Penale

Dalla truffa alla minaccia, si allunga la lista dei reati perseguibili a querela

di Giovanni Negri

Dalla truffa alla minaccia, passando per la frode informatica e l’appropriaizone indebita. È pronto (come anticipato dal Sole 24 Ore di martedì) il testo del decreto legislativo che, in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 103 del 2017, rivede le condizioni di procedibilità per alcuni reati, estendendo il perimetro della querela. Verrà esaminato, insieme al decreto di riforma della Slitta invece alla prossima settimana, per la richiesta di approfondimento avanzata da alcuni ministeri nel corso della riunione del preconsiglio di ieri il decreto legislativo sulle intercettazioni. Lo schema di decreto sulle condizioni di procedibilità riprende in larga parte le proposte avanzate dalla commissione istituita nel 2012 dal ministero della Giustizia e presieduta dal professor Antonio Fiorella. L’ultimo intervento di tenore analogo era datata 1981 con la legge n. 689.

Se da una parte la procedibilità a querela rappresenta un punto di equilibrio fra l’esigenza di evitare che si realizzino meccanismi repressivi automatici per fatti di gravità trascurabile e quella di fare emergere l’interesse privato alla punizione del colpevole, dall’altra, con il suo ampliamento, ed è una delle dichiarate intenzioni del provvedimento, si può ottenere una riduzione anche significativa dei carichi processuali, senza toccare il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Potrebbero cioè attivarsi dei meccanismi conciliativi nella fase delle indagini, non fosse altro che per evitare il rischio processo.

Lo schema di decreto estende la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio a causa del carattere soprattutto privato dell’offesa; per quanto riguarda reati che già prevedono la necessità della querela nell’ipotesi base, si prevede la riduzione dell’effetto delle circostanze aggravanti al cui verificarsi è invece collegato l’effetto della procedibilità d’ufficio. È questa, per esempio, la strada seguita per le minacce, disciplinate dall’articolo 612 del Codice penale. La stessa tecnica di limitazione degli elementi che determinano la procedibilità d’ufficio è stata seguita per i reati contro il patrimonio: truffa e frode informatica.

Nel dettaglio, allora, il decreto stabilisce in 13 dei 15 articoli le fattispecie che vendono cambiare la condizione di procedibilità. Si tratta dei reati di truffa, frode informatica, appropriazione indebita, arresto illegale, indebita limitazione di libertà personale, perquisizione e ispezione personali arbitrarie, minaccia «grave», violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale, falsificazione o alterazione di del contenuto di comunicazioni, sottrazione di corrispondenza o rivelazione del suo contenuto, uccisione o danneggiamento di animali altrui.

Nel caso della truffa è escluso il caso del danno patrimoniale di rilevante gravità e la minorata difesa (l’approfittamento cioè delle condizioni che impediscono una difesa compiuta). Per l’appropriaizone indebita il riferimento è alle condotte realizzate con abuso di autorità o relazioni domestiche oppure abuso di relazioni d’ufficio di coabitazione o di ospitalità; tutti contesti in cui emergono in primo piano interessi e relazioni di natura strettamente personale per le quali la perseguibilità dell’offesa non può che essere affidata all’iniziativa del soggetto provato.

La data di entrata in vigore del decreto rappresenterà poi un punto fondamentale per la disciplina della fase transitoria. Il termine per la presentazione della querela per i reati interessati commessi in un momento antecedente inizierà proprio dalla data di entrata in vigore se la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto-reato. Se è in corso un procedimento sarà il pm, nella fase delle indagini preliminari, oppure il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, a informare la persona offesa. Escluso invece il cambio del regime di procedibilità se il giudizio, sempre al momento dell’entrata in vigore della riforma, è in Cassazione: troppo complicata l’informazijone dalla persona offesa.

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