Lavoro

Stress termico, interruzione della prestazione e integrazione salariale ordinaria

Le istruzioni per la presentazione dell'istanza sono state dettate dall'INPS con circolare 2016, n. 139 e con messaggio 3 maggio 2017, n. 1856, ai quali si rinvia per eventuali ulteriori approfondimenti.

di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri *

Mediante comunicato congiunto del 26 luglio 2022, INPS e INAIL hanno precisato che il datore di lavoro può presentare domanda per il riconoscimento del trattamento ordinario d'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori interessati dal provvedimento di ii) sospensione o ii) riduzione dell'orario di lavoro adottato a motivo dell'elevata temperatura.

La temperatura si intende elevata quando sia superato il limite di 35° centigradi. Con riferimento a particolari attività di lavoro, quali, ad esempio, le fasi lavorative che si svolgono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che non è possibile svolgere con un elevato calore, il trattamento ordinario d'integrazione salariale può essere riconosciuto anche quando la temperatura rilevata sia inferiore o pari a 35° centigradi, ma risulti superiore a detto limite la temperatura ‘percepita', rilevabile anch'essa dai bollettini metereologici.

Le istruzioni per la presentazione dell'istanza sono state dettate dall'INPS con circolare 2016, n. 139 e con messaggio 3 maggio 2017, n. 1856, ai quali si rinvia per eventuali ulteriori approfondimenti.

È però opportuno evidenziare come con la domanda di integrazione salariale ordinaria il datore di lavoro è tenuto a:

a) indicare il periodo di sospensione dell'attività di lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro;

b) specificare il tipo di lavorazione in atto durante l'anzidetto periodo.

Diversamente da quanto affermato dall'Istituto con il citato messaggio 3 maggio 2017, n. 1856, il comunicato in esame precisa che nessun dato o documento deve essere portato a conforto della domanda con riferimento alla temperatura registrata, essendo tali informazioni già in possesso dell'Istituto.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che:

- l'accoglimento della domanda presentata dal datore di lavoro è subordinata alla circostanza che, avendo rilevato un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, la sospensione dell'attività o la riduzione dell'orario di lavoro siano state disposte dal datore di lavoro a tutela della salute e sicurezza (art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, 81).

Tra le patologie correlate all'esposizione a elevate temperature si annoverano, a mero titolo esemplificativo, i) crampi da calore, ii) dermatite, iii) squilibri idrominerali e disidratazione determinanti debolezza, palpitazioni e tachicardia e cali improvvisi di pressione arteriosa), iv) sincope e v) esaurimento delle capacità di adattamento (stress da calore);

- il provvedimento autorizzatorio dell'Istituto potrebbe essere annullato laddove, a seguito di un accesso ispettivo, l'organismo di vigilanza accertasse la mancata (formale) valutazione del rischio microclimatico.

Oltre che determinare una riduzione della produttività e un aumento dei costi per il settore sanitario, gli eventi climatici possono costituire un rischio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e implicare una maggiore esposizione al rischio di infortunio.

I rischi microclimatici devono dunque formare oggetto di una valutazione dei rischi - anche di natura interferenziale (art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) - ai sensi degli artt. 28, c. 1 e 29, c. 1-3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comportando:

1) il ricorso a piattaforme previsionali;

2) l'adozione di apposite misure di contrasto e contenimento del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori che contemplino, in particolare, l'acclimatazione dei lavoratori - specie quando trattasi di ambienti chiusi -, la (ri)organizzazione dell'orario di lavoro e dei turni di lavoro e la gestione dell'emergenza;

3) l'effettuazione di una specifica attività di formazione dei lavoratori concernente:

-le strategie di prevenzione e le misure di protezione individuali, evidenziando come talune patologie croniche aumentino la suscettibilità ad elevate temperature (ad esempio, obesità, asma e bronchite cronica, diabete, patologie cardiovascolari e malattie renali);

- l'abbigliamento;

- l'orario di lavoro, con particolare riguardo il regime degli intervalli e delle pause di lavoro.Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.

*di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

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