Penale

Banca Etruria, la Cassazione annulla condanne per ostacolo alla vigilanza

La Suprema corte, sentenza n. 9623 (motivazioni depositate oggi, decisione del 20/10/2022), ha accolto, con rinvio, il ricorso dell'ex Presidente del Cda e del Dg di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza n. 9623 (motivazioni depositate oggi, decisione del 20/10/2022), ha accolto, con rinvio, il ricorso di Giuseppe Fornasari e Luca Bronchi, rispettivamente Presidente del Cda e di Dg di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che (il 13 febbraio 2020) li aveva condannati ad un anno ed un mese di reclusione (pena sospesa) per ostacolo alla vigilanza della Banca d'Italia. In primo grado il Gup di Arezzo li aveva assolti. Ci si avvia dunque ad un appello bis, davanti ad altra sezione della Corte territoriale, per uno dei tanti filoni giudiziari del crac della banca fiorentina.

In particolare, la condanna era stata comminata per aver ostacolato le valutazioni di Via Nazionale nell'operazione di dismissione immobiliare "Consorzio Palazzo della Fonte" (in relazione alla determinazione delle plusvalenze iscrivibili); e in riferimento alla determinazione del capitale di rischio esposto in bilancio, all'esito della classificazione dei crediti in sofferenza come ancora recuperabili. Fatti contestati sia nella forma di comunicazioni inveritiere all'organo di vigilanza (articolo 2638, comma primo, cod. civ.), sia nella forma dell'omessa comunicazione (articolo 2638, comma secondo, cod. civ.).

Sotto il primo profilo, l'operazione di dismissione, per la Suprema corte "persistono incertezze sulla soluzione accolta, restando indecifrabili le ragioni del convincimento". Infatti: "La formulazione irrisolta di enunciati contrastanti, oltre a deprivare di adeguato sostegno esplicativo l'elemento materiale del reato, rende del tutto inconsistente la motivazione resa sul punto del dolo specifico, che si risolve, in sostanza, nella mera e formale omissione". La sentenza impugnata, del resto, prosegue la Corte, "non disconosce che la concessione di linee di credito finalizzate alla partecipazione al consorzio fosse informazione comunque resa accessibile all'organo di vigilanza, ma finisce per sanzionare la mera non inclusione della stessa informazione nella comunicazione del 14 dicembre 2012, in tal modo arrestando la propria valutazione sul dato meramente formale". Senza considerare poi che "l'esternalizzazione del patrimonio immobiliare di Bpel era stata "non solo indicata, ma persino guidata dall'organo di vigilanza sin dall'approvazione del Piano operativo approvato il 21 settembre 2012 e trasmesso a Banca d'Italia".

Ma, prosegue la V Sezione penale, anche in relazione alla correttezza dell'appostazione in bilancio dei crediti deteriorati la sentenza impugnata non si sottrae alle censure dei ricorrenti. Essa infatti "risolve l'elemento soggettivo nel fatto stesso della falsità e nell'inosservanza del generico dovere di collaborazione con le autorità di vigilanza, in luogo della consapevole violazione dell'obbligo di dichiarare il vero previsto dalla legge, perpetrata ricorrendo a mezzi fraudolenti e finalizzata all'ostacolo". Infine, con riguardo al concorso "non risulta adeguatamente specificato se entrambi gli imputati abbiano condiviso la medesima intenzionalità, specificamente rivolta ad eludere la vigilanza dell'autorità preposta, o se l'uno abbia assunto almeno la consapevolezza dell'altrui finalità".

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