Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 22 ed il 26 maggio 2023

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda giudiziale e criteri di interpretazione e qualificazione da parte del giudice; (ii) domanda di concordato preventivo ed abuso del processo; (iii) difensori, mandato “ad litem” e proposizione di domanda riconvenzionale; (iv) sentenza declinatoria di giurisdizione a favore di arbitri stranieri e rimedio esperibile; (v) competenza per territorio e deroga al foro del consumatore; (vi) domanda giudiziale ed eccezioni in senso stretto; (vii) terzo chiamato in causa e regime del rimborso delle spese processuali; (vii) domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento e scissione degli effetti della notificazione.

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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

DOMANDA GIUDIZIALE - Cassazione n. 13920/2023

La decisione riafferma che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale.

DOMANDA GIUDIZIALE - Cassazione n. 13997/2023

La pronuncia rimarca che la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.

DIFENSORI - Cassazione n. 14070/2023

L’ordinanza rinsalda il principio secondo cui il difensore può proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto della lite, restando esclusi dai suoi poteri soltanto quegli atti i quali comportino disposizione del diritto in contesa e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria.

ARBITRATO - Cassazione n. 14186/2023

La decisione, resa in tema di arbitrato estero, riafferma che qualora le parti controvertano sulla devoluzione della lite al giudice nazionale o ad un arbitro straniero, la sentenza che decide tale controversia, avendo ad oggetto una questione di giurisdizione, può essere impugnata solo con l’appello e non anche con il regolamento di competenza ex art. 819-ter c.p.c. mezzo esperibile soltanto se il giudice “affermi o neghi la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato” che preveda un arbitro italiano.

COMPETENZA - Cassazione n. 14275/2023

La pronuncia riafferma il principio a mente del quale, qualora, nel promuovere l’azione in giudizio, sia stato lo stesso consumatore a non avvalersi del foro esclusivo espressamente previsto a suo favore dalla clausola negoziale, l’incompetenza territoriale non può essere eccepita dalla controparte, né rilevata d’ufficio dal giudice.

DOMANDA GIUDIZIALE - Cassazione n. 14455/2023

L’ordinanza riafferma che le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale.

SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 14525/2023

L’ordinanza riafferma che, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

NOTIFICAZIONI - Cassazione n. 14561/2023

Enunciando il principio di diritto, la decisione afferma che, nel verificare, in base all’art. 1453, comma 3, c.c. la prontezza dell’adempimento rispetto alla domanda di risoluzione, occorre aver riguardo al momento in cui la detta domanda è stata portata a conoscenza del debitore col perfezionamento della notifica, e non a quello in cui il procedimento notificatorio che la riguarda è stato avviato.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione - Poteri del giudice del merito - Esercizio - Criteri - Contenuto sostanziale della pretesa - Rilevanza - Violazione - Vizio di omesso esame - Sussistenza - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni provocati ad immobile in conseguenza di scavi eseguiti in esecuzione di attività edilizia. (Cc, articoli 2043 e 2050; Cpc,  articoli 99, 112, 132 e 345)Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte territoriale, nel dichiarare inammissibile ex articolo 345 cod. proc. civ. il gravame proposto dai ricorrenti contro la pronuncia di prime cure, che aveva respinto la domanda risarcitoria  da essi proposta contro il vicino per danni provocati al loro immobile a seguito di scavi da quest’ultimo eseguiti nell’esecuzione di attività edilizia, aveva ritenuto nuova la domanda articolata sulla violazione dell’articolo 2050 cod. civ., senza tuttavia verificare se le attività segnalate già con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado integrassero effettivamente o meno la condotta prevista dalla evocata disposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 14 marzo 2019, n. 7322; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 7 gennaio 2016, n. 118; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26159; Cassazione, sezione civile I, sentenza 14 novembre 2011, n. 23794).

Cassazione, sezione II civile, ordinanza 22 maggio 2023, n. 13920 - Presidente Orilia - Relatore Amato

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Procedimento civile - Domanda giudiziale - Procedure concorsuali - Domanda di concordato preventivo - Presentazione da parte del debitore allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità. (Cost., articolo 111; Cc, articolo 1175; Cpc, articolo 88; Rd, n. 267/1942, articoli 16 e 161)
La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato, in quanto la corte d’appello, nel revocare l’omologazione del concordato preventivo in accoglimento dell’opposizione, aveva fatto discendere l’asserita abusività del processo non già da una condotta della società ricorrente finalizzata ad evitare o ritardare la dichiarazione di fallimento, non richiesta da alcun creditore, ivi compresa la banca controricorrente, ma dalla mera utilizzazione dello strumento - previsto dall’ordinamento - della rinuncia al concordato seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione a distanza di quindici mesi, senza curarsi di indicare il motivo per cui la seconda domanda avesse pregiudicato il credito della predetta banca, inserita nella proposta concordataria tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l’integrale pagamento) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 marzo 2021, n. 8982; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 12 marzo 2020, n. 7117; Cassazione, sezione civile I, sentenza 16 maggio 2017, n. 12066; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 marzo 2017, n. 5677; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 maggio 2015, n. 9935).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 22 maggio 2023, n. 13997 - Presidente Cristiano - Relatore Crolla

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Procedimento civile - Difensori - Poteri - Mandato “ad litem” - Oggetto - Portata - Limiti - Fattispecie relativa a proposizione di domanda riconvenzionale. (Cpc, articolo 36, 83, 84 e 99)
Al difensore è attribuita la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto della lite, restando esclusi dai suoi poteri soltanto quegli atti che comportano disposizione del diritto in contesa e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria. Invero, il mandato “ad litem”, una volta validamente conferito, attribuisce al difensore tutti i poteri di cui all’articolo 84, comma 1, cod. proc. civ. con esclusione soltanto degli atti di cui al comma 2, di quelli cioè che importano disposizione del diritto in contesa che non gli siano stati espressamente conferiti; in altri termini, affidata al ministero del difensore l’impostazione della lite, a lui sono conferiti tutti i poteri che la legge gli attribuisce, con l’eccezione di quelli inerenti agli atti espressamente riservati e che implicano disposizione del diritto in contesa (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte del merito, nel dichiarare inammissibile il gravame, erroneamente ritenuto che il difensore di parte ricorrente, legittimato in astratto a mutare la domanda riconvenzionale originariamente formulata nella comparsa di costituzione, non lo fosse nel caso concreto per difetto di procura, essendo allo stesso precluso il compimento di atti tali da comportare disposizione del diritto in contesa nonché le domande suscettibili di introdurre una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 7 aprile 2000, n. 4356; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 febbraio 1995, n. 1393).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 22 maggio 2023, n. 14070 - Presidente Travaglino - Relatore Gorgoni

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Procedimento civile - Arbitrato estero - Devoluzione della cognizione della lite al giudice nazionale o ad un arbitro straniero - Controversia relativa - Sentenza declinatoria di giurisdizione a favore di arbitri stranieri - Impugnazione - Rimedi esperibili - Regolamento di competenza - Esclusione - Appello - Necessità. (Legge, n. 218/1995, articolo 4; Cpc, articoli 279, 339 e 819-ter)
In tema di arbitrato estero, qualora le parti controvertano sulla devoluzione della lite al giudice nazionale o ad un arbitro straniero, la sentenza che decide tale controversia, avendo ad oggetto una questione di giurisdizione, può essere impugnata solo con l’appello (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra due società di diritto olandese in sede di esecuzione di un contratto di trasporto internazionale di merci, definita con una sentenza declinatoria di giurisdizione a favore degli arbitri olandesi da parte del tribunale adito in accoglimento dell’eccezione di compromesso per arbitrato estero sollevata dalla convenuta società controricorrente, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla società soccombente ai sensi dell’articolo 819-ter cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 27 maggio 2022, n. 17244; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 17 maggio 2022, n. 15713; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 13 giugno 2017, n. 14649; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 25 ottobre 2013, n. 24153).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 23 maggio 2023, n. 14186 - Presidente Frasca - Relatore Rossetti

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Procedimento civile - Competenza per territorio - Codice del Consumo - Foro del consumatore - Consumatore in veste di attore - Deroga alla clausola che prevede il foro esclusivo - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs, n. 206/2005, articoli 3 e 66-bis; Cpc, articoli 18, 19, 20 e 42)
Il foro del consumatore, previsto dall’articolo 63 e ora dall’articolo 66-bis del Codice del Consumo, è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l’introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale oggetto di trattativa individuale tra le parti, in quanto la competenza prevista dal Codice del Consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi (Nel caso di specie, in cui la clausola del contratto di finanziamento, ricalcando pedissequamente il dettato di cui all’articolo 66-bis del Codice del Consumo secondo cui “per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile del giudice è del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato” - stabiliva che la competenza territoriale si incardinasse inderogabilmente davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del tribunale adito, il quale aveva invece ritenuto dovesse prevalere il foro del consumatore-ricorrente, secondo la sua residenza, essendo il predetto foro esclusivo, inderogabile - anche secondo la previsione negoziale - nonché rilevabile d’ufficio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 aprile 2022, n. 12541; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 giugno 2020, n. 12981; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1951; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 luglio 2015, n. 14287;Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 gennaio 2015, n. 181; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 luglio 2013, n. 17615; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 aprile 2012, n. 5974; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 aprile 2012, n. 5933; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 febbraio 2012, n. 1875).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 24 maggio 2023, n. 14275 - Presidente Mocci - Relatore Trapuzzano

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Procedimento civile - Domanda giudiziale - Eccezioni in senso stretto - Nozione - Fattispecie relativa ad azione promossa ex art. 1676 c.c. dai lavoratori dell’appaltatore nei confronti del committente. (Cc, articolo 1676; Cpc, articoli 112 e 416)
Le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale); in particolare, l’eccezione in senso stretto consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del suo diritto (Nel caso di specie, in cui i controricorrenti lavoratori avevano agito in via monitoria ex articolo 1676 cod. civ., la Suprema Corte, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte del merito confermato la qualificazione come eccezione in senso stretto della deduzione con cui la ricorrente società committente aveva contestato l’entità del credito vantato nei suoi confronti dalla società appaltatrice - e rivendicato dai lavoratori - dolendosi dell’avvenuta cessione del credito dalla appaltatrice medesima ad una banca e l’accertamento giudiziario - intervenuto nel corso del giudizio - di un diverso importo del credito medesimo, rispetto a quello rivendicato: ciò, infatti, escludeva che tale la deduzione - volta a contestare il diritto azionato sotto il profilo del “quantum” - potesse configurarsi quale oggetto di eccezione in senso stretto in quanto fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dagli odierni controricorrenti, della cui tempestiva formulazione era onerato il committente, debitore ceduto, essendosi, al contrario, in presenza di una eccezione in senso lato, che, in quanto tale, non risultava soggetta a preclusioni ed era rilevabile d’ufficio ove i fatti oggetto della stessa risultassero comunque documentati in atti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 maggio 2019, n. 14515; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 giugno 2015, n. 13335; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 agosto 2013, n. 18602; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 27 luglio 2005, n. 15661).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 24 maggio 2023, n. 14455 - Presidente Doronzo - Relatore Pagetta

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Procedimento civile - Spese processuali - Terzo chiamato in garanzia dal convenuto - Incidenza sull’attore o sul convenuto chiamante - Condizioni rispettive - Individuazione - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni cagionati da cosa in custodia. (Cc, articolo 2051; Cpc, articoli 91, 106 e 269) Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità per danno da cosa in custodia ex articolo 2051 cod. civ., la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice, chiamata in causa per essere manlevata in caso di condanna, ha cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condannato la ricorrente medesima alla rifusione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado in favore di quest’ultima, la quale aveva lamentato che il giudice del gravame, mentre da un lato aveva condannato la ricorrente medesima alle spese del doppio grado nei confronti della società convenuta, dall’altro aveva invece omesso di liquidarle anche in favore della predetta compagnia, il cui appello principale era stato accolto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 14 maggio 2012, n. 7431; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 settembre 2019, n. 23948; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 25 maggio 2023, n. 14525 - Presidente Spirito - Relatore Cirillo

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Procedimento civile - Notificazioni - Regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario - Risoluzione del contratto per inadempimento -- Effetto preclusivo - Impossibilità per l’inadempiente di adempiere ex art. 1453, comma 3, c.c. - Momento rilevante - Data della domanda di risoluzione - Avvio del procedimento notificatorio - Sufficienza - Esclusione - Perfezionamento procedimento notificatorio - Necessità. (Cpc, articolo 99; Cc, articolo 1453)
Nel verificare, in base all’art. 1453, comma 3, cod. civ., la prontezza dell’adempimento rispetto alla domanda di risoluzione, occorre aver riguardo al momento in cui la detta domanda è stata portata a conoscenza del debitore col perfezionamento della notifica, e non a quello in cui il procedimento notificatorio che la riguarda è stato avviato. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24822; Corte costituzionale, sentenza 26 novembre 2002, n. 477;  Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 novembre 2002, n. 16291).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 25 maggio 2023, n. 14561 - Presidente Amendola - Relatore Falabella

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