (Cpc, articol0 586)
Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall’articolo  586 cod. proc. civ., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l’andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice del merito aveva rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla ricorrente che, dopo il rigetto della richiesta di sospensiva, aveva chiesto fosse dichiarato inefficace il provvedimento di aggiudicazione di un bene immobile di sua proprietà, in quanto venduto, secondo la sua prospettazione, ad un prezzo del tutto inadeguato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29018; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 giugno 2020, n. 11116).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 25 gennaio 2023, n. 2224 - Presidente Cirillo - Relatore Valle

__

Procedimento civile - Interruzione del processo - Evento interruttivo - Dichiarazione resa dal procuratore - Finalità - Interruzione del processo - Necessità - Dichiarazione volta a far dichiarare l’estinzione del processo per mancata riassunzione dello stesso nel termine decorrente dalla data in cui l’evento si è verificato - Equiparazione - Configurabilità - Esclusione. (Cpc, articoli 299, 300 e 305)
La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell’articolo  300 del codice di  procedura civile, comportano l’interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto e non è fungibile con la dichiarazione di un evento interruttivo volta a far dichiarare non l’interruzione del processo, bensì l’estinzione del medesimo per effetto della mancata riassunzione dello stesso nel termine decorrente dalla data in cui tale evento si è verificato (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito aveva dichiarato estinto il giudizio di appello avverso la sentenza resa in prime cure; nella circostanza, infatti, i giudici del gravame avevano ritenuto idonea ad interrompere il giudizio l’ostensione del fatto interruttivo costituito dal raggiungimento della maggiore ad opera di una parte effettuata non già per provocare l’ interruzione del giudizio - mai, del resto, giudizialmente dichiarata - ma per accreditare la tesi giuridica secondo la quale tale interruzione si sarebbe verificata automaticamente - già prima della presentazione e della conseguente discussione dell’istanza avente ad oggetto l’estinzione del giudizio - per il decorso di diciotto anni dalla data di nascita della suddetta parte indicata nella comparsa di costituzione; altro, infatti, è, conclude la decisione in epigrafe, comunicare un evento interruttivo per chiedere l’interruzione del giudizio, altro è comunicarlo per chiedere l’estinzione del giudizio sul presupposto della già avvenuta interruzione del medesimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 20 agosto 2018, n. 20809; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 settembre 2015, n. 19139; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 settembre 2005, n. 2707).

Cassazione, sezione II civile, ordinanza 25 gennaio 2023, n. 2308 - Presidente Orilia - Relatore Cosentino

____

Procedimento civile - Competenza per territorio - Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - Criterio determinativo della competenza ex articolo  20 Cpc - Applicabilità nelle azioni di nullità del contratto da cui sorge l’obbligazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie relativa a contratto di compravendita immobiliare. (Cc, articoli 1182, 1418 e 1470; Cpc, articolo 20)
In tema di competenza per territorio, il criterio dettato dall’articolo  20 del codice di procedura civile, il quale prevede che per le cause relative a diritti di obbligazione sia anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio si applica anche quando l’oggetto dell’azione non sia l’adempimento dell’obbligazione, ma l’accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le “cause relative a diritti di obbligazione”, cui fa riferimento tale norma, rientrano quelle dirette a postulare l’accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento “al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio” ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all’individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al “petitum” dell’azione esercitata (Nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva agito per ottenere l’annullamento di un contratto di compravendita immobiliare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato l’ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del tribunale adito, il quale, nel declinare la propria competenza favore di altro foro esclusivamente in ragione del criterio del luogo in cui era stato stipulato il contratto e sorta l’obbligazione, non aveva tenuto conto del secondo foro alternativo previsto per le obbligazioni dal citato articolo  20 cod. proc. civ., costituito dal “forum destinatae solutionis”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 giugno 2020, n. 11797; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 settembre 2014, n. 18815).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 gennaio 2023, n. 2419 - Presidente Orilia - Relatore Giannaccari

__

Procedimento civile - Arbitrato - Codice del Consumo - Contratto stipulato tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente - Clausola convenzionale di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore di quella arbitrale - Efficacia - Condizioni - Doppia sottoscrizione e trattativa individuale tra le parti - Onere probatorio a carico del professionista - Fattispecie relativa a contratto di appalto. (Cc, articoli 1341, 1342, 1655 e 2697; Cpc, articolo 808; Dlgs, n. 206/2005, articoli 33 e 34)
Nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista l’efficacia della deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri ex articolo  33, comma 2, lettera t), del Dlgs n. 206/2005, al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’articolo  1341 codice civile, ma anche - a norma dell’articolo  34, comma 4, del medesimo Dlgs n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista dal comma 5 del citato articolo  34. In particolare, la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola, ponendosi l’esistenza della trattativa come un antecedente logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (Nel caso di specie, relativo ad una controversia relativa ad un contratto di appalto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto ed affermato la competenza arbitrale in ordine alle domande proposte dai ricorrenti, in veste di opponenti, aveva fatto erronea applicazione dei suddetti principi, in violazione degli articoli 33 e 34 del Dlgs n. 206 del 2005; nella circostanza, infatti, i giudici del gravame avevano del tutto  omesso di esaminare la potenziale natura vessatoria, ex articolo  33 e 34 del Codice del Consumo, delle clausole del contratto, non verificando se le stesse fossero state oggetto di una specifica trattativa tra le parti nonostante la rilevabilità di ufficio, peraltro oggetto anche di motivo di appello da parte dei ricorrenti medesimi e nonostante lo specifico onere probatorio ex articolo  2697 codice civile posto a carico della società appaltatrice controricorrente circa la sussistenza della specifica trattativa tra le parti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 aprile 2020, n. 8268; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 febbraio 2017, n. 3744).

Cassazione, sezione II civile, ordinanza 27 gennaio 2023, n. 2558 - Presidente Bertuzzi - Relatore Varrone

 

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©