Rassegne di Giurisprudenza

Rimborso delle spese di lite sostenute dall'assicurato a carico dell'assicuratore della responsabilità civile

a cura della Redazione Diritto

Contratto di assicurazione - Assicurazione per la responsabilità civile - Art. 1917 c.c. - Responsabilità professionale - Pagamento delle spese di resistenza in giudizio - Presenza in giudizio dell'assicurato dipende dalle richieste del danneggiato - Irrilevanza
L'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche quando non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato dipenda dalle richieste del danneggiato e non dalla posizione difensiva dell'assicurazione. Pertanto, l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni che rientrano nella copertura assicurativa.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 13 ottobre 2022, n. 29926

Contratto di assicurazione - Spese di resistenza - Cause rientranti nella garanzia assicurativa - Processo causato dal fatto assicurato - Rimborso dovuto
Le spese di resistenza presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato; le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 13 maggio 2020, n. 8896

Responsabilità e risarcimento - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Articolo 1227 del Cc - Diverse fattispecie - Conseguenze
L'articolo 1227 del codice civile prevede due distinte fattispecie. Al primo comma, in particolare, risulta disciplinato il concorso del fatto colposo del danneggiato, mentre al secondo comma - là dove si afferma che non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare - la norma ha riguardo alla ipotesi del cosiddetto "danno evitabile". Relativamente a questa ultima figura, la previsione di cui al secondo comma, non va intesa con riferimento ai soli danni conseguenza dell'inadempimento o del cosiddetto "danno base" di cui al primo comma, bensì anche come previsione di danni la cui produzione ricade interamente nella sfera di controllo del danneggiato la cui condotta (omissiva) si ponga come causa interruttiva del danno originario causato dal debitore/danneggiato, venendo a configurarsi come causa prossima e assorbente e, pertanto, assorbente, di un (nuovo e diverso) danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare mantenendo un comportamento improntato a buona fede o correttezza. Con la conseguenza che esso va a questo ultimo interamente ascritto e il medesimo (creditore/danneggiato) è tenuto a sopportarne in via esclusiva le conseguenze.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 28 febbraio 2019, n. 5801

Rresponsabilità civile - Professionsti - Attività medico-chirurgica - Responsabilità medica - Ritardo nella diagnosi di un melanoma - Trattamenti sperimentali all'estero - Accertamento giudiziale della necessità ed efficacia degli stessi - Spese sostenute dal paziente - Danno patrimoniale - Applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione - Ragioni
In tema di responsabilità medica, nell'ipotesi di cure e interventi sperimentali effettuati all'estero da un paziente, all'esito della ripetuta ricomparsa di metastasi di una formazione neoplastica, le spese all'uopo sostenute dal paziente - sebbene suscettibili di parziale rimborso, ove fossero state osservate le procedure previste dall'art. 14 della l.r. Sicilia n. 27 del 1975 - non vanno ascritte alla fattispecie regolata dall'art. 1227, comma 2, c.c., giacché esse costituiscono l'ulteriore conseguenza del danno patrimoniale ascrivibile alla condotta dei medici precedentemente intervenuti e consistita nell'erronea diagnosi come "nevo a formazione benigna" di un melanoma, tanto più ove sussista l'assoluta urgentissima necessità - oltre che l'utilità - di tali cure praticate fuori del territorio nazionale.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 27 ottobre 2015, n. 21782