Professione e Mercato

L'avvocato interessato ha diritto di visionare i compensi dei membri del consiglio nazionale forense

di Pietro Alessio Palumbo

Il contenzioso formato da procedimenti riguardanti l'annullamento dell'elezione di alcuni consiglieri supporta l'interesse dell'avvocato ad ottenere dal Cnf: i documenti relativi ai compensi percepiti, di qualsiasi natura, connessi all'assunzione della carica di componente del Consiglio Nazionale Forense; gli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi del Cnf o delle Fondazioni ad esso collegate; i dati relativi alla assunzione di altre cariche, all'interno del Cnf, delle Fondazioni ad esso collegate o presso altri enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti dal Cnf. Tali documenti - ha evidenziato il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.990 del 10 febbraio scorso - devono tutti essere ostesi all'avvocato richiedente purché effettivamente esistenti, essendo noto che i documenti sono ostensibili solo se esistenti, non potendosi predicare l'esibizione di atti che non risultino formati, spettando al Consiglio Nazionale Forense indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che in concreto non è in grado di esibire.

Diritto di accesso civico
In primo grado il Tar Lazio aveva respinto il ricorso sul rilievo che ai componenti del Cnf possono essere corrisposti solamente i rimborsi spesa e i gettoni di presenza indicati nel Regolamento ("Rimborsi spese e gettoni di presenza") approvato nel 2015 e pubblicato sul sito web istituzionale, e che tali informazioni vengono riportate ogni anno sia nel bilancio di previsione che nel conto consuntivo dell'anno di riferimento nella forma di "dati aggregati".
In proposito il Consiglio di Stato ha chiarito che a prescindere dagli obblighi di pubblicazione che fanno capo al Cnf, nella specie l'accesso è stato esercitato ai sensi della articolata normativa del 2013, così come riformata e integrata nel 2016, sul riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. A ben vedere la suddetta disciplina prevede che "chiunque" - peraltro senza alcun onere di motivazione - ha il diritto di accedere ai dati ed ai documenti, che siano, tuttavia, "ulteriori" rispetto a quelli oggetto di "obbligo di pubblicazione" ai sensi della stessa normativa di riordino degli oneri di trasparenza e pubblicità. Si tratta, dunque, di dati e documenti in relazione ai quali, pur non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo all'ente, quest'ultimo è comunque tenuto a fornirli al richiedente, ove ne venga fatta apposita istanza; e sempre che ciò avvenga nel rispetto dei limiti espressamente sanciti dalla disciplina su esclusioni e limiti all'accesso civico. Conseguenza obbligata di tale premessa è che nella fattispecie, secondo il Consiglio di Stato, può prescindersi dalla questione relativa all'indagine sul peso che può avere la delibera del Cnf del 2018 - pubblicata sul sito web - adottata in adempimento degli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

La documentazione per la quale non si può opporre il diniego
In particolare il giudice di palazzo Spada ha evidenziato che la documentazione di cui nella vicenda è stata richiesta l'ostensione non rientra nei casi in cui è opponibile il diniego per la sussistenza di eccezioni o limiti prescritti dalla normativa sull'accesso civico. Quest'ultima disciplina individua, infatti, le eccezioni "assolute" e quelle "relative" al diritto di accesso. La prima categoria di eccezioni è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. Si tratta di eccezioni poste da norme di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa. In presenza di tali eccezioni l'amministrazione è tenuta a rifiutare l'accesso ovvero a consentirlo secondo condizioni modalità e limiti previsti da norme di legge. Nella valutazione dell'istanza di accesso, l'amministrazione deve quindi verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione ovvero ad accesso "condizionato" in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate dalla normativa.
Le "eccezioni assolute" al diritto di accesso generalizzato sono il segreto di Stato e altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui alle esclusioni dal diritto d'accesso "tradizionale" normato dalla storica disciplina del 1990. Le eccezioni relative attengono invece alla sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; alla sicurezza nazionale; alla difesa e le questioni militari; alle relazioni internazionali; alla politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; al regolare svolgimento di attività ispettive; alla protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia; alla libertà e alla segretezza della corrispondenza; agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Le eccezioni relative
Nel caso delle eccezioni relative, nelle linee guida adottate con deliberazione del 2016, recanti le indicazioni operative e le esclusioni nonché i limiti all'accesso civico generalizzato, l'Autorità nazionale anticorruzione ha chiarito che il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato; bensì rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la "tecnica del bilanciamento", caso per caso, tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti interessi validi presi in considerazione dall'ordinamento. L'Amministrazione deve pertanto verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa "comunque" determinare un pericolo di concreto pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore. In altri termini l'amministrazione è tenuta a esaminare e stimare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa implicare un pregiudizio verosimile ad altri interessi meritevoli di tutela.

Accesso e pregiudizio
Deve ineluttabilmente sussistere un manifesto nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile. I limiti all'accesso per la tutela degli interessi pubblici e privati si applicano unicamente per il lasso di tempo nel quale la salvaguardia è giustificata in relazione alla natura stessa del dato-informazione. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati sia comunque sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Qualora i limiti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale, utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati o informazioni. Ciò in virtù del principio di proporzionalità e adeguatezza, il quale esige che le deroghe non devono eccedere quanto è più adatto e richiesto per il raggiungimento dello scopo effettivo perseguito. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di eccezioni "relative", che in quelli connessi a eccezioni "assolute", necessita una motivazione, argomentata, sulle sussistenti circostanze di fatto e di diritto. Ebbene secondo il giudice amministrativo di palazzo Spada nel caso al suo esame il Cnf non ha opposto ragioni di riservatezza ai sensi della disciplina sulle esclusioni e limiti all'accesso civico. L'avvocato richiedente l'ostensione ha legittimamente esercitato il diritto di accesso e d'informazione; peraltro facendosi carico di sostenere costi e spese per il diritto di copia dei documenti richiesti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©