Società

Simulazione del prezzo, sì alla prova per testi nelle cessioni di piccoli esercizi commerciali

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 22978 depositata oggi, affermando un principio di diritto

di Francesco Machina Grifeo

Non essendo necessaria la prova scritta nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di un'azienda di piccolo commercio, non essendo la stessa soggetta a registrazione, la simulazione relativa al prezzo di vendita può essere dimostrata ricorrendo alla prova per testimoni. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 22978 depositata oggi, affermando un principio di diritto.

La vertenza riguardava la vendita di un banco commerciale presso un noto mercato romano. Secondo l'acquirente a causa di "gravi deficienze commerciali" la somma inizialmente pattuita in 38 mila euro era stata ridotta a 28mila. Ragion per cui chiedeva la restituzione della maggior somma corrisposta. Per il venditore al contrario il minor prezzo era stato dichiarato unicamente a fini fiscali. Nel corso del giudizio era stata espletata la prova per testi.

La Corte di appello, per giungere alla prova della simulazione in ordine alla misura del prezzo aveva tenuto conto delle risultanze prova testimoniale, come corroborate: 1) dagli assegni circolari e bancari emessi dall'acquirente a copertura del corrispettivo effettivo pattuito; nonché 2) dalla lettera e dal telegramma con cui l'acquirente invitava l'alienante a non incassare gli assegni; evidenziando che la simulazione del prezzo era finalizzata al conseguimento di un vantaggio fiscale illecito.

In sede di merito, è stato dunque acclarato che, rispetto a un preliminare concluso tra le parti il 18 marzo 2008, registrato presso l'Agenzia delle entrate il 7 aprile 2008, per il prezzo di euro 38.000, il definitivo concluso il 31 luglio 2008, registrato il 5 agosto 2008, per il corrispettivo di euro 28.000, era simulato in ordine alla misura del prezzo, avendo le parti concordato un prezzo effettivo per la produzione dell'effetto traslativo pari a euro 36.000.

Proposto ricorso, la Seconda sezione civile, enunciando due principi di diritto, ha chiarito che: «Allorché la simulazione relativa riguardi un contratto a forma libera, non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, si potrà invocare la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e perdita incolpevole del documento), che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.».

Inoltre: «Relativamente alle cessioni di piccoli esercizi commerciali non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem - non essendo prescritta l'obbligatoria iscrizione presso il registro delle imprese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2083, 2195, primo comma, 2202 e 2556 c.c. -, con la conseguenza che, a fronte di un principio di prova per iscritto, la simulazione relativa, con riferimento al prezzo, può essere dimostrata tra le parti, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 1417 e 2722 c.c., ricorrendo alla prova per testimoni, ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c., per riscontrare l'elemento documentale che faccia apparire verosimile il fatto allegato (ossia la simulazione del corrispettivo)».

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