Responsabilità

Guardia alta contro il bullismo: prof e genitori a rischio sanzioni

Sulla base delle sentenze, ecco i criteri per prevenire le offese e tutelare le vittime

di Marisa Marraffino

Linea dura dei tribunali contro il bullismo. Le responsabilità legate agli atti aggressivi o violenti dei ragazzi, spesso commessi in ambito scolastico, sono state ridisegnate negli ultimi anni dalle sentenze dei giudici, chiamando in causa gli adulti di riferimento, soprattutto genitori e insegnanti. Sono stati introdotti principi volti a rafforzare la tutela delle vittime e prevenire gli illeciti in ambito scolastico: un obiettivo importante alla vigilia della ripresa delle lezioni in presenza.

A pesare sono soprattutto le condotte omissive, dalla mancata sorveglianza durante le lezioni o le pause fino allo scarso controllo dei dispositivi digitali da parte dei genitori.

Il ruolo degli insegnanti
Le regole di condotta per gli insegnanti sono cambiate in particolare dopo la legge 71/2017 che ha rivisto le modalità di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Per dimostrare di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare le condotte lesive non basta solo aver vigilato sugli studenti, ma contano anche gli strumenti educativi e preventivi messi in campo, come i corsi e i laboratori pratici contro il bullismo. Così, è legittima la sanzione disciplinare irrogata a un’insegnante che isola la vittima di bullismo anziché sostenerla, «dimostrando di non rendersi conto della gravità dei fatti» (Tribunale di Bologna, sentenza 633 del 29 dicembre 2020).

Rafforza la tutela degli studenti vittime di bullismo anche il Tribunale di Reggio Calabria, che, con la sentenza 1087 del 20 novembre 2020, ha fissato criteri importanti per la quantificazione del danno. Si deve tener conto non soltanto delle conseguenze immediate del bullismo, ma anche del dolore dell’animo che deriva dalla continua esposizione a offese e minacce. I sintomi da tenere in considerazione sono l’alterazione successiva delle abitudini di vita, i sensi di colpa, la vergogna e l’isolamento della vittima. Tutte conseguenze da valutare per risarcire il danno patito dalla vittima.

Gli insegnanti hanno l’onere di vigilare nelle classi ma anche nei corridoi e in generale di controllare che non ci siano episodi di isolamento, minacce o violenze private in corso. Basta una sola segnalazione degli studenti per far scattare un obbligo di sorveglianza maggiore da parte della scuola. Così, per il Tribunale di Roma (sentenza 11249 del 30 giugno 2021), risponde a per responsabilità extracontrattuale la scuola media che non vigila sui “giochi pericolosi” degli studenti, anche durante la ricreazione, già segnalati dal Consiglio di istituto. Rilevante anche l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con i più piccoli.

I doveri dei genitori
Ma non tutta la responsabilità pesa sulla scuola: anche i genitori devono tenere alta l’attenzione. La culpa in educando ha infatti uno spettro in genere maggiore della culpa in vigilando degli insegnanti, pertanto è sovente difficile in concreto dimostrare che l’evento derivante dal bullismo fosse imprevedibile da parte dei genitori.

Per la Corte di cassazione i genitori devono dare anche il buon esempio, insegnando ai figli a comprendere il disvalore delle proprie condotte, visto che «l’educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti» (sentenza 18804 del 28 agosto 2009). La Cassazione ha anche chiarito che tra i doveri educativi dei genitori rientra anche quello di rendere i propri figli «capaci di dominare gli istinti, di fronteggiare le altrui offese e di rispettare gli altri» (ordinanza 22541 del 10 settembre 2019).

Il dovere educativo non si riduce alla vigilanza da parte dei genitori, ma si estende all’obbligo di controllare che il figlio non intraprenda attività illecite, non frequenti compagnie che potrebbero avere su di lui una influenza negativa e in generale che abbia effettivamente assimilato l’educazione impartita e i valori trasmessi (decreto del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta dell’11 settembre 2018).

Anche la divulgazione su internet di video da parte di ragazzi in età preadolescenziale è una condotta assolutamente prevedibile per i giudici e così il cyberbullismo che può derivarne (Tribunale di Brescia sentenza 1955 del 22 giugno 2017) con conseguenze talora gravissime. Per questo, i genitori hanno l’onere di controllare smartphone e pc dei figli adolescenti, anche attraverso strumenti di parental control, per evitare che condividano filmati non adatti all’età e alla loro educazione (Tribunale di Parma, sentenza 698 del 5 agosto 2020).

Le indicazioni dei giudici
I doveri degli insegnanti
La scuola risponde a titolo di responsabilità contrattuale per gli episodi di bullismo durante la ricreazione. Per quantificare il danno vanno valutati il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima, la paura e la rabbia provocati nella vittima. Per quantificare il danno morale vanno considerati: la reiterazione degli episodi illeciti, la fragilità psicologica della vittima e la mancanza di accudimento e pronta reazione da parte del personale scolastico. Gli insegnanti avrebbero dovuto contattare i genitori o accompagnare il minore a casa, prestando i primi soccorsi, anziché farlo tornare da solo.
Tribunale di Reggio Calabria, 1087 del 20 novembre 2020

Il danno
Gli episodi di bullismo in ambito scolastico sono prevedibili e quindi evitabili. L'età (pre)adolescenziale è connotata da peculiare fragilità soprattutto nell'ambiente scolastico e nei rapporti esterni di frequentazione tra coetanei, perché in quella fase evolutiva i bambini tendono caratterialmente a “prevalere sull'altro”, sino a instaurare una sorta di competizione caratteriale e fisica che talvolta sfocia in fenomeni di bullismo. Va liquidato sia il danno alla salute (biologico), sia il danno morale. Il Miur deve inoltre essere condannato al pagamento di mille euro per lite temeraria.
Tribunale di Potenza, 380 del 12 aprile 2021

La segnalazione
Anche una sola segnalazione da parte degli studenti, all'inizio dell'anno scolastico, circa le “abitudini” invalse tra i compagni di giochi pericolosi impone un obbligo di stringente sorveglianza da parte degli insegnanti, per adottare tutte le misure idonee a prevenire simili condotte, anche alla luce della giovane età degli studenti coinvolti, che frequentavano la terza media. La responsabilità dei docenti non è esclusa se gli eventi si verificano nei corridoi o nei bagni: l'obbligo di vigilare sulla sicurezza degli allievi si estende per tutto il tempo in cui fruiscono della scuola in tutte le sue espressioni.
Tribunale di Roma, sentenza 11249 del 30 giugno 2021

L'integrazione difficile
La circostanza che il figlio stia vivendo un disagio derivante da una infanzia difficile trascorsa nella terra di origine e una problematica integrazione in Italia in particolare a scuola non esclude né attenua la responsabilità dei genitori, che devono educarlo per non recare danni a terzi nella sua vita di relazione e vigilare sul fatto che l'educazione impartita fosse adeguata al carattere e alle attitudini del minore. Vanno correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi.
Corte d'appello di Bari, 633 del 29 dicembre 2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©