Professione e Mercato

Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale

Nelle ultime settimane è divenuto di grande attualità il tema dei progressi raggiunti dall'intelligenza artificiale (IA) e di come sia in grado di creare contenuti come immagini, video, opere musicali o testi senza l'intervento dell'essere umano

di Roberta Mollica *

Nelle ultime settimane è divenuto di grande attualità il tema dei progressi raggiunti dall'intelligenza artificiale (IA) e di come sia in grado di creare contenuti come immagini, video, opere musicali o testi senza l'intervento dell'essere umano.

Infatti, software come Dalle-E e Midjourney hanno svelato al mondo intero la potenzialità delle immagini da loro prodotte partendo da semplici descrizioni testuali.

Tali software imparano "addestrandosi" con milioni di immagini già presenti nel dataset.

Se è lecito basarsi su opere già esistenti per addestrare e quindi ispirare l'algoritmo alla base di questi software, è decisamente illecito, salvi rari casi, usare quest'ultimi per generare delle opere derivate che rielaborano quelle già tutelate dal diritto d'autore.

A prescindere dalla diatriba tra gli autori delle opere oggetto di ispirazione/elaborazione che denunciano il plagio e i produttori e utilizzatori dell'IA operanti negli Stati Uniti che giustificano il proprio utilizzo appellandosi al fair use (ndr che consente entro certi limiti l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore per promuovere la libertà d'espressione), le novità rappresentate dall'applicazione dell'IA al settore delle opere creative hanno innescato comprensibili dubbi sia in merito alla responsabilità in caso di plagio sia alla titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle opere create dall'IA.

È infatti lecito domandarsi, se e ove sussista il plagio, chi ne è responsabile: il soggetto che utilizza il software o il produttore del software o entrambi? Dall'altra parte, nel caso in cui l'opera elaborata dall'IA abbia dei requisiti di novità e originalità, a chi dei due spettano i diritti patrimoniali?

La stessa questione si pone anche in merito al testo inserito dall'utente per innescare l'attività creativa dell'algoritmo. Infatti, esso potrebbe essere parte di un'opera già tutelata dal diritto d'autore, oppure potrebbe trattarsi di una creazione inedita e quindi l'utente che legittimamente lo inserisce potrebbe rivendicarne la paternità e vedersi riconosciuti i diritti patrimoniali.

Al riguardo, però, in assenza di una normativa specifica, sarebbe opportuno fare riferimento alle condizioni generali delle diverse piattaforme che, in quanto redatte dai titolari del software, rappresenterebbero la vera fonte in grado di disciplinare i diritti di proprietà intellettuale di tutto ciò che viene prodotto per il tramite dell'IA.

Tuttavia, se non vi sono problemi in merito all'inserimento di clausole contrattuali che attribuiscono la titolarità dell'opera d'ingegno agli utenti che hanno fornito gli input, la stessa cosa non può valere per quanto riguarda l'esclusione automatica della responsabilità del produttore dei software.

La responsabilità per plagio, infatti, richiede una valutazione caso per caso e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti: per individuare il responsabile di un'opera plagiaria, sarebbe opportuno prendere in considerazione molteplici fattori, come ad esempio la provenienza del dataset utilizzato per addestrare l'intelligenza artificiale, chi lo possiede e il livello di somiglianza tra l'opera realizzata e quelle già esistenti..

In conclusione, la creazione di opere mediante IA rappresenta una svolta innovativa senza precedenti e che, nelle more di un intervento normativo da parte del legislatore atto a disciplinare puntualmente tale fenomeno, risulta dirimente far leva sulla regolazione redatta dalle piattaforme medesime.

*a cura dell'Avv. Roberta Mollica di LawaL Legal & Tax Advisory


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